Chi riceve un licenziamento mentre attraversa una condizione di incapacità naturale rischia di perdere il diritto di contestarlo, semplicemente perché non è in grado di comprendere cosa gli sta accadendo. Le Sezioni Unite tracciano ora un termine diverso.
Un lavoratore che, al momento della ricezione della lettera di licenziamento, si trova in una condizione di incapacità di intendere o di volere, magari per gravi problemi di salute, rischia di lasciar decorrere inconsapevolmente il termine ordinario per impugnare l’atto. Ci si chiede allora se un lavoratore incapace di intendere può impugnare il licenziamento oltre 60 giorni, e le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, rispondono di sì: in questi casi il licenziamento va impugnato entro il termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione, non entro i 60 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 6 della legge 604/1966.
La vicenda alle Sezioni Unite della Cassazione
La Corte d’appello di Palermo aveva rigettato il reclamo di una lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accertato la tardività dell’impugnazione di un licenziamento disciplinare, non contestato entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento con ricorso notificato alla società, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che le avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto.
Il giudice del reclamo aveva condiviso le conclusioni del Tribunale, ritenendo maturato il termine di decadenza, non suscettibile né di interruzione né di sospensione. Questa posizione si fondava sull’orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la validità e l’efficacia degli atti recettizi prescindono dall’eventuale stato di incapacità naturale del destinatario, in base al principio dell’affidamento su cui si fonda la disciplina di questi atti.
Perché la disciplina precedente non teneva conto dell’incapacità naturale?
La Corte d’appello aveva richiamato un impianto normativo preciso. Il legislatore ha previsto l’annullabilità, ai sensi dell’articolo 428 del codice civile, dei soli atti unilaterali posti in essere dall’incapace naturale, non degli atti ricevuti da un soggetto incapace. Ha inoltre dettato, all’articolo 1335 del codice civile, una regola finalizzata a stabilire la certezza giuridica della conoscenza dell’atto da parte del destinatario, prescindendo dalla capacità di quest’ultimo di comprenderne il valore e di determinarsi di conseguenza.
In sostanza, secondo questo impianto, un lavoratore che riceve una comunicazione di licenziamento si considera legalmente a conoscenza del suo contenuto nel momento in cui l’atto giunge al suo indirizzo, indipendentemente dal fatto che, per una condizione patologica, non sia in grado di comprenderne effettivamente il significato.
Come si è arrivati alla pronuncia della Corte Costituzionale?
Contro la sentenza della Corte d’appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione. La Corte, investita della questione, aveva rilevato come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, primo comma, della legge 604/1966, nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, faceva decorrere il termine di decadenza dalla ricezione dell’atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111/2025, ha accertato il vulnus costituzionale nei termini prospettati. Ha però operato una scelta diversa rispetto a quella sollecitata dall’ordinanza di rimessione: anziché far decorrere il termine dalla cessazione dell’incapacità, ha esonerato il lavoratore licenziato dall’onere di impugnare l’atto, anche stragiudizialmente, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, richiedendo invece che l’impugnazione giudiziale venga proposta entro il diverso termine di 240 giorni dalla ricezione dell’atto.
Perché la Corte Costituzionale non ha sospeso semplicemente il termine?
La Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità di non stravolgere la funzione della norma censurata, con pregiudizio delle esigenze di certezza ad essa sottese. Ha richiamato un principio distintivo tra decadenza e prescrizione: l’istituto della decadenza risponde alla necessità oggettiva che particolari atti siano compiuti in un tempo ristretto, specie nell’interesse di altri soggetti, e quindi a prescindere dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti. Per la prescrizione, invece, gli articoli 2941 e seguenti del codice civile ammettono, sia pure con previsioni eccezionali, la sospensione del termine in ragione di circostanze che rendono difficile l’esercizio del diritto.
Applicando questa distinzione, la Corte ha scelto una soluzione che non introduce una sospensione soggettiva del termine di decadenza, legata alla durata dello stato di incapacità del singolo lavoratore, ma fissa un termine oggettivo più ampio, uguale per tutti coloro che si trovino in questa condizione, preservando così le esigenze di certezza che giustificano l’esistenza stessa di un termine di decadenza.
Irrilevanza dell’incapacità naturale sugli articoli del codice civile
Le Sezioni Unite, prendendo atto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, hanno ribadito in primo luogo che gli articoli 1335, 428 e 2964 del codice civile non consentono di attribuire rilevanza all’incapacità naturale ai fini della decorrenza della decadenza. Questo significa che il principio generale, secondo cui la conoscenza legale di un atto recettizio si presume dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, resta fermo anche dopo l’intervento della Corte Costituzionale, e non viene messo in discussione dalla condizione soggettiva di incapacità naturale del ricevente.
Quello che cambia, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, è esclusivamente la durata del termine entro cui il lavoratore incapace deve procedere all’impugnazione giudiziale, non il meccanismo generale di conoscenza legale dell’atto.
Come funziona in concreto il termine di 240 giorni?
Le Sezioni Unite affermano che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento, o in pendenza del termine di 60 giorni previsto per la sua impugnazione anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. L’impugnazione può avvenire mediante il deposito del ricorso, anche in forma cautelare, oppure attraverso la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Un lavoratore riceve la comunicazione di licenziamento mentre si trova ricoverato in ospedale a causa di una grave patologia che gli impedisce, per diverse settimane, di comprendere il contenuto degli atti che gli vengono notificati. Se la sua condizione di incapacità naturale viene successivamente accertata in giudizio, il termine per impugnare quel licenziamento non è di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, ma di 240 giorni dalla stessa data, un margine che gli consente, nella maggior parte dei casi, di riprendersi dalla condizione patologica e attivarsi per contestare l’atto.
Perché la Cassazione ritiene sufficiente un termine di 240 giorni?
La ragione sta nella funzione specifica che questo termine più ampio è chiamato a svolgere. A differenza del termine di 60 giorni, quello complessivo di 240 giorni può risultare sufficiente a consentire la regressione della condizione patologicaall’origine dell’incapacità naturale, e comunque a rendere possibile l’intervento delle istituzioni deputate alla cura e alla protezione, anche giuridica, delle persone incapaci, come ad esempio l’amministrazione di sostegno o la tutela.
In altre parole, il termine più lungo non elimina la logica della decadenza, ma le offre uno spazio temporale realisticamente adeguato a permettere che, anche in presenza di una condizione di incapacità iniziale, il lavoratore o chi ne cura gli interessi possa comunque attivarsi per proporre l’impugnazione entro un limite certo e definito.
Applicando questa disciplina, risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale, la Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice. Nel caso in esame, infatti, anche il termine di 240 giorni indicato risultava ormai decorso al momento dell’impugnazione, rendendo comunque tardiva l’azione proposta. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, tenuto conto della complessità e della novità della questione affrontata.
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