L’indagine della Guardia di Finanza di Bologna sulle scuderie estere riporta al centro l’art. 25 del DPR 600/1973. La residenza a Monaco non esclude la ritenuta sui compensi maturati nei Gran Premi italiani.
La Guardia di Finanza di Bologna ha avviato accertamenti amministrativi sulle scuderie estere di Formula 1 per verificare la corretta applicazione della ritenuta d’imposta sui compensi percepiti dai piloti non residenti durante i Gran Premi disputati in Italia.
L’indagine, partita da un esposto del giugno 2025 e sollecitata dalla Corte dei Conti, riguarda i Gran Premi di Monza, Imola e Mugello e coinvolge la quasi totalità della griglia, con l’esclusione delle scuderie con sede in Italia (Ferrari e Racing Bulls). Il nodo tecnico non riguarda la residenza fiscale del pilota, quanto l’applicazione dell’articolo 17 del Modello OCSE, che attribuisce allo Stato in cui la prestazione sportiva viene svolta una potestà impositiva concorrente rispetto allo Stato di residenza. Ne consegue che un pilota fiscalmente residente all’estero resta comunque soggetto a ritenuta italiana sulla quota di compenso riferibile alle gare disputate in Italia, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/1973. L’obbligo di trattenere e versare tale ritenuta grava sulla scuderia, quale sostituto d’imposta, e non sul pilota stesso.
L’indagine della Guardia di Finanza sui team esteri di F1
La Guardia di Finanza di Bologna ha avviato, nella primavera del 2026, una serie di accertamenti amministrativi sulla posizione fiscale dei piloti di Formula 1 non residenti che gareggiano in Italia. L’indagine coinvolge le scuderie con sede all’estero, cioè la quasi totalità della griglia: ne restano fuori solo Ferrari e Racing Bulls, le due squadre con sede legale in territorio italiano. Al centro della verifica ci sono i Gran Premi di Monza, Imola e Mugello, quest’ultimo ospitò una gara straordinaria nel calendario mondiale 2020.
L’attività ispettiva non nasce da un’iniziativa isolata. Trae origine da un esposto presentato nel giugno 2025 da un legale bolognese, e si è poi inserita in un solco già tracciato dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, competenti sui territori che ospitano gli autodromi coinvolti. Il tema, del resto, non è nuovo: già con l’interrogazione parlamentare n. 4-04123 del 5 ottobre 2020, alcuni senatori avevano chiesto chiarimenti al Ministero dell’Economia sull’attività di recupero delle imposte dovute dagli sportivi stranieri operanti in Italia, ritenuta all’epoca insufficiente. È stata poi una sollecitazione della magistratura contabile, nel 2025-2026, a dare impulso diretto alla fase più recente degli accertamenti.
Allo stato attuale l’indagine si colloca esclusivamente sul piano amministrativo: le autorità hanno inviato lettere ai piloti coinvolti, chiedendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2025 e un contatto, diretto o tramite rappresentante, per definire la posizione. L’obiettivo dichiarato non si esaurisce nell’annualità più recente: dove la normativa lo consente, l’intenzione è di verificare anche le annualità pregresse. Non risulta, al momento, l’apertura di un procedimento penale collegato.
Perché la residenza a Monaco non basta: il criterio dell’art. 17 OCSE
Nell’immaginario comune la residenza fiscale in un Paese come Monaco viene spesso percepita come una condizione sufficiente a escludere qualsiasi obbligo fiscale in Italia. Per i redditi degli sportivi questa lettura è imprecisa. L’indagine bolognese, del resto, non punta il dito sulla residenza dei piloti: si concentra sulla gestione delle ritenute relative ai compensi maturati durante le gare disputate in Italia, a prescindere da dove il pilota risieda fiscalmente.
Il fondamento tecnico di questa impostazione è l’articolo 17 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. La norma deroga ai criteri generali previsti per il lavoro autonomo (art. 7) e per il lavoro dipendente (art. 15), che normalmente richiedono una stabile organizzazione, una base fissa o una permanenza superiore a 183 giorni perché lo Stato della fonte possa tassare. Per artisti e sportivi questa soglia non esiste: è sufficiente che l’attività sia svolta nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla sua durata. Una discesa di pochi minuti o una gara di poche ore ricadono allo stesso modo nell’ambito applicativo della norma.
