Il GBER, il regolamento generale di esenzione, si applica fino al 31 dicembre 2026 e la Commissione conta di sostituirlo con un testo nuovo dal 1° gennaio 2027. Non ci sarà un vuoto: l’articolo 58 paragrafo 4 concede sei mesi ai regimi già esentati. La disciplina applicabile alla singola domanda però si determina alla data di concessione, non a quella di presentazione, e per chi ha un progetto di ricerca e sviluppo in istruttoria è una differenza che si vede nel conto.
Facciamo un esempio: un’impresa presenta domanda a novembre su un bando che finanzia un progetto di ricerca industriale. L’istruttoria dura come sempre, il decreto di concessione arriva in primavera. Con quali regole viene deciso quel contributo, con quelle di oggi o con quelle del regolamento che nel frattempo sarà cambiato?
La domanda sembra teorica e non lo è, perché tocca l’intensità di aiuto, cioè la percentuale di costo che l’amministrazione può coprire. Vale la pena rispondere con ordine, tenendo separate tre cose che spesso vengono confuse: quello che è norma vigente fino al 31 dicembre 2026, quello che è norma vigente e riguarda il dopo, e quello che al momento è soltanto una bozza in consultazione.
Tre date importanti, ma una sola è quella che conta
Il regolamento GBER 651/2014, che è la base giuridica della gran parte dei bandi rivolti alle imprese, definisce la data di concessione come «la data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti». È il momento del provvedimento che attribuisce il diritto, non quello dell’invio della domanda e nemmeno quello dell’erogazione materiale del denaro, che può arrivare anni dopo.
È questa data dunque, quella del provvedimento di concessione, che determina la disciplina applicabile.
Poi ci sono altre due date rilevanti, ma che servono ad altro. Una è la data di presentazione della domanda, che rileva per l’effetto incentivante: l’articolo 6 paragrafo 2 chiede che la richiesta scritta sia presentata prima dell’avvio dei lavori, ed è il requisito su cui cadono più progetti industriali, quando l’ordine al fornitore precede di qualche settimana la domanda. L’altra è la data di avvio dei lavori, che delimita invece l’ammissibilità delle spese. Tre date, tre funzioni diverse.
Quindi la risposta al caso iniziale è: contano le regole in vigore quando il decreto viene firmato. Il che, per le pratiche che si chiuderanno nel 2027, apre il problema vero.
L’articolo 58 paragrafo 4, cioè la rete di sicurezza
Il testo è breve e vale la pena leggerlo per intero: «al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi».
Significa che un bando già istituito e comunicato alla Commissione come regime esentato sotto il regolamento attuale può continuare a operare fino al 30 giugno 2027 con le regole di oggi, anche se il regolamento nel frattempo è scaduto. Non serve un intervento del legislatore nazionale, la copertura è automatica.
Tre precisazioni che cambiano l’uso pratico di questa norma.
La prima: il transitorio riguarda i regimi, non le domande. Copre lo strumento, quindi il bando che era già in piedi al 31 dicembre 2026, e con esso le concessioni che quel bando produce nei sei mesi successivi. Non è un salvacondotto individuale che l’impresa possa invocare.
La seconda: sei mesi di copertura giuridica non sono sei mesi di risorse. Se la dotazione si esaurisce a febbraio, l’articolo 58 non la ricostituisce, e se l’amministrazione decide di chiudere lo sportello prima, può farlo.
La terza: il paragrafo 5 dice la stessa cosa per le modifiche del regolamento, non solo per la scadenza. Ogni volta che il regolamento cambia, i regimi esentati in base al testo precedente restano esentati per sei mesi. È il meccanismo che ha già funzionato nel 2023, quando il regolamento 2023/1315 ha modificato il testo e i bandi nazionali sono stati riscritti nei mesi successivi senza che nessuna procedura si bloccasse.
Che cosa cambia, e che cosa no per un’impresa industriale
Il primo caso è quello semplice. Progetto presentato nel 2026 su un bando già aperto, concessione entro il 30 giugno 2027: si applicano le regole attuali, comprese le intensità che l’impresa ha usato per costruire il piano finanziario. Il piano regge.
Il secondo caso è quello da tenere d’occhio. Bandi che devono essere riaperti, rifinanziati o istituiti nel 2027. Lì l’amministrazione deve costruire il regime sulla base del regolamento nuovo, e questo richiede tempo tecnico: decreto ministeriale, decreto direttoriale, piattaforma. Il rischio concreto non è giuridico, è di calendario. Chi conta su una riapertura primaverile per un investimento già progettato dovrebbe considerare che la finestra potrebbe spostarsi.
Cosa succede all’iperammortamento
Il terzo caso serve a smontare un allarme che circolerà. Le misure fiscali generali non sono aiuti di Stato e non passano da questo regolamento.
