In assenza di una decisione da parte dei giudici di legittimità, nella prassi dei Tribunali si erano formati orientamenti non uniformi: da un lato, alcuni giudici dell’esecuzione erano inclini a riconoscere una autonoma voce di compenso per la fase autorizzatoria ex art. 492-bis c.p.c., parametrata alla Tabella 7 del D.M. 55/2014 (Procedimenti di volontaria giurisdizione); dall’altro lato vi erano giudici che, come nel caso esaminato dalla Cassazione, liquidavano esclusivamente le fasi previste dalla Tabella 17 (Procedure esecutive presso terzi per consegna e rilascio, in forma specifica), escludendo qualsiasi voce aggiuntiva relativa all’attività di ricerca telematica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L’art. 492-bis c.p.c., introdotto dall’art. 19 del D.L. 132/2014 e successivamente riformato dal D.Lgs. 149/2022, regola la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. La norma consente all’ufficiale giudiziario di accedere, su istanza del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, alle banche dati delle pubbliche amministrazioni – anagrafe tributaria, enti previdenziali, archivi degli istituti di credito – per l’individuazione di beni e crediti da sottoporre a esecuzione.
Nella versione vigente ratione temporis applicata nel giudizio esaminato con l’ordinanza in commento, l’avvio della ricerca presupponeva in ogni caso l’autorizzazione del Presidente del Tribunale; la riforma del 2022 ha invece distinto tra il caso ordinario – in cui la ricerca è avviata su istanza diretta del creditore dopo la notifica del precetto e il decorso del termine ex art. 482 c.p.c. senza necessità di autorizzazione presidenziale – e quello urgente, in cui l’autorizzazione presidenziale rimane richiesta qualora la ricerca preceda la notifica del precetto o il decorso del termine dilatorio.
Sul piano delle spese del processo esecutivo, l’art. 95 c.p.c stabilisce che: «Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Cassazione traeva origine da un pignoramento presso terzi promosso da una società per il recupero di crediti di lavoro.
Prima di procedere al pignoramento, la creditrice, aveva presentato istanza al Presidente del Tribunale per l’autorizzazione alla ricerca telematica dei beni del debitore ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. – nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla riforma operata dal D.Lgs. 149/2022 –, ottenendo il relativo decreto autorizzatorio ed accedendo alle banche dati dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate e di istituti di credito.
Individuati i crediti del debitore presso un terzo, la creditrice aveva eseguito il pignoramento e ottenuto la dichiarazione positiva del terzo pignorato.
In sede di richiesta di assegnazione delle somme pignorate, aveva depositato nota spese nella quale esponeva, quale voce autonoma, il compenso per il ricorso ex art. 492-bis c.p.c. – parametrato alla Tabella 7 del D.M. 55/2014, oltre ai compensi per la fase introduttiva e per la fase conclusiva della procedura esecutiva.
Il Giudice dell’Esecuzione aveva assegnato le somme pignorate e liquidato le spese di lite parametrate alle sole due fasi previste dalla Tabella 17 del D.M. 55/2014, senza riconoscere alcuna voce autonoma per l’attività ex art. 492-bis c.p.c.
Avverso l’ordinanza di assegnazione, la creditrice proponeva opposizione.
Il giudice dell’esecuzione, sospendeva l’esecutorietà del provvedimento è assegnava termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del merito. A seguito della riassunzione, l’opposizione veniva rigettata.
Nel decidere, il Tribunale osservava che il provvedimento autorizzatorio, ex art. 492 bis c.p.c. ha natura non contenziosa, in quanto prodromico all’individuazione dei beni e crediti da pignorare; che, pertanto, la sua disciplina era assimilabile a quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione, per i quali la giurisprudenza di legittimità esclude che il provvedimento conclusivo debba regolare le spese (richiamando Cass., Sez. 6-2, ord. n. 1799/2022 in tema di nomina dell’amministratore di condominio); e che, conseguentemente, la liquidazione di tale fase avrebbe semmai dovuto essere disposta dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato che aveva rilasciato l’autorizzazione, e non dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di assegnazione.
Pertanto, la creditrice investiva della questione la Corte di Cassazione articolando tre motivi di gravame: la violazione degli artt. 95 c.p.c. e 1196 c.c., deducendo che tutte le spese necessarie al creditore per ottenere il pagamento sono a carico del debitore inadempiente; la violazione dell’art. 13, co. 6, L. 247/2012 in relazione alla Tabella 1 del D.M. 55/2014, censurando l’assunto che al giudice dell’esecuzione fosse impedito dal liquidare voci diverse da quelle della Tabella 17; la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., prospettando una lesione del diritto di difesa del creditore.