Il Commentario all’articolo 17 chiarisce inoltre che la nozione di “sportivo” ai fini convenzionali è più ampia di quella della normativa nazionale, e include esplicitamente, insieme a golfisti, fantini e tennisti, anche i piloti. Questo colloca senza ambiguità i piloti di F1 nel perimetro applicativo della norma, con la conseguenza che lo Stato in cui si svolge la gara (l’Italia, nel caso dei GP di Monza, Imola e Mugello) e lo Stato di residenza del pilota (Monaco o altro) esercitano una potestà impositiva concorrente: nessuno dei due esclude l’altro.
Criterio
Art. 7/15 OCSE (regola generale)
Art. 17 OCSE (artisti e sportivi)
Soglia di permanenza
Rilevante (es. 183 giorni per il lavoro dipendente)
Irrilevante, anche una singola prestazione
Presenza di base fissa/stabile organizzazione
Condizione necessaria per la tassazione nello Stato della fonte
Non richiesta
Potestà impositiva
Tendenzialmente esclusiva nello Stato di residenza
Concorrente tra Stato della fonte e Stato di residenza
Questo significa, nel caso concreto, che un pilota fiscalmente residente a Monaco che gareggia a Monza resta soggetto a imposizione italiana sulla quota di compenso riferibile a quella gara, a prescindere dal fatto che a Monaco non sia dovuta alcuna imposta sul reddito delle persone fisiche. La residenza estera incide sul trattamento del reddito complessivo del pilota, non esclude la potestà impositiva italiana sulla singola prestazione resa in Italia.
Applicazione del credito per imposte estere
Vale la pena precisare che l’esempio di Monaco, dove non è prevista alcuna imposta sul reddito delle persone fisiche, rappresenta il caso in cui la ritenuta italiana produce il proprio effetto pieno, come prelievo netto senza possibilità di recupero altrove. Per un pilota fiscalmente residente in un Paese che tassa il reddito complessivo, come il Regno Unito o la Svizzera, la ritenuta subita in Italia non genera necessariamente una doppia imposizione effettiva: l’art. 165 del TUIR, e il corrispondente meccanismo di credito d’imposta previsto dalla normativa dello Stato di residenza, consentono generalmente di scomputare quanto trattenuto in Italia dalle imposte dovute nel Paese di residenza. Il meccanismo presenta comunque profili applicativi non automatici: il riconoscimento del credito è subordinato al pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera e, in alcuni casi, alla disponibilità della documentazione che lo attesti, con un possibile disallineamento temporale tra il prelievo italiano e il suo effettivo recupero.
Chi deve applicare la ritenuta: il ruolo della scuderia come sostituto d’imposta
Un aspetto centrale, spesso trascurato nella lettura giornalistica della vicenda, riguarda il soggetto su cui grava l’obbligo fiscale. L’indagine della Guardia di Finanza non contesta ai piloti un’omissione dichiarativa in senso proprio: si concentra sulla condotta delle scuderie, che rivestono il ruolo di committenti e, per la normativa italiana, di sostituti d’imposta.
Quando un pilota non residente percepisce un compenso riconducibile a una prestazione di lavoro autonomo resa in Italia, l’articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/1973 impone a chi eroga il compenso di trattenere una ritenuta a titolo d’imposta del 30%, definitiva e non soggetta a conguaglio in dichiarazione. È il meccanismo tipico della withholding tax: il prelievo avviene alla fonte, e il percettore non residente non ha, in questo schema, obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per quel compenso.
L’inquadramento contrattuale del pilota determina quale ritenuta si applichi, e va distinto secondo i criteri ordinari di qualificazione del rapporto di lavoro:
Rapporto di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.): il pilota presta la propria attività senza vincolo di subordinazione, tipicamente attraverso una società o una posizione individuale che fattura alla scuderia un compenso per le prestazioni di guida. È l’inquadramento riportato dalle fonti relative all’indagine 2026, secondo cui i piloti di F1 sono considerati lavoratori autonomi e le scuderie agiscono come committenti. In questo scenario si applica la ritenuta del 30% ex art. 25, comma 2, DPR 600/1973.
Rapporto di lavoro sportivo subordinato (art. 2094 c.c.): il pilota è vincolato al potere direttivo e organizzativo della scuderia, con un contratto assimilabile a quello di un dipendente. In questo scenario la ritenuta segue le regole ordinarie del lavoro dipendente non residente (art. 23 del DPR 600/73), oppure, se il rapporto è riconducibile a una collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni sportive, si applica comunque una ritenuta del 30% a titolo d’imposta ex art. 24, comma 1-ter, DPR 600/1973.