L’iperammortamento previsto dalla legge di bilancio 2026 non è concesso in esenzione, è una maggiorazione del costo deducibile disponibile per tutti i soggetti che rispettano i requisiti tecnici, quindi il calendario del regolamento europeo non lo tocca. Chi ha prenotato sulla piattaforma del GSE non deve rifare conti per questo motivo. Discorso diverso per la Nuova Sabatini, che opera in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 17, per il credito d’imposta ZES e per i bandi del Fondo per la crescita sostenibile, tutti dentro il perimetro GBER.
Il GBER non è il De minimis
Va aggiunto che il de minimis non c’entra e non scade adesso: il regolamento 2023/2831 si applica fino al 31 dicembre 2030. Le misure che operano sotto quel regime attraversano il cambio senza toccare palla, ed è una delle ragioni per cui, dove il bando lascia scegliere il regime, la scelta va fatta guardando anche al calendario e non solo all’importo.
Quello che si legge nella bozza, con l’avvertenza che è una bozza
La Commissione ha aperto la consultazione pubblica il 25 febbraio 2026 e l’ha chiusa il 23 aprile. Non è un emendamento al testo attuale, è un regolamento nuovo, e l’adozione è attesa entro fine anno per l’applicazione dal 1° gennaio 2027. Quello che segue viene dal testo messo in consultazione, quindi può cambiare fino alla firma: nessuno costruisca un piano di investimento su un documento non adottato.
Sul lato che allarga, la bozza aumenta del 10 per cento le soglie di notifica e gli importi massimi per tenere conto dell’inflazione, estende l’articolo 36 alla protezione dell’ambiente in generale e agli aiuti alla decarbonizzazione, semplifica le condizioni per gli aiuti di piccolo importo in ricerca e ambiente a prescindere dalla dimensione dell’impresa, amplia l’uso dei costi semplificati, elimina l’obbligo di valutazione per i regimi di grande dotazione e alza la soglia di notifica per gli aiuti alla formazione a 3 milioni, con intensità più generose per la formazione digitale e STEM.
Sul lato che va guardato con attenzione c’è un punto che riguarda direttamente chi fa innovazione industriale: la bozza elimina la distinzione fra ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Oggi l’articolo 25 fissa intensità diverse, il 50 per cento per la ricerca industriale e il 25 per cento per lo sviluppo sperimentale, entrambe elevabili fino a un massimo dell’80 per cento con le maggiorazioni per dimensione, collaborazione effettiva e diffusione dei risultati. Unificare le due categorie semplifica la classificazione dei costi, che è uno dei punti su cui le istruttorie si arenano, ma il saldo dipenderà interamente dall’intensità scelta per la categoria unica. Se si allinea verso l’alto, guadagna chi oggi presenta progetti prevalentemente di sviluppo. Se si allinea verso il basso, perde chi fa ricerca industriale vera. È la prima cosa da leggere quando il testo definitivo sarà pubblicato.
L’altro capitolo da seguire riguarda le definizioni. La Commissione ha annunciato una verifica delle nozioni di PMI e di impresa in difficoltà, e sono le due definizioni che decidono chi entra e chi resta fuori a prescindere dal merito del progetto. Nella bozza gli aiuti alle imprese in difficoltà restano esclusi, con aperture per le start-up innovative, ma è materia che si è mossa spesso e che va verificata sul testo finale.
Che cosa conviene fare da qui a giugno
Chi ha una pratica in istruttoria dovrebbe verificare in quale finestra cadrà la concessione e, se è il 2027, chiedere all’amministrazione su quale base giuridica intende concedere. È una domanda legittima e la risposta cambia l’intensità applicabile.
Chi può chiudere una pratica nel 2026 la chiuda nel 2026, non per prudenza generica ma perché una concessione firmata sotto il regolamento attuale resta regolata da quello per tutta la vita del progetto: la disciplina non cambia in corsa su un aiuto già concesso.
Chi sta programmando investimenti per la primavera prossima consideri che i bandi nuovi arriveranno con tempi legati all’adeguamento normativo, e tenga come alternativa gli strumenti che non dipendono da questo calendario, cioè le misure fiscali generali e quelle in de minimis.
Infine il fascicolo. L’articolo 12 impone la conservazione dei registri e dei documenti giustificativi per dieci anni dalla data di concessione dell’ultimo aiuto a norma del regime. In un passaggio in cui la base giuridica cambia, poter dimostrare a distanza di anni sotto quale regime e con quali condizioni un contributo è stato concesso non è un adempimento formale: è la difesa dell’impresa in sede di controllo.
L’evoluzione della disciplina europea sugli aiuti di Stato e i suoi effetti sui bandi nazionali sono seguiti su Incentivimpresa.it, che aggiorna le schede delle misure a ogni provvedimento.
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