Scopri quando la legge impone la forma scritta, le differenze tra atto pubblico e scrittura privata e come tutelarsi con la firma dei documenti.
Spesso si pensa che un accordo abbia valore solo se messo nero su bianco, tra firme e bolli. In realtà, nel nostro ordinamento vige un principio di libertà che permette di concludere affari anche con una semplice stretta di mano o un comportamento concludente. Tuttavia, questa libertà non è assoluta. Esistono situazioni specifiche in cui la legge richiede requisiti precisi per garantire la validità dell’impegno o per poterlo dimostrare davanti a un giudice. Capire le regole sulla forma è essenziale per evitare nullità o problemi probatori in caso di liti. In questa guida analizzeremo il tema contratto scritto o verbale e vedremo quando la forma è obbligatoria. Spiegheremo la differenza tra forma per la validità e per la prova, il ruolo del notaio e le nuove tutele per i risparmiatori. Vedremo inoltre cosa accade se si firma un foglio in bianco e come la giurisprudenza ha risolto il dubbio sulla firma della banca nei contratti di investimento.
La forma del contratto è sempre libera?
Nel nostro sistema giuridico, a differenza dell’antico diritto romano che era molto rigido, vige il principio della libertà delle forme. Di solito, le parti possono scegliere liberamente come manifestare la propria volontà: un gesto, una parola o un comportamento possono bastare a concludere un accordo vincolante. Tuttavia, nel linguaggio del diritto civile, quando si parla di “forma”, ci si riferisce quasi sempre alla forma scritta.
Questa libertà subisce delle eccezioni importanti. Il legislatore impone dei vincoli formali per due motivi principali:
Anche quando la legge non lo impone, spesso conviene usare la scrittura. Le norme processuali (artt. 2721 e ss. c.c.) limitano molto la possibilità di usare testimoni o presunzioni per provare contratti di un certo valore economico. Di fatto, per contratti che superano una certa soglia finanziaria, la forma scritta diventa quasi una necessità pratica per tutelarsi.
Quando il contratto è nullo se non è scritto?
In alcuni casi, la forma è un elemento essenziale del negozio. Si parla di forma ad substantiam (art. 1325, n. 4, c.c.): se non viene rispettata la forma scritta richiesta dalla legge, il contratto è nullo, come se non fosse mai esistito.
La forma scritta può essere di due tipi:
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atto pubblico: è un documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.). Fa piena prova di ciò che il notaio attesta essere avvenuto in sua presenza e della provenienza delle dichiarazioni. Attenzione: le clausole inserite in un atto pubblico, anche se predisposte da una sola parte, non sono considerate “vessatorie” ai sensi dell’art. 1341 c.c. e non richiedono doppia firma (Cass. 20.6.2017, n. 15237);
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scrittura privata: è il documento scritto e firmato dalle parti. Fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni solo se la firma è autenticata da un notaio o se colui contro cui è prodotta non la disconosce (art. 2702 c.c.).
La legge (art. 1350 c.c.) impone la forma scritta a pena di nullità soprattutto per i contratti che trasferiscono diritti reali su immobili (case, terreni). Questi atti vanno poi trascritti nei registri pubblici (art. 2643 c.c.) per renderli opponibili ai terzi, cioè per risolvere conflitti se lo stesso bene viene venduto a più persone.
Esistono poi atti che richiedono la forma solenne dell’atto pubblico, come la donazione (art. 782 c.c.) o la costituzione di società di capitali.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che le modifiche a un contratto formale che riguardano solo le modalità esecutive (ad esempio, pagare in contanti invece che con assegno) possono essere fatte anche verbalmente (Cass. 15.1.2020, n. 525).
Cosa succede se manca la forma scritta per la prova?
Diverso è il caso della forma ad probationem. Qui la legge richiede la scrittura non per la validità del contratto (che resta valido anche se verbale), ma solo per poterlo provare in giudizio.
Esempi tipici sono l’assicurazione (art. 1888 c.c.), la transazione (art. 1967 c.c.), la cessione di azienda o il patto di non concorrenza.
Se manca lo scritto, l’atto è valido, ma in caso di lite la parte interessata si troverà in difficoltà: non potrà usare testimoni (art. 2725 c.c.) né presunzioni. Potrà provare il contratto solo sperando nella confessione dell’altra parte o deferendo il giuramento.
Va precisato che le modifiche a singole clausole di questi contratti possono però essere provate anche attraverso comportamenti concludenti (fatti taciti), e la valutazione di tali comportamenti spetta al giudice di merito (Cass. 25.10.2019, n. 27391).
Come funziona la forma per procura e preliminare?
Esistono contratti che non hanno una forma propria, ma prendono in prestito quella di un altro atto collegato. Si parla di forma per relationem.
Due esempi fondamentali:
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contratto preliminare: deve avere la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.). Se compro casa, il preliminare deve essere scritto;
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procura: l’atto con cui do potere a qualcuno di rappresentarmi deve avere la stessa forma dell’atto che il rappresentante dovrà concludere (art. 1392 c.c.).
Esiste anche la forma convenzionale: le parti possono decidere spontaneamente di obbligarsi a usare la forma scritta per i loro futuri rapporti (art. 1352 c.c.). In questo caso, la legge presume che la forma sia voluta per la validità (ad substantiam). Tuttavia, le parti possono rinunciare a questo accordo anche tacitamente, con comportamenti incompatibili col mantenimento della forma scritta (Cass. 15.2.2019, n. 4539).
Contratti finanziari: serve la firma della banca?
Negli ultimi anni si è diffuso il neoformalismo contrattuale, dove la forma scritta serve a proteggere il contraente debole (il consumatore), garantendo trasparenza e informazione. Un caso emblematico riguarda i servizi di investimento finanziario (T.U.F. art. 23).
La legge impone che il contratto-quadro con la banca sia scritto a pena di nullità, ma questa nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
È sorta una questione: il contratto è nullo se manca la firma della banca, anche se il cliente ha firmato?
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 898 del 16.01.2018) hanno risolto il dubbio stabilendo che la forma ha una funzione protettiva e non strutturale. Pertanto:
In questo modo si evita che il cliente usi la mancanza della firma della banca come pretesto per annullare investimenti andati male.
È valido un foglio firmato in bianco?
Può capitare di firmare un documento non ancora compilato: è il cosiddetto biancosegno. La firma in bianco è vincolante se c’è un accordo preventivo (patto di riempimento) su come completare il testo.
Se il foglio viene riempito in modo diverso dagli accordi, bisogna distinguere:
Tuttavia, per il principio dell’apparenza, se il firmatario ha creato l’affidamento nei terzi, potrebbe dover rispondere degli effetti della dichiarazione, a meno che il terzo non sapesse dell’abuso.
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Angelo Greco
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