La distinzione non è indifferente: cambia la norma applicabile, e nel caso del lavoro dipendente cambia anche l’obbligo dichiarativo del pilota in Italia. Per l’indagine in corso, le ricostruzioni disponibili concordano nell’attribuire ai piloti di F1 la natura di lavoratori autonomi, con la scuderia quale committente e sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 25, comma 2. È su questa base che si fonda l’ipotesi di omesso versamento oggetto degli accertamenti.
Natura del rapporto
Norma di riferimento
Ritenuta
Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) — schema dell’indagine 2026
Art. 25, co. 2, DPR 600/1973
30% a titolo d’imposta
Collaborazione coordinata e continuativa per prestazione sportiva
Art. 24, co. 1-ter, DPR 600/1973
30% a titolo d’imposta
Lavoro sportivo subordinato (art. 2094 c.c.)
Art. 23, DPR 600/1973
Ritenuta a titolo d’acconto, scaglioni IRPEF
Un ultimo elemento tecnico riguarda la persistenza dell’obbligo nel tempo. La responsabilità per la corretta applicazione della ritenuta in uscita resta sempre in capo all’ente erogante il compenso, anche quando il recupero nei confronti del pilota, ormai rientrato all’estero, risulti nella pratica difficile. È per questo motivo che un’indagine come quella bolognese si concentra sulle scuderie, e non sui singoli piloti: sono le prime, non i secondi, a rispondere direttamente dell’omesso versamento.
Il nodo dei diritti d’immagine e delle sponsorizzazioni
Il compenso sportivo in senso stretto, quello legato al contratto con la scuderia, non è l’unica componente reddituale rilevante per un pilota di F1. Una parte spesso preponderante dei suoi ricavi complessivi deriva da contratti di sponsorizzazione personale e sfruttamento del diritto d’immagine, distinti dal rapporto con il team. Su questo fronte la ritenuta italiana non opera in modo automatico quanto sul compenso sportivo diretto, ed è storicamente uno dei terreni di contenzioso più delicati della fiscalità sportiva internazionale.
Il paragrafo 9 del Commentario all’articolo 17 del Modello OCSE stabilisce che il regime derogatorio riservato agli sportivi si applica anche ai proventi da pubblicità e sponsorizzazione, quando questi presentino una stretta connessione con una prestazione resa in un determinato Stato: è il caso, portato ad esempio dallo stesso Commentario, del compenso corrisposto a uno sportivo per aver esibito il marchio di uno sponsor durante una competizione. Tale connessione può derivare da un accordo riferito a un singolo evento, oppure a una serie di eventi non specificati: in quest’ultimo caso lo Stato in cui si svolge anche solo una di queste manifestazioni può tassare una quota dei relativi introiti pubblicitari. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria italiana può in linea di principio attrarre a tassazione anche una quota, proporzionalmente riferita alle gare disputate in Italia, dei contratti di sponsorizzazione globale del pilota, e non solo il compenso versato dalla scuderia.
Il criterio operativo per individuare questa quota è quello indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 79/E del 16 giugno 2006, relativa a ciclisti professionisti stranieri: il compenso contrattuale va ripartito in base al rapporto tra le giornate di gara svolte in Italia e il totale delle giornate di gara previste nell’anno. Applicato per analogia a un pilota di F1, questo significa ripartire non il compenso sportivo (già oggetto di ritenuta piena su base event-based, essendo dovuto specificamente per la singola gara), ma la quota di sponsorizzazione globale, in proporzione al peso delle tappe italiane sul totale della stagione.
Simulazione: ripartizione di un contratto di sponsorizzazione globale
Dato
Valore ipotetico
Compenso da sponsorizzazione globale (stagione)
24.000.000 €
Gran Premi totali in calendario
24
Gran Premi disputati in Italia
2
Quota proporzionale (criterio event-based, 2/24)
1.000.000 €
Il criterio adottato dalla Risoluzione n. 79/E/2006 fa riferimento alle giornate di gara, non al numero di eventi in sé: per attività come il ciclismo, articolate su più tappe, il computo si presta naturalmente a un conteggio giornaliero. Per la F1, dove ogni Gran Premio costituisce un evento unitario, il criterio si traduce nella pratica in un rapporto tra eventi disputati in Italia e totale degli eventi stagionali, salvo che il contratto individui specificamente anche le giornate di test e attività promozionale collegate a ciascun GP, nel qual caso queste andrebbero incluse nel computo secondo lo stesso principio di connessione con il territorio italiano.
Su questa quota, così individuata, si applica la medesima ritenuta del 30% prevista per il compenso sportivo, salvo l’operare di una convenzione bilaterale più favorevole.
