Come sciogliere un accordo senza giudice se l’altra parte non rispetta patti specifici e il ruolo della buona fede.
Spesso, quando si firma un accordo, il timore principale è che l’altra parte non mantenga la parola data su punti fondamentali. Di norma, per chiudere un contratto non rispettato serve tempo, valutazioni complesse sulla gravità dell’errore e spesso una causa in tribunale. Tuttavia, la legge offre uno strumento potente per accelerare i tempi e garantire certezza: la clausola risolutiva espressa. Di qui il quesito: quando il contratto si scioglie subito?
La clausola in questione costituisce una pattuizione che permette di evitare lunghe attese, stabilendo a priori quali violazioni porteranno alla fine immediata del rapporto, senza che nessuno debba discutere se l’errore era grave o lieve. In questo articolo spiegheremo come inserire questa clausola nel modo corretto per renderla valida, perché non basta scrivere “qualsiasi inadempimento” per essere tutelati e qual è il ruolo della buona fede. Vedremo come, grazie a questo meccanismo, le parti sottraggono al giudice il potere discrezionale, avendo già deciso loro cosa è indispensabile. Analizzeremo infine i passaggi necessari per attivarla concretamente, perché l’automatismo non è sempre scontato come sembra.
Cos’è la risoluzione di diritto e quali sono le ipotesi previste?
La legge prevede tre casi specifici in cui la risoluzione del contratto per inadempimento avviene in via stragiudiziale, cioè senza bisogno che un giudice pronunci una sentenza costitutiva che sciolga il vincolo. Queste tre ipotesi di “risoluzione di diritto” sono la diffida ad adempiere, il termine essenziale e, appunto, la clausola risolutiva espressa.
Nello specifico, la clausola risolutiva espressa è un accordo esplicito inserito nel contratto (art. 1456, comma 1, c.c.). Con questa pattuizione, i contraenti stabiliscono concordemente che, se una determinata obbligazione non viene adempiuta o non viene eseguita secondo le modalità decise, il contratto si risolverà automaticamente di diritto.
Il giudice può decidere sulla gravità dell’inadempimento?
Quando le parti inseriscono questa clausola, hanno già formulato a monte un apprezzamento sulla gravità e l’importanza dell’inadempimento. Hanno cioè deciso prima che la violazione di quel preciso punto è intollerabile per la prosecuzione del rapporto.
Di conseguenza, il potere del giudice risulta molto limitato. Egli non potrà esercitare alcun apprezzamento discrezionale sulla gravità dell’errore, ma dovrà limitarsi a una sola attività di accertamento: dovrà solo verificare se l’inadempimento descritto nella clausola sia avvenuto o meno. La Suprema Corte ha confermato espressamente che la presenza di questa clausola impedisce al giudice di valutare la gravità dell’inadempimento, dato che questa valutazione è già stata fatta dalle parti (Cass. 12.12.2019, n. 29301).
Cosa devo fare per attivare la clausola e sciogliere il contratto?
Lo scioglimento non avviene in modo magico o automatico per il semplice fatto che l’obbligazione non è stata rispettata. La concreta operatività del meccanismo dipende dalla volontà della parte che subisce l’inadempimento.
Affinché il contratto si sciolga, sono necessari tre elementi:
-
le parti devono aver previsto espressamente la risolubilità per l’inadempimento di una o alcune obbligazioni;
-
deve verificarsi l’inadempimento, l’inesatto adempimento o il non preciso adempimento così come previsto dai contraenti;
-
serve una dichiarazione unilaterale della parte insoddisfatta, indirizzata all’altra, con cui si comunica l’intenzione di avvalersi della clausola.
La risoluzione si produce, quindi, solo quando il contraente fedele dichiara all’inadempiente di voler rendere operativa la previsione di scioglimento (art. 1456, comma 2, c.c.). Senza questa dichiarazione, il contratto resta in vita, permettendo al creditore di scegliere se tollerare l’errore o chiedere l’adempimento.
Posso scrivere che il contratto si risolve per ogni violazione?
Per essere valida ed efficace, la clausola deve essere specifica. Le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto per l’inadempimento di obbligazioni specificamente determinate.
Se invece si scrive una frase generica, riferendosi alla violazione di “tutte le obbligazioni contenute nel contratto”, ci troviamo di fronte a una semplice clausola di stile.
In questo caso, secondo la giurisprudenza, l’inadempimento non risolve di diritto il contratto. Se la clausola è generica, si torna alle regole ordinarie: non basta accertare la sola colpa, ma il giudice dovrà valutare l’importanza dell’inadempimento nell’economia complessiva del contratto, perdendo così il vantaggio dell’automatismo (Cass. 10.12.2019, n. 32126).
Ad esempio: scrivere “il contratto si risolve se non paghi il canone entro il giorno 5” è valido; scrivere “il contratto si risolve se non rispetti una qualsiasi delle clausole qui scritte” non è una valida clausola risolutiva espressa.
Qual è il ruolo della buona fede nell’uso della clausola?
Anche quando c’è una clausola risolutiva espressa, l’uso di questo potere è subordinato al comportamento del debitore secondo buona fede. Questo principio serve a preservare gli interessi reciproci e agisce come metro di giudizio sia per stabilire se c’è stato inadempimento, sia per capire se la richiesta di risoluzione è legittima.
Il contraente che non è inadempiente deve comunque guardare alla condotta dell’altra parte con una prospettiva collaborativa. Spetterà al giudice di merito, se interpellato per dichiarare la risoluzione (ex art. 1456 c.c.), valutare le condotte tenute concretamente da entrambe le parti.
Se il giudice, valutando le prove, scopre che la condotta del debitore, pur essendo materialmente contraria alla lettera della clausola, è comunque conforme a buona fede, dovrà escludere l’inadempimento e negare la risoluzione. In definitiva, la buona fede filtra sia l’esistenza della violazione che il legittimo esercizio del potere di risolvere il contratto (Cass. 12.2.2019, n. 3969).
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link



