Ritenuta sui piloti F1 non residenti: la normativa italiana


L’indagine della Guardia di Finanza di Bologna sulle scuderie estere riporta al centro l’art. 25 del DPR 600/1973. La residenza a Monaco non esclude la ritenuta sui compensi maturati nei Gran Premi italiani.


La Guardia di Finanza di Bologna ha avviato accertamenti amministrativi sulle scuderie estere di Formula 1 per verificare la corretta applicazione della ritenuta d’imposta sui compensi percepiti dai piloti non residenti durante i Gran Premi disputati in Italia.

L’indagine, partita da un esposto del giugno 2025 e sollecitata dalla Corte dei Conti, riguarda i Gran Premi di Monza, Imola e Mugello e coinvolge la quasi totalità della griglia, con l’esclusione delle scuderie con sede in Italia (Ferrari e Racing Bulls). Il nodo tecnico non riguarda la residenza fiscale del pilota, quanto l’applicazione dell’articolo 17 del Modello OCSE, che attribuisce allo Stato in cui la prestazione sportiva viene svolta una potestà impositiva concorrente rispetto allo Stato di residenza. Ne consegue che un pilota fiscalmente residente all’estero resta comunque soggetto a ritenuta italiana sulla quota di compenso riferibile alle gare disputate in Italia, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/1973. L’obbligo di trattenere e versare tale ritenuta grava sulla scuderia, quale sostituto d’imposta, e non sul pilota stesso.

L’indagine della Guardia di Finanza sui team esteri di F1

La Guardia di Finanza di Bologna ha avviato, nella primavera del 2026, una serie di accertamenti amministrativi sulla posizione fiscale dei piloti di Formula 1 non residenti che gareggiano in Italia. L’indagine coinvolge le scuderie con sede all’estero, cioè la quasi totalità della griglia: ne restano fuori solo Ferrari e Racing Bulls, le due squadre con sede legale in territorio italiano. Al centro della verifica ci sono i Gran Premi di Monza, Imola e Mugello, quest’ultimo ospitò una gara straordinaria nel calendario mondiale 2020.

L’attività ispettiva non nasce da un’iniziativa isolata. Trae origine da un esposto presentato nel giugno 2025 da un legale bolognese, e si è poi inserita in un solco già tracciato dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, competenti sui territori che ospitano gli autodromi coinvolti. Il tema, del resto, non è nuovo: già con l’interrogazione parlamentare n. 4-04123 del 5 ottobre 2020, alcuni senatori avevano chiesto chiarimenti al Ministero dell’Economia sull’attività di recupero delle imposte dovute dagli sportivi stranieri operanti in Italia, ritenuta all’epoca insufficiente. È stata poi una sollecitazione della magistratura contabile, nel 2025-2026, a dare impulso diretto alla fase più recente degli accertamenti.

Allo stato attuale l’indagine si colloca esclusivamente sul piano amministrativo: le autorità hanno inviato lettere ai piloti coinvolti, chiedendo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2025 e un contatto, diretto o tramite rappresentante, per definire la posizione. L’obiettivo dichiarato non si esaurisce nell’annualità più recente: dove la normativa lo consente, l’intenzione è di verificare anche le annualità pregresse. Non risulta, al momento, l’apertura di un procedimento penale collegato.

Per un inquadramento generale dei criteri con cui l’Italia tassa i compensi degli sportivi che gareggiano sul proprio territorio, si veda i criteri di collegamento per la tassazione dei compensi transnazionali degli sportivi.

Perché la residenza a Monaco non basta: il criterio dell’art. 17 OCSE

Nell’immaginario comune la residenza fiscale in un Paese come Monaco viene spesso percepita come una condizione sufficiente a escludere qualsiasi obbligo fiscale in Italia. Per i redditi degli sportivi questa lettura è imprecisa. L’indagine bolognese, del resto, non punta il dito sulla residenza dei piloti: si concentra sulla gestione delle ritenute relative ai compensi maturati durante le gare disputate in Italia, a prescindere da dove il pilota risieda fiscalmente.

Il fondamento tecnico di questa impostazione è l’articolo 17 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. La norma deroga ai criteri generali previsti per il lavoro autonomo (art. 7) e per il lavoro dipendente (art. 15), che normalmente richiedono una stabile organizzazione, una base fissa o una permanenza superiore a 183 giorni perché lo Stato della fonte possa tassare. Per artisti e sportivi questa soglia non esiste: è sufficiente che l’attività sia svolta nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla sua durata. Una discesa di pochi minuti o una gara di poche ore ricadono allo stesso modo nell’ambito applicativo della norma.

Il Commentario all’articolo 17 chiarisce inoltre che la nozione di “sportivo” ai fini convenzionali è più ampia di quella della normativa nazionale, e include esplicitamente, insieme a golfisti, fantini e tennisti, anche i piloti. Questo colloca senza ambiguità i piloti di F1 nel perimetro applicativo della norma, con la conseguenza che lo Stato in cui si svolge la gara (l’Italia, nel caso dei GP di Monza, Imola e Mugello) e lo Stato di residenza del pilota (Monaco o altro) esercitano una potestà impositiva concorrente: nessuno dei due esclude l’altro.

Criterio Art. 7/15 OCSE (regola generale) Art. 17 OCSE (artisti e sportivi)
Soglia di permanenza Rilevante (es. 183 giorni per il lavoro dipendente) Irrilevante, anche una singola prestazione
Presenza di base fissa/stabile organizzazione Condizione necessaria per la tassazione nello Stato della fonte Non richiesta
Potestà impositiva Tendenzialmente esclusiva nello Stato di residenza Concorrente tra Stato della fonte e Stato di residenza


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