Quando scatta la ritenuta italiana su un pilota non residente: verifica in quattro passaggi
L’albero logico che segue riprende i criteri esposti nelle sezioni precedenti e li organizza in una sequenza di verifica applicabile a qualsiasi pilota non residente che percepisca un compenso per una prestazione sportiva svolta in Italia, non solo al caso specifico dell’indagine in corso.
1. Il pilota è fiscalmente residente in Italia?
SE SÌ → si applica il principio di tassazione su base mondiale (art. 3 TUIR): il reddito concorre alla dichiarazione italiana, indipendentemente da dove sia stata svolta la gara. Fine verifica.
SE NO → prosegui al punto 2.
2. La prestazione sportiva (la gara) si è svolta in Italia?
SE NO → nessuna potestà impositiva italiana sul compenso relativo a quella specifica gara, salvo il caso particolare del punto 4. Fine verifica.
SE SÌ → prosegui al punto 3, indipendentemente dalla durata della prestazione (art. 17 Modello OCSE, irrilevanza della soglia temporale).
3. Qual è la natura del rapporto tra pilota e scuderia?
SE lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) → ritenuta del 30% a titolo d’imposta ex art. 25, co. 2, DPR 600/1973, a carico della scuderia quale sostituto d’imposta.
SE collaborazione coordinata e continuativa per prestazione sportiva → ritenuta del 30% a titolo d’imposta ex art. 24, co. 1-ter, DPR 600/1973.
SE lavoro sportivo subordinato (art. 2094 c.c.) → ritenuta a titolo d’acconto secondo gli scaglioni IRPEF ex art. 23 DPR 600/1973, con obbligo per il pilota di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
4. Il compenso è corrisposto non al pilota ma a una società a lui riconducibile (star company)?
SE SÌ → l’art. 17, par. 2, del Modello OCSE consente comunque allo Stato della fonte di tassare il reddito relativo alla prestazione svolta sul proprio territorio, superando l’interposizione societaria. Si applicano gli stessi criteri del punto 3, riferiti al reddito imputabile alla prestazione del pilota.
SE NO → si applica direttamente quanto determinato al punto 3.
Questo schema chiarisce perché, nel caso oggetto dell’indagine, la residenza a Monaco (punto 1: risposta NO) non esclude la verifica: la gara si è svolta in Italia (punto 2: risposta SÌ), il rapporto è di lavoro autonomo secondo le fonti disponibili (punto 3), e la ritenuta del 30% risulta quindi dovuta a carico della scuderia.
Le criticità operative più a rischio nella verifica delle ritenute sui compensi sportivi transnazionali
Il materiale grezzo raccolto per questo articolo (fonti giornalistiche sull’indagine, quadro normativo) non documenta casi seguiti direttamente in prassi professionale su questo specifico tema. I tre scenari che seguono sono quindi presentati come casistica tecnica plausibile, coerente con i meccanismi esposti nelle sezioni precedenti, senza alcuna formula esperienziale diretta.
Il compenso pagato a una società veicolo, non al pilota
Una scuderia corrisponde il compenso non al pilota persona fisica, ma a una società a lui riferibile, spesso localizzata in una giurisdizione a fiscalità privilegiata. In assenza di verifica puntuale, il sostituto d’imposta italiano potrebbe ritenere non applicabile la ritenuta, trattandosi formalmente di un pagamento a un soggetto societario estero e non a uno sportivo. L’art. 17, par. 2, del Modello OCSE supera però questa interposizione: se la società è riconducibile al pilota, la potestà impositiva italiana permane sulla quota di reddito riferibile alla prestazione sportiva. Il rischio di contestazione si concentra proprio qui, nella verifica della riconducibilità effettiva della società al pilota.
L’assenza di attestazione formale della residenza fiscale estera
Anche quando il pilota è genuinamente residente all’estero, la scuderia italiana o comunque tenuta agli obblighi di sostituto resta esposta se non acquisisce, prima del pagamento, un’attestazione dell’autorità fiscale estera che certifichi la residenza e le condizioni per l’eventuale applicazione di un trattamento convenzionale più favorevole. In mancanza di questa documentazione, l’applicazione di una ritenuta ridotta rispetto al 30% ordinario risulta difficilmente difendibile in sede di accertamento, indipendentemente dalla residenza effettiva del percettore.