LA DECISIONE: La Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile, ha in parte corretto la motivazione della sentenza impugnata, enunciando il principio secondo cui la procedura di ricerca telematica ex art. 492-bis c.p.c. costituisce una fase prodromica ed endoprocedimentale della fattispecie esecutiva a formazione progressiva, con la conseguenza che i relativi compensi devono essere liquidati unitariamente all’esito della procedura esecutiva e, quindi, nel caso di pignoramento presso terzi con l’ordinanza di assegnazione.
Nel decidere, i giudici di legittimità sono partiti da una premessa che hanno definito «ineludibile»: la necessità di distinguere le spese che il creditore sostiene nella ricerca dei beni da pignorare (diritti dell’ufficiale giudiziario, costi di accesso alle banche dati, spese amministrative) dai compensi per l’attività di assistenza svolta dal difensore.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione promosso dalla società, originaria creditrice, deriva, hanno osservato, dal fatto che le due categorie soggiacciono a discipline giuridiche differenti e non sono sovrapponibili. Il ricorrente ha costantemente confuso i due concetti nell’atto introduttivo del giudizio.
Con riferimento alla questione di merito, la Corte ha qualificato il procedimento disciplinato dall’art. 492-bis c.p.c. come «sotto-procedimento o anche una fase endoprocedimentale nell’ambito della complessa procedura esecutiva», dotato di autonomia solo relativa e privo di natura strettamente contenziosa.
La disposizione, nella formulazione vigente ratione temporis, ha evidenziato, statuiva che «l’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c.»
Ciò significa che l’istanza al Presidente del Tribunale non costituisce l’atto introduttivo di un procedimento del tutto svincolato dalla richiesta di pignoramento, ma è l’atto iniziale di una sequenza procedimentale che conduce, senza alcuna ulteriore iniziativa del creditore, all’inizio dell’esecuzione.
La Corte precisa, inoltre, che la natura prodromica dell’attività di identificazione dei beni non la «atomizza, sganciandola» dalla procedura esecutiva. In altri termini, non vi è ragione sistematica per escludere la liquidazione dei relativi compensi, ma tale liquidazione deve avvenire unitariamente e non in via autonoma.
Sul piano operativo, la pronuncia chiarisce che il creditore procedente ha diritto alla ripetizione delle spese e dei compensi relativi alla ricerca telematica, ma deve far valere tale diritto nell’ambito della procedura esecutiva e non attraverso un’istanza autonoma.
Riassumendo, secondo la Cassazione, l’attività di ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., pur presentando una propria autonomia funzionale, non integra un procedimento del tutto separato dalla procedura esecutiva, ma costituisce una fase prodromica, endoprocedimentale e non strettamente contenziosa della medesima. Ne consegue che i compensi del difensore riferibili a tale attività non sono suscettibili di autonoma liquidazione separata, ma devono essere fatti valere e liquidati unitariamente all’esito della procedura esecutiva, con l’ordinanza conclusiva, fermo restando il diritto alla ripetizione delle spese documentate sostenute dal creditore nel corso della procedura stessa.
Alla luce della pronuncia in commento, è possibile tracciare le linee operative che il difensore del creditore procedente dovrà seguire per ottenere la piena ripetizione delle spese sostenute nell’ambito della procedura ex art. 492-bis c.p.c.
a) Documentazione delle spese. Il creditore ha l’onere di documentare analiticamente le spese sostenute nel corso della ricerca telematica: diritti dell’ufficiale giudiziario, eventuali costi di accesso alle banche dati, spese postali e amministrative. Tali spese, distinte dai compensi professionali, rientrano tra le spese di esecuzione ripetibili ai sensi dell’art. 95 c.p.c.
b) Compensi del difensore. I compensi per l’attività svolta nell’ambito della ricerca telematica devono essere richiesti unitariamente in sede di nota spese depositata nel procedimento esecutivo, senza pretendere una voce autonoma corrispondente alla Tabella 7 (Procedimenti di volontaria giurisdizione) del D.M. 55/2014, bensì ricomprendendoli nelle fasi della Tabella 17, eventualmente specificando nell’ambito della fase introduttiva l’attività preparatoria e di ricerca svolta.
c) Tempestività della richiesta. Le spese e i compensi devono essere fatti valere in sede di richiesta di assegnazione e liquidazione nell’ambito del processo esecutivo, prima o contestualmente all’udienza ex art. 543, co. 7, c.p.c. L’omessa richiesta in quella sede preclude la possibilità di farle valere in un successivo giudizio di opposizione fondato sul solo mancato riconoscimento, in assenza di allegazioni specifiche.
d) Opposizione all’ordinanza di assegnazione. Laddove il giudice dell’esecuzione non liquidi le spese relative alla fase ex art. 492-bis c.p.c., il creditore che intenda impugnare il provvedimento dovrà specificare, a pena di inammissibilità del mezzo, quali voci di spesa documentata erano state richieste e non liquidate, e in quale misura la liquidazione risulti inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le procedure esecutive presso terzi.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Avv. Giovanni Iaria
Source link




