Compromesso o rogito notarile? Scopri le differenze, gli obblighi delle parti e quando avviene il trasferimento della proprietà.
Quando si decide di acquistare un immobile, le parti raramente firmano subito l’atto che trasferisce immediatamente la casa. Solitamente si passa attraverso una fase intermedia fondamentale che serve a bloccare l’affare e definire ogni dettaglio. Questo accordo obbliga venditore e compratore a presentarsi in un secondo momento dal notaio per la firma finale. Spesso però nasce un dubbio interpretativo molto rilevante: l’accordo firmato è già una vendita vera e propria o è soltanto una promessa che rinvia l’effetto traslativo? Capire la differenza tra preliminare o definitivo e soprattutto quando passa la proprietà è necessario per evitare contenziosi e comprendere i propri diritti. Questo strumento giuridico, spesso chiamato impropriamente compromesso, serve a gestire il tempo che intercorre tra l’accordo economico e l’effettivo passaggio del bene. Vediamo nel dettaglio come funziona questo meccanismo che consente di controllare eventuali problemi sopravvenuti prima del rogito e quali sono i criteri che la legge utilizza per distinguere le diverse tipologie di contratto.
Cos’è il contratto preliminare e a cosa serve?
Con il contratto preliminare di compravendita, le parti si assumono l’impegno reciproco di stipulare in futuro un altro distinto contratto, denominato definitivo, che trasferirà il bene. In questa fase, venditore e acquirente si accordano già su tutte le condizioni della vendita (prezzo, immobile, modalità), ma l’effetto del passaggio di proprietà è rimandato.
Il contratto definitivo sostituirà poi il preliminare attuando il programma stabilito. Nella pratica quotidiana questo accordo viene spesso chiamato compromesso, ma è un termine giuridicamente scorretto perché indica, secondo il codice (art. 806 Cpc), l’accordo con cui le parti decidono di affidare la soluzione di una lite ad arbitri.
La grande utilità del preliminare risiede nella possibilità di scindere il momento della predisposizione dell’affare da quello del trasferimento reale. Questo intervallo di tempo è uno strumento ottimale per la gestione delle sopravvenienze: permette di reperire l’intera somma di denaro necessaria, integrare la documentazione mancante relativa al bene o svolgere verifiche tecniche e giuridiche sullo stato dell’immobile prima che il diritto passi di mano.
Cosa succede se mancano i documenti della casa?
L’intervallo temporale tra la firma del vincolo obbligatorio e l’effetto traslativo finale assolve una funzione fondamentale: consente alle parti una valutazione attenta della convenienza del programma negoziale prima che sia troppo tardi. Facciamo un esempio pratico per capire l’importanza di questo “cuscinetto” temporale: se dopo la sottoscrizione del preliminare emerge la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, il compratore è tutelato. Anche se ciò non rende invalido il contratto, configura un inadempimento del venditore per consegna di una cosa diversa da quella pattuita (consegna di aliud pro alio). L’acquirente può quindi rifiutarsi di procedere sollevando un’eccezione (art. 1460 Cc) o chiedere il risarcimento per la ridotta commerciabilità del bene. Questo vale a meno che l’acquirente non abbia rinunciato espressamente a tale requisito o esonerato il venditore (Cass. sent. n. 24317 del 5 agosto 2022 e n. 26690 del 18 settembre 2023).
Qual è la differenza con l’opzione o il rogito?
L’elemento che distingue il preliminare dal contratto definitivo di vendita risiede nella diversa volontà delle parti che permea l’intera causa del contratto. Nel definitivo le parti intendono trasferire la proprietà immediatamente; nel preliminare, invece, tale trasferimento dipende da una futura manifestazione di consenso che i contraenti si obbligano a prestare. Una differenza strutturale esiste anche rispetto al contratto di opzione: mentre nel preliminare è necessaria la stipula di un successivo contratto, nell’opzione la situazione finale è già creata e dipende solo dalla volontà di chi esercita il diritto, mentre l’altra parte si trova in una posizione di soggezione. Esiste poi una figura particolare chiamata preliminare improprio: si verifica quando le parti hanno già concluso la vendita con una scrittura privata (trasferendo di fatto la proprietà) ma si impegnano a ripeterla davanti al notaio in forma pubblica ai soli fini della trascrizione. In questo caso, se una parte non adempie, si agirà in giudizio solo per ottenere una sentenza di mero accertamento per poter trascrivere l’atto.
Come si capisce se è una vendita o una promessa?
Per individuare la natura dell’atto non bisogna guardare al nome dato al documento, al trasferimento anticipato del possesso del bene o al pagamento del prezzo. Ciò che conta è il diverso contenuto dell’accordo, ossia l’intento comune delle parti e la funzione economico-individuale del contratto (la cosiddetta causa in concreto). Si è di fronte a un contratto preliminare quando l’obiettivo delle parti è assumere l’impegno a prestare un consenso successivo; si ha invece una vendita definitiva se l’intento è trasferire la proprietà con effetto dalla conclusione del contratto stesso. L’indagine deve chiarire se la volontà era diretta al trasferimento immediato o alla creazione di un mero obbligo a trasferire. La clausola che prevede l’impegno a comparire davanti a un notaio non trasforma automaticamente una vendita in preliminare: bisogna capire se quell’atto notarile serve a trasferire il bene (quindi prima c’era solo un preliminare) o solo a formalizzare un acquisto già avvenuto (Cass. sent. n. 10364 del 31 marzo 2022).
Quali regole segue il giudice per decidere?
Il giudice deve ricostruire la comune intenzione delle parti utilizzando l’interpretazione soggettiva e, se necessario, gli strumenti dell’interpretazione oggettiva. Il criterio selettivo resta il ruolo del consenso: se serve un nuovo consenso per l’effetto traslativo è un preliminare, altrimenti è una compravendita. Anche se il nome usato dalle parti (nomen juris) non è determinante, se il titolo dato al contratto coincide con le espressioni usate nelle clausole, serve una prova inequivocabile per sostenere una qualificazione diversa (Cass. sent. n. 12780 del 27 settembre 2000). Espressioni come “mi impegno a comprare” o la riserva di futura stipula notarile non provano da sole che si tratti di un semplice preliminare. Nel dubbio, vige il principio di conservazione del contratto: si deve optare per la qualificazione che consente all’atto di produrre qualche effetto. Questa valutazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere contestata in Cassazione se supportata da una motivazione logica e priva di errori giuridici (Cass. sent. n. 11561 del 9 maggio 2008).
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Raffaella Mari
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