Non serve un motivo straordinario: si può chiedere il cambio per ragioni affettive, pratiche o di identità. La procedura passa dal Prefetto, richiede affissioni pubbliche e può durare mesi. In alcuni casi si va direttamente dall’ufficiale di stato civile.
Oltre millecinquecento persone ogni anno in Italia decidono di cambiare il proprio nome o cognome. Non sempre per ragioni eclatanti — non sempre si tratta di nomi ridicoli o volgari. Spesso il motivo è l’aggiunta del cognome materno, o il riconoscimento tardivo di paternità, o semplicemente un’esigenza di identità personale che la legge ammette di soddisfare.
La domanda che molti si pongono è come si cambi il nome o il cognome e quando sia possibile farlo: la risposta richiede di distinguere i casi in cui occorre seguire la procedura davanti al Prefetto — la più comune e articolata — da quelli in cui è sufficiente rivolgersi direttamente all’ufficiale di stato civile o al tribunale. In nessun caso esiste un diritto automatico al cambiamento: si tratta di un provvedimento discrezionale, che viene accordato solo in presenza di motivazioni oggettivamente rilevanti e documentate.
Cosa si può chiedere e per quali motivi
La domanda può riguardare il cambio del solo nome, il cambio del solo cognome, o l’aggiunta di un ulteriore nome o cognome al proprio. Le richieste più frequenti sono quelle di aggiunta del cognome materno a quello paterno — una tendenza che riflette l’evoluzione del costume e della sensibilità sociale.
Non è necessario avere un nome ridicolo o vergognoso per presentare la domanda. Le motivazioni possono essere anche di tipo affettivo — il legame con una figura familiare, l’identità costruita nel tempo con un certo cognome, il desiderio di unificare la propria denominazione con quella di un ramo familiare. La legge non individua un elenco tassativo di motivi ammissibili: spetta all’autorità competente valutare caso per caso se la richiesta sia meritevole di tutela.
Esistono però limiti precisi. Non si può mai richiedere l’attribuzione di un cognome di importanza storica o tale da indurre in errore circa l’appartenenza a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo di nascita o di residenza del richiedente.
La procedura davanti al Prefetto: i passi da seguire
La procedura ordinaria per il cambio di nome o cognome è disciplinata dal Dpr n. 396 del 2000, artt. 84 e seguenti, come modificato dal Dpr n. 54 del 2012. Non è necessario l’assistenza di un avvocato, anche se può essere utile nella redazione della domanda.
Il richiedente — che deve essere cittadino italiano — presenta una domanda al Prefetto della provincia di residenza o di quella in cui si trova l’ufficio di stato civile dove è custodito l’atto di nascita. La domanda può essere presentata anche tramite una persona munita di delega.
Se la domanda riguarda un minore, occorre il consenso di entrambi i genitori, salvo che vi siano circostanze particolari che arrechino pregiudizio al minore — come la decadenza della responsabilità genitoriale di uno di loro. In quel caso la domanda può essere presentata da un solo genitore.

Se il Prefetto ritiene la domanda non accoglibile, ne informa per iscritto l’interessato con indicazione dei motivi. L’interessato può presentare controdeduzioni, anche documentali. Il Prefetto può quindi emettere un provvedimento di diniego motivato, oppure — se la domanda appare meritevole — autorizzare le affissioni pubbliche.
Le affissioni pubbliche e il periodo di opposizione
Se la domanda supera la valutazione preliminare, il Prefetto autorizza l’affissione di un avviso sull’albo pretorio del Comune di nascita e di quello di residenza attuale, con il contenuto sintetico della richiesta. Il decreto di autorizzazione può anche prevedere l’obbligo di notificare il sunto dell’istanza a determinate persone che potrebbero avere interesse a conoscerla.
Il periodo di affissione dura almeno trenta giorni. Durante questo periodo chiunque ne abbia interesse può fare opposizione, da presentare entro trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Se non arrivano opposizioni, l’interessato presenta alla Prefettura la documentazione attestante le avvenute affissioni. Il Ministero dell’Interno emana il decreto di concessione, che viene notificato all’interessato. Se ci sono state opposizioni, il decreto va notificato anche agli opponenti, che potranno tutelarsi in sede giudiziaria.
I casi in cui non serve la procedura prefettizia
In alcune situazioni specifiche il cambiamento di nome o cognome avviene con percorsi più semplici, senza passare dal Prefetto.
Chi è nato all’estero ed è in possesso dalla nascita della doppia cittadinanza — italiana e di un paese straniero — può rivolgersi direttamente all’ufficiale di stato civile per chiedere di mantenere il cognome con cui era identificato all’estero.
In caso di riconoscimento o accertamento giudiziale di paternità del figlio maggiorenne, quest’ultimo può scegliere davanti all’ufficiale dell’anagrafe se mantenere solo il cognome materno, aggiungere il cognome paterno a quello materno anteponendolo o posponendolo, o sostituire il cognome materno con quello paterno. Questa scelta spetta direttamente all’interessato, senza procedura prefettizia.
Quando invece il riconoscimento riguarda un figlio minorenne, la decisione sull’assunzione del cognome paterno spetta al Tribunale ordinario, che valuta una serie di fattori — tra cui l’esistenza di fratelli e sorelle conviventi e il diritto del minore a mantenere la propria identità personale eventualmente costruita col cognome materno.
In caso di disconoscimento di paternità, la perdita del cognome non è automatica: il tribunale può autorizzare il figlio a conservare il cognome attribuito alla nascita, se questo è già divenuto elemento connotativo e distintivo della sua identità personale — principio affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 13 del 1994 e n. 297 del 1996.
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Raffaella Mari
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