Un tema interessante e una pronuncia interessante riferita ad un tema, quello delle colonie feline, che interessa tantissime persone

Una sentenza importante. Per tanti motivi.

Come sempre, partiamo dal fatto.

Caia, da anni impegnata ad alimentare e accudire una colonia di gatti randagi, viene chiamata a rispondere delle molestie provocate dalla presenza degli animali. Secondo l’accusa, infatti, avendo scelto di nutrirli, curarli e persino provvedere alla loro sterilizzazione, avrebbe finito per assumerne la custodia, diventando così responsabile anche delle conseguenze derivanti dal loro stazionamento. Il Tribunale condivide questa impostazione e ne afferma la responsabilità. La Cassazione, invece, ribalta la decisione.

Secondo il Tribunale Caia, fornendo ai gatti cibo e ricovero e provvedendo a farli sterilizzare e curare dal veterinario, ne avrebbe di fatto assunto la custodia. Da qui l’individuazione, in capo alla stessa, di una vera e propria posizione di garanzia. Quale custode degli animali avrebbe dovuto adottare tutte le cautele necessarie a impedire che la loro presenza arrecasse disturbo a terzi.

Ma quale è il disturbo ascritto a Caia? I gatti avevano preso l’abitudine di stazionare nel giardino di Mevia, posto nelle immediate vicinanze del luogo in cui Caia li accudiva. Le deiezioni degli animali e le conseguenti esalazioni maleodoranti, secondo il Tribunale, avevano finito per compromettere il benessere e la normale vivibilità dell’abitazione della vicina.

Il reato contestato è il “getto pericoloso di cose”. Una norma che punisce chi getta o versa, in un luogo di pubblico transito oppure in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose idonee a offendere, imbrattare o molestare le persone; e, nella seconda ipotesi prevista dalla disposizione, chi provoca emissioni di gas, vapori o fumo capaci di produrre i medesimi effetti.

Il punto, però, è proprio questo: dare da mangiare, curare e sterilizzare dei gatti randagi significa davvero diventarne custodi? Come anticipato, per il Tribunale sì, mentre per la Cassazione no. Vediamo perchè.

A Caia si contesta l’azione descritta nella prima parte della norma incriminatrice (art.647 cp). La Cassazione premette che questa tipologia di reato può essere integrata da una condotta attiva quanto da una condotta omissiva. Questo significa che può dunque risponderne anche chi, avendo l’obbligo giuridico di impedire l’evento, ometta di farlo, provocando così quella situazione di pericolo che la norma intende prevenire. Sempre la Corte sottolinea il luogo nel quale avviene il getto o il versamento. Luogo di pubblico transito oppure di un luogo privato, purché di comune o di altrui uso. Ma la sentenza precisa si tratti di una previsione tassativa che non consente dunque di estendere l’applicazione della norma a qualsiasi spazio privato.

Ci avviciniamo al cuore della sentenza. A Caia non viene contestato di aver personalmente gettato o versato deiezioni o altre sostanze sulla pubblica via quanto avere somministrato cibo e acqua a gatti randagi collocando le ciotole lungo la strada e consentendo loro anche di entrare e uscire liberamente da un proprio immobile, nel quale aveva predisposto cibo e giacigli. Comportamento che avrebbe favorito la presenza e l’aumento dei gatti nella zona e, conseguentemente, il deposito di deiezioni, scarti di cibo e acqua stagnante, con cattivi odori e problemi igienici per i residenti.

In buona sostanza a Caia non viene contestato un getto o un versamento direttamente compiuto ma l’averlo indirettamente provocato attraverso l’accudimento e l’alimentazione dei gatti randagi. Di fatto le esalazioni maleodoranti provenivano dalle deiezioni dei gatti che ormai abitualmente stazionavano nel giardino di Mevia. È proprio su questo passaggio che la Cassazione censura il ragionamento del Tribunale, individuandovi una duplice forzatura.

La prima. L’aver “provocato” il versamento delle deiezioni attraverso l’alimentazione dei gatti – viene trasformata in una responsabilità per omissione non avendo Caia impedito ai gatti di sporcare. Ma dove si rinviene, si chiede la Corte, quella specifica posizione di garanzia? La seconda forzatura riguarda il luogo di consumazione del reato che dall’istruttoria è emerso essere il giardino privato di Mevia (quale persona offesa) all’interno del quale si sarebbero trovate le deiezioni dei gatti. Dunque, sottolinea la Cassazione, se il getto o il versamento deve avvenire in un luogo di pubblico transito oppure in un luogo privato, ma di comune o altrui uso, il locus delicti nella vicenda in commento coincide con il giardino di Mevia, luogo esclusivamente privato e quindi estraneo a quelli tassativamente contemplati dalla norma. E dunque, all’assenza di un elemento costitutivo del reato contestato non può che seguire l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Ma se tanto è importante, ai fini d chi legge è assai più importante il ragionamento che svolge la Corte, pervenendo ad identico epilogo cassatorio, riguardo al tema della posizione di garanzia ravvisata dal Tribunale in capo a Caia ritenendola gravata di un obbligo giuridico di impedire l’evento in realtà insussistente. E non insussistente perchè non contemplato dall’art. 674 c.p.

Una responsabilità omissiva per le molestie provocate dagli animali non presuppone una semplice attività di cura come quella svolta da Caia richiedendosi una relazione qualificata di custodia o detenzione, dalla quale possa derivare un vero e proprio obbligo giuridico di controllo. In buona sostanza è sufficiente una detenzione semplicemente materiale e di fatto che renda l’animale concretamente riconducibile alla sfera di controllo del soggetto. Orbene, conclude la Cassazione, il semplice fatto di nutrire, curare o far sterilizzare dei gatti randagi non determina, di per sé, l’assunzione della loro custodia e non fa quindi sorgere quella posizione di garanzia che consentirebbe di imputare a chi li accudisce le conseguenze delle loro condotte. Del resto, viene sottolineato, la colonia felina è costituita, per sua stessa definizione, da gatti che “vivono in libertà”.

Si potrebbe obiettare, emerge tale riflessione leggendo la sentenza, che la copiosa giurisprudenza formatasi in materia di danni provocati dai cani giunge invece a conclusioni ben più severe laddove è stata affermata la responsabilità di chi, avendo un cane nella propria disponibilità, ometta di adottare le cautele necessarie a impedirne condotte dannose. Invero il gatto non è considerabile animale pericoloso in astratto ex art.672 cp e ciò significa che difetta il l presupposto normativo dal quale la norma richiamata fa discendere uno specifico obbligo di controllo finalizzato a neutralizzare una fonte di pericolo.

Mi avvio alla conclusione di questo forse lungo commento ad una sentenza che trovo apprezzabile per come è stata scritta nelle sue ragioni in diritto.

Ci dice la Cassazione (sent. n.27109/2026) che colui che volontariamente nutre e accudisce una colonia felina non diventa, per questo solo fatto, proprietario, detentore o custode dei gatti che vivono in libertà non assumendo pertanto alcuna posizione di garanzia rispetto alle loro condotte. Il Tribunale invece ha inteso trasformare un’attività spontanea di cura verso animali liberi in un obbligo giuridico di custodia così però attribuendo al volontario responsabilità che presuppongono poteri di controllo che non possiede.


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Avv. Filippo Portoghese

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