A cura della Redazione.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2190/2025 evidenzia che l’omessa informativa scritta sulla mediazione, dovuta dall’avvocato al cliente ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, rende annullabile il contratto d’opera professionale anche quando l’omissione non ha avuto conseguenze sul piano processuale. L’annullamento, tuttavia, non preclude all’avvocato di agire per l’ingiustificato arricchimento, ammissibile secondo la regola della “temperata sussidiarietà

La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente su un adempimento spesso trascurato nella prassi forense: l’informativa scritta sulla mediazione da rendere al cliente al momento del conferimento dell’incarico.

La Corte ribadisce che tale obbligo riguarda qualsiasi ipotesi di mediazione, anche quella meramente facoltativa, e che la sua violazione espone l’avvocato al rischio di perdere il compenso pattuito, potendo recuperare solo un indennizzo equitativo attraverso l’azione di arricchimento senza causa. La decisione chiarisce inoltre in quali termini quest’ultima azione resti percorribile una volta caduto il titolo contrattuale.

La vicenda

Un avvocato (di seguito, per comodità, Tizio) ha agito innanzi alla Corte di Appello di Napoli, con il rito semplificato di cognizione, per ottenere la liquidazione dei compensi professionali maturati per l’attività difensiva svolta in un giudizio di appello e nel relativo sub-procedimento di inibitoria, in favore di alcuni assistiti, prima che questi ultimi nominassero un nuovo difensore.

I convenuti si sono costituiti eccependo l’annullamento del contratto di prestazione d’opera professionale, sostenendo che l’avvocato non avesse rispettato l’obbligo di informarli, per iscritto, della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione.

Le difese delle parti

L’avvocato ricorrente ha contestato in modo generico l’addebito relativo all’omessa informativa, senza tuttavia fornire prova di averla effettivamente resa. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto, in via subordinata, domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., chiedendo un indennizzo parametrato ai compensi professionali per l’attività difensiva comunque svolta nell’interesse dei convenuti.

I convenuti, dal canto loro, hanno insistito sull’eccezione di annullamento del contratto e hanno contestato l’ammissibilità della domanda di arricchimento, ritenendola una domanda nuova, come tale preclusa nella fase in cui era stata proposta.

La decisione della Corte

La Corte d’Appello ha innanzitutto ritenuto pacifica l’omissione dell’obbligo informativo, poiché il ricorrente si era limitato a contestazioni generiche, senza offrire alcuna prova contraria, mentre la giurisprudenza riconosce che, in tema di adempimento delle obbligazioni, spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto o l’assenza di colpa.

Quanto al contenuto dell’obbligo, la Corte ha richiamato il testo dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, rimasto sostanzialmente immutato anche dopo la riforma Cartabia, secondo cui l’avvocato, al momento del conferimento dell’incarico, deve informare l’assistito, chiaramente e per iscritto, della possibilità di ricorrere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali, pena l’annullabilità del contratto. La Corte ha precisato che:

  • l’obbligo riguarda la mediazione in generale, anche quella facoltativa, e non solo i casi in cui essa costituisce condizione di procedibilità della domanda;
  • l’informativa non può coincidere con la procura alle liti, dalla quale si distingue per oggetto e funzione;
  • la mancata produzione dell’informativa scritta comporta l’annullamento del contratto anche se l’omissione non ha avuto ricadute sul piano processuale.

Da qui il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi, fondata sul contratto ormai annullabile.

Sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, la Corte ha innanzitutto escluso che si trattasse di domanda nuova, qualificandola come mera modifica della domanda originaria, ammissibile perché riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in linea con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità sul tema.

Sul piano sostanziale, la Corte ha applicato il criterio della “temperata sussidiarietà” elaborato dalla giurisprudenza di legittimità: l’azione di arricchimento è proponibile quando l’altra azione, fondata sul contratto, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo – come nel caso dell’annullamento del contratto – mentre resta preclusa se il rigetto della domanda alternativa dipende da prescrizione, decadenza o mancanza di prova del pregiudizio subito. Poiché nel caso di specie la domanda contrattuale era stata respinta per l’annullamento del contratto, la Corte ha ritenuto ammissibile l’azione sussidiaria.

Nel merito, la Corte ha riconosciuto sia l’arricchimento dei convenuti, beneficiari di un’attività difensiva che aveva comunque impedito il passaggio in giudicato di una sentenza a loro sfavorevole, sia il correlato impoverimento del professionista, privato della remunerazione dovuta. L’indennizzo è stato quindi liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., utilizzando in via parametrica (e con le opportune riduzioni) i valori tariffari previsti per l’attività professionale documentata, al netto degli acconti già corrisposti.

Il principio di diritto

L’obbligo informativo sulla mediazione, previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, grava sull’avvocato per qualunque ipotesi di mediazione, anche facoltativa, e la sua violazione determina l’annullabilità del contratto d’opera professionale, indipendentemente dal fatto che l’omissione abbia avuto conseguenze sul piano processuale. L’annullamento del contratto non impedisce, tuttavia, all’avvocato di agire per l’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ammissibile secondo la regola della “temperata sussidiarietà” quando il rigetto della domanda contrattuale dipenda dalla carenza originaria del titolo giustificativo, e non da prescrizione, decadenza o difetto di prova del danno.

Allegato:

Corte appello Napoli sentenza 2190 2025


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