L’estate è il periodo nel quale aumentano i viaggi all’estero e, con essi, il rischio di trovare nella fattura telefonica costi inattesi per il roaming internazionale.

Può accadere soprattutto quando il telefono viene utilizzato fuori dall’Unione europea, quando si attraversano Paesi non inclusi nelle tariffe nazionali o quando sulla linea risulta attiva un’opzione che il cliente non ricorda di avere richiesto. Gli importi possono essere indicati con formule poco comprensibili, come “Costi Variabili”, “Smart Passport”, “Smart Passport Zero” o altri servizi collegati all’utilizzo della linea all’estero.

Una recente sentenza del Tribunale di Ivrea offre un’indicazione importante per imprese e professionisti che, al rientro dalle vacanze o da una trasferta, ricevono fatture particolarmente elevate.

Vodafone aveva addebitato a una società complessivamente 2.205 euro, oltre IVA, per costi connessi al servizio Smart Passport Zero L. La cliente sosteneva di non avere mai richiesto quella specifica opzione di roaming internazionale.

Il Tribunale ha dichiarato le somme non dovute, chiarendo che non è il cliente a dover dimostrare di non avere attivato il servizio. È Vodafone, che pretende il pagamento, a dover provare l’esistenza del contratto, l’adesione all’opzione internazionale e la corretta quantificazione degli addebiti.

Fatture elevate dopo l’utilizzo del telefono all’estero

La controversia riguardava due fatture Vodafone, rispettivamente pari a 1.640,90 euro e 899,75 euro.

La società cliente non contestava integralmente le fatture. Riconosceva infatti i normali corrispettivi relativi al piano “Zero: Infinito Business Gold Edition”, ma negava la debenza degli importi riportati sotto la voce “Costi Variabili” e ricondotti da Vodafone a Smart Passport Zero L.

La contestazione era quindi circoscritta ai costi generati, secondo l’operatore, dall’utilizzo delle utenze in roaming internazionale.

In primo grado la domanda era stata rigettata. Il Giudice di Pace aveva ritenuto che spettasse alla cliente dimostrare che gli importi fossero errati o eccessivi.

Il Tribunale di Ivrea ha riformato la sentenza, rilevando che tale impostazione comportava un’inammissibile inversione dell’onere della prova.

Chi deve dimostrare l’attivazione del servizio di roaming?

Quando il cliente contesta uno specifico servizio telefonico, l’operatore deve dimostrare il titolo sul quale fonda la richiesta di pagamento.

La regola non cambia per il solo fatto che sia il cliente a promuovere un giudizio di accertamento negativo del credito. Anche in tale ipotesi, chi si afferma creditore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Nel caso del roaming internazionale, Vodafone avrebbe quindi dovuto dimostrare che la società aveva effettivamente aderito a Smart Passport Zero L, che conosceva le condizioni economiche applicabili all’estero e che gli importi fatturati erano stati determinati conformemente al contratto.

Non era invece la cliente a dover fornire la prova negativa di non avere mai richiesto il servizio.

Il Tribunale ha richiamato il principio affermato dalla Corte di cassazione secondo cui, anche nelle azioni di accertamento negativo, le conseguenze della mancata prova del credito ricadono sul soggetto che ne afferma l’esistenza.

La voce “Costi Variabili” non dimostra da sola il debito

Chi riceve una fattura dopo un viaggio all’estero può trovarsi davanti a voci aggregate che non consentono di comprendere immediatamente quali telefonate, connessioni o giornate di utilizzo abbiano generato il costo.

La semplice indicazione di una somma nella fattura non dimostra però che il cliente sia obbligato a pagarla.

La fattura è un documento formato unilateralmente dall’operatore. Può indicare la pretesa economica, ma non sostituisce la prova dell’attivazione del servizio e delle condizioni tariffarie accettate dal cliente.

Nel caso deciso dal Tribunale di Ivrea, le fatture riportavano costi variabili collegati a Smart Passport Zero L, ma non dimostravano che la società avesse aderito a quella specifica opzione.

Una volta venuto meno il contratto prodotto da Vodafone, perché disconosciuto e non verificato, mancava il titolo sul quale fondare gli addebiti.

Roaming nell’Unione europea e viaggi fuori dall’Europa

Il rischio di addebiti elevati è particolarmente significativo nei viaggi verso Paesi non compresi nel regime europeo del roaming.

All’interno dell’Unione europea, salvo limiti e condizioni previsti dall’offerta, il traffico viene generalmente utilizzato secondo il principio del “Roam Like at Home”. Fuori dall’Unione, invece, possono applicarsi tariffe giornaliere, pacchetti internazionali o costi a consumo molto superiori.

Anche durante una crociera, un viaggio in traghetto o una permanenza vicino a una frontiera, il telefono può collegarsi a reti satellitari o a operatori appartenenti a Paesi diversi da quello nel quale si trova fisicamente l’utente.

Ciò non significa, però, che ogni importo fatturato sia automaticamente dovuto.

L’operatore deve essere in grado di dimostrare quale tariffa fosse applicabile, da quale accordo derivasse, quali utenze abbiano generato il traffico e secondo quale criterio sia stato calcolato il costo.

Quando viene contestata anche l’attivazione dell’opzione internazionale, deve inoltre produrre un contratto riferibile al cliente e dotato di efficacia probatoria.

Contestare soltanto i costi di roaming

La sentenza è utile anche perché dimostra che non è necessario contestare l’intera fattura.

La società aveva riconosciuto i normali canoni del piano telefonico e aveva impugnato soltanto gli importi riferiti a Smart Passport Zero L.

Il Tribunale ha ritenuto la contestazione sufficientemente precisa, perché erano stati individuati le fatture, il servizio e le specifiche voci ritenute non dovute.

Quando si riceve una fattura elevata dopo un viaggio, è quindi importante distinguere i costi ordinari della linea dagli addebiti collegati al roaming, indicando con precisione le somme contestate.

Questa delimitazione non trasferisce tuttavia sul cliente l’onere di dimostrare la mancata attivazione del servizio. Resta l’operatore a dover provare il fatto positivo contrario.

Oltre 2.200 euro dichiarati non dovuti

Il Tribunale di Ivrea ha accolto l’appello e dichiarato non dovuto l’importo complessivo di 2.205 euro, oltre IVA, addebitato a titolo di “Costi Variabili” connessi al servizio Smart Passport Zero L.

Sono invece rimasti dovuti i corrispettivi del piano principale che la società non aveva contestato.

Vodafone è stata condannata anche al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Cosa verificare al rientro da un viaggio

Quando una fattura telefonica aumenta improvvisamente dopo un soggiorno all’estero, occorre verificare quale Paese abbia generato il traffico, quali utenze siano state utilizzate, se il telefono si sia collegato a reti extra-UE o satellitari e quale opzione internazionale risulti applicata.

È inoltre essenziale controllare se esista un documento contrattuale dal quale risulti l’adesione al servizio di roaming e se le condizioni economiche fossero state effettivamente comunicate e accettate.

Una voce generica in fattura o il semplice richiamo a Smart Passport non sono sufficienti quando il cliente contesta di avere richiesto il servizio.

La sentenza del Tribunale di Ivrea afferma un principio chiaro: chi riceve una fattura elevata per il roaming internazionale deve indicare con precisione gli addebiti contestati, ma è Vodafone a dover dimostrare il contratto e la legittimità dei costi.

In mancanza di questa prova, le somme possono essere dichiarate non dovute.

Allegato:

Sent 858 26 Trib Ivrea


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Avv. Francesco Lioia

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