A cura della Redazione.
In tema di danno da morte, la Cassazione chiarisce che il danno morale catastrofale, legato alla sofferenza per la percezione dell’imminente fine, va risarcito indipendentemente dalla durata dell’agonia, mentre il danno biologico terminale richiede una sopravvivenza apprezzabile ma prescinde dalla coscienza della vittima.
La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra il danno morale catastrofale e il danno biologico terminale, due voci di danno che si tende spesso a confondere o a trattare con gli stessi presupposti.
La Cassazione ribadisce che si tratta di pregiudizi autonomi, con condizioni di risarcibilità diverse e non sovrapponibili: la coscienza della vittima rileva per l’uno ma non per l’altro, mentre la durata della sopravvivenza incide sull’altro ma non sul primo. La precisazione ha ricadute pratiche immediate sull’onere probatorio che grava su chi agisce per il risarcimento iure hereditatis, imponendo di allegare e provare separatamente i presupposti di ciascuna voce di danno.
Il caso
Un minore di quattordici anni, Tizio, perdeva la vita dopo essersi introdotto in un edificio abbandonato di proprietà del Comune di Napoli, cadendo dalla tromba delle scale, priva di ringhiere e parapetti, e riportando lesioni che ne causavano il decesso alcune ore dopo. I familiari della vittima, costituitisi parte civile nel processo penale, ottenevano la condanna generica al risarcimento dei responsabili individuati nel funzionario comunale che aveva progettato e diretto le opere di messa in sicurezza dell’immobile e nel legale rappresentante della società Alfa, appaltatrice dei relativi lavori, oltre alla condanna del Comune stesso, con riconoscimento di una provvisionale. La Corte d’appello penale confermava le statuizioni civili, dichiarando peraltro la prescrizione del reato.
Nel successivo giudizio civile instaurato per la liquidazione dei danni, il Tribunale:
- accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti del Comune e del funzionario comunale
- escludeva la responsabilità di Alfa, ritenendo i lavori di messa in sicurezza già ultimati al momento del sinistro
- respingeva la domanda di manleva proposta contro l’assicuratrice Beta, ritenendo il relativo diritto prescritto ai sensi dell’art. 2952 cod. civ.
- riconosceva un concorso di colpa della vittima, quantificato nel 25%, per essersi introdotta clandestinamente nell’edificio
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, aumentava la percentuale di corresponsabilità della vittima al 40%, confermava la quantificazione del danno e il rigetto della domanda di manleva per intervenuta prescrizione; accoglieva inoltre l’appello dei familiari nella parte in cui lamentavano la violazione del giudicato penale rispetto alla posizione di Alfa.
I motivi di ricorso
Il funzionario comunale, ricorrente principale, proponeva tre motivi, contestando rispettivamente l’accertata prescrizione del diritto di manleva verso l’assicuratrice, l’assenza di effetti vincolanti del giudicato penale sul giudice civile e l’omesso esame della responsabilità dei genitori per omessa vigilanza sul minore.
Resistevano con controricorso i familiari della vittima, proponendo a loro volta ricorso incidentale fondato su sette motivi, tra cui, per quanto qui di interesse, quello relativo all’erronea esclusione del danno catastrofale. Proponevano inoltre ricorso incidentale, condizionato, sia l’assicuratrice Beta, sulla questione del giudicato esterno relativo alla prescrizione della garanzia, sia Alfa, che riproponeva l’argomento sull’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale.
La decisione della Cassazione: prescrizione e giudicato penale
La Corte accoglie il motivo relativo alla prescrizione del diritto di manleva, ritenendo che la comunicazione con cui il Comune aveva reso edotta l’assicuratrice della costituzione di parte civile dei danneggiati avesse sospeso, e non solo interrotto, il corso del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2952, quarto comma, cod. civ. Viene invece dichiarato inammissibile il motivo sugli effetti del giudicato penale: la Cassazione ribadisce che la condanna generica e la provvisionale disposte in sede penale vincolano il giudice civile quanto all’accertamento della condotta colposa e del nesso di causalità materiale, ma non quanto alla verifica della causalità giuridica, ossia dell’esistenza e dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli concretamente derivate dal fatto, che resta di competenza del giudice civile senza alcun limite derivante dal giudicato penale.
Danno catastrofale e danno biologico terminale: la distinzione tracciata dalla Cassazione
Il cuore della pronuncia riguarda il motivo con cui i familiari lamentavano l’erronea esclusione del danno morale catastrofale. La Corte territoriale aveva escluso tale voce di danno richiamando un precedente in materia di danno biologico terminale, secondo cui la sopravvivenza della vittima dovrebbe protrarsi per almeno ventiquattro ore, restando irrilevante lo stato di coscienza nel medesimo intervallo; nel caso di specie il minore era sopravvissuto solo circa tre ore.
La Cassazione ritiene il motivo fondato, chiarendo che si tratta di due pregiudizi distinti, con presupposti autonomi:
- il danno morale catastrofale, ossia la sofferenza provata dalla vittima per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine, che va risarcito in base all’intensità della sofferenza stessa, a prescindere dalla durata, anche breve, dell’intervallo tra le lesioni e il decesso
- il danno biologico terminale, ossia il pregiudizio alla salute massimo nella sua entità durante il tempo di permanenza in vita, che prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione ma è risarcibile solo se tra le lesioni e la morte intercorre un apprezzabile lasso di tempo
Nella specie, dunque, la breve sopravvivenza di circa tre ore poteva legittimamente escludere il danno biologico terminale, ma non giustificava, di per sé, l’esclusione del danno catastrofale, rispetto al quale la Corte territoriale non aveva compiuto alcun accertamento sullo stato di coscienza della vittima, benché dagli atti risultasse che il minore, dopo l’incidente, avesse invocato aiuto, lamentato dolori e mostrato piena consapevolezza dell’accaduto.
Il principio di diritto
La Cassazione afferma il seguente principio: in caso di accertata coscienza della vittima di un fatto illecito, il danno morale catastrofale, consistente nella sofferenza determinata dalla percezione della gravità della propria condizione fino all’imminenza della morte, va risarcito indipendentemente dalla durata, più o meno lunga, dell’agonia, rilevando l’intensità della percezione solo ai fini della quantificazione del risarcimento. Da tale danno si distingue il danno biologico terminale, risarcibile solo in presenza di una sopravvivenza per un tempo apprezzabile, e che invece prescinde dalla cosciente percezione della propria condizione da parte della vittima.
Con l’occasione, la Corte accoglie altresì il motivo relativo a un errore di calcolo nella liquidazione del danno, avendo la Corte d’appello applicato la maggiore percentuale di corresponsabilità della vittima su importi già decurtati in primo grado, anziché sugli importi lordi, con conseguente duplicazione della decurtazione stessa.
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