Il recupero a distanza di anni, con il pilota ormai irraggiungibile
Quando l’omessa ritenuta emerge solo in sede di controllo, spesso a distanza di anni dal pagamento, il sostituto d’imposta si trova a dover recuperare dal pilota una somma che quest’ultimo, non avendola mai trattenuta, considera già definitivamente incassata. Il pilota è nel frattempo rientrato all’estero, spesso con scarsa collaborazione. La responsabilità per il versamento resta comunque in capo alla scuderia, che non può opporre all’Erario italiano la difficoltà di rivalsa nei confronti del proprio ex contraente.
Cosa rischia la scuderia in caso di omessa ritenuta
La conseguenza immediata dell’omessa applicazione della ritenuta ricade sul sostituto d’imposta, non sul pilota. L’articolo 14 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, per chi non esegue in tutto o in parte una ritenuta alla fonte dovuta, una sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto. La violazione si perfeziona nel momento stesso in cui il pagamento viene effettuato senza operare la trattenuta, indipendentemente dal fatto che la somma sia poi effettivamente versata all’Erario.
Un chiarimento operativo rilevante riguarda il rapporto tra questa sanzione e quella prevista per l’omesso versamento (art. 13 dello stesso decreto, pari al 30%). A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015, quando la ritenuta non è stata né effettuata né versata, si applica la sola sanzione del 20% relativa alla violazione a monte, senza cumulo con quella da omesso versamento: un principio confermato dalla giurisprudenza di merito (tra le altre, CTR Toscana n. 2227/2017 e CTR Piemonte n. 1614/2017). Resta comunque disponibile, per il sostituto che regolarizzi spontaneamente la propria posizione prima dell’avvio di attività di controllo formalmente conosciute, l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), che consente di ridurre la sanzione in misura proporzionale alla tempestività della regolarizzazione.
L’esposizione economica, per una scuderia coinvolta in un accertamento come quello in corso, non si esaurisce quindi nel recupero della ritenuta non versata: a questa si aggiunge la sanzione, calcolata sull’intero ammontare non trattenuto, e gli interessi maturati nel periodo. Trattandosi di compensi la cui entità, secondo le stime riportate dalla stampa, si misurerebbe in centinaia di milioni di euro complessivi sull’intero settore, l’impatto aggregato di una sanzione del 20% assume una dimensione tutt’altro che marginale, pur restando questo un dato di stampa e non un dato accertato.
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Compensi a piloti o sportivi non residenti: la ritenuta è stata applicata correttamente?
L’omessa ritenuta sui compensi a sportivi non residenti espone il sostituto d’imposta a una sanzione del 20% più interessi, anche a distanza di anni dal pagamento. Una verifica preventiva della qualificazione contrattuale e della documentazione di residenza estera consente di individuare per tempo eventuali criticità.
Un pilota di F1 residente a Monaco deve pagare le imposte in Italia?
Sì, limitatamente alla quota di compenso riferibile alle gare disputate in Italia. L’art. 17 del Modello OCSE attribuisce allo Stato in cui si svolge la prestazione sportiva una potestà impositiva concorrente rispetto allo Stato di residenza, indipendentemente dalla durata della gara.
Chi deve versare la ritenuta sui compensi dei piloti non residenti?
La scuderia, in qualità di sostituto d’imposta. L’obbligo grava sul soggetto che eroga il compenso, non sul pilota, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del DPR n. 600/1973 per i rapporti di lavoro autonomo.
Qual è l’aliquota della ritenuta sui compensi sportivi a non residenti?
Il 30%, a titolo d’imposta e non a titolo d’acconto, quando il rapporto è qualificabile come lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa per prestazione sportiva. È una ritenuta definitiva, che chiude l’obbligazione tributaria italiana su quel compenso.
Cosa rischia una scuderia che non ha applicato la ritenuta dovuta?
Una sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, ex art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997, oltre agli interessi. Dopo la riforma del 2015 questa sanzione non si cumula con quella per omesso versamento, se la ritenuta non è stata né effettuata né versata.
La ritenuta si applica anche se il compenso è pagato a una società del pilota?
Sì. L’art. 17, paragrafo 2, del Modello OCSE supera l’interposizione di società veicolo (le cosiddette star company): se la società è riconducibile al pilota, lo Stato della fonte mantiene la potestà impositiva sul reddito relativo alla prestazione svolta sul proprio territorio.
Perché l’indagine della Guardia di Finanza riguarda le scuderie e non i piloti?
Perché la responsabilità per la corretta applicazione della ritenuta in uscita grava per legge sul sostituto d’imposta, cioè sulla scuderia quale committente, e non sul percettore del compenso. È per questo che gli accertamenti si concentrano sui team esteri.
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