La Consulta collega il limite anagrafico all’adeguamento della speranza di vita per l’accesso alla pensione

Il limite dei 70 anni per il trattenimento in servizio del personale della scuola non può restare fisso quando, nel frattempo, aumenta l’età richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia in base all’adeguamento alla speranza di vita. In questo articolo analizziamo il seguente problema: il personale scolastico può restare in servizio oltre i 70 anni (se non ha ancora i requisiti pensionistici)?. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 125, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’articolo 509, comma 3, del dlgs 297/1994, chiarendo che il limite anagrafico va collegato dinamicamente all’evoluzione dei requisiti di accesso alla pensione, e non fissato in modo statico e avulso da essi.

Cosa prevedeva la norma dichiarata illegittima?

L’articolo 509, comma 3, del dlgs 297/1994, il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, consentiva la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale scolastico non oltre il settantesimo anno di età. Si trattava di un limite fisso, ancorato esclusivamente al compimento dei 70 anni, senza alcun collegamento con l’evoluzione dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di questa disposizione, limitatamente alla parte in cui non prevede il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore etàindividuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Da quale caso concreto nasce la decisione della Consulta?

Il procedimento trae origine dal ricorso di una dipendente del ministero dell’Istruzione e del Merito, che aveva contestato il provvedimento di cessazione dal servizio adottato al compimento dei 70 anni. La lavoratrice sosteneva il proprio diritto a restare al lavoro fino a 71 anni, età necessaria per raggiungere la contribuzione minima richiesta per ottenere la pensione di vecchiaia nel regime contributivo.

Una dipendente scolastica che, al compimento dei 70 anni, non ha ancora maturato i contributi minimi necessari per la pensione, perché nel frattempo i requisiti di accesso si sono innalzati per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, si troverebbe collocata a riposo senza alcuna prestazione previdenziale, in una condizione di vuoto di tutela.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla quarta sezione civile della Cassazione, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale interpretativo promosso dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro.

Perché il trattenimento in servizio oltre i limiti ordinari è un’eccezione?

Nel motivare la pronuncia, la Consulta richiama la propria giurisprudenza consolidata sul trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre il limite ordinamentale di età. Questa possibilità rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale del collocamento a riposo, ed è finalizzata esclusivamente a consentire al lavoratore di maturare i requisiti necessari per il diritto alla pensione.

Il trattenimento in servizio, quindi, non è pensato come una facoltà generica di prolungamento della carriera, ma come uno strumento specifico che serve a colmare il divario tra il raggiungimento del limite anagrafico ordinario e la maturazione effettiva del diritto pensionistico.

Perché un limite fisso ai 70 anni viola la Costituzione?

Secondo i giudici costituzionali, la previsione di un limite anagrafico ancorato soltanto al compimento dei 70 anni, senza alcun riferimento all’aspettativa di vita, contrasta con due parametri costituzionali distinti.

Il primo è l’articolo 38, comma 2, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Il secondo è il principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Un lavoratore pubblico collocato obbligatoriamente a riposo prima di aver maturato il diritto alla pensione si trova privo, anche solo temporaneamente, di qualunque mezzo adeguato di sostentamento previsto dall’articolo 38 della Costituzione, situazione che il legislatore deve evitare quando è in suo potere farlo attraverso un meccanismo di adeguamento automatico.

La Consulta era già intervenuta su casi simili in passato?

La Corte costituzionale ricorda di essere intervenuta più volte per censurare disposizioni che imponevano, nella pubblica amministrazione, la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro in un momento in cui il dipendente pubblico non aveva ancora maturato il diritto a pensione, o quantomeno un’altra utilità che gli permettesse di disporre di mezzi adeguati per vivere.

La decisione sul personale scolastico si inserisce quindi in un filone giurisprudenziale già consolidato, applicato questa volta a una categoria specifica di dipendenti pubblici, quella del personale della scuola, per cui il limite anagrafico previsto dal Testo unico dell’istruzione risultava scollegato dall’evoluzione dei requisiti pensionistici.

Qual è il principio che il legislatore dovrà ora rispettare?

La Consulta chiarisce il principio destinato a orientare la disciplina futura: il legislatore non può fissare una soglia anagrafica massima per il trattenimento in servizio del dipendente che sia aprioristicamente avulsa dal momento in cui questi maturerà l’anzianità contributiva e anagrafica minima richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Questo significa che il limite dei 70 anni dovrà essere letto, d’ora in avanti, in combinato disposto con gli incrementi della speranza di vita che periodicamente innalzano i requisiti di accesso alla pensione, consentendo al personale scolastico di rimanere in servizio fino al raggiungimento effettivo di quei requisiti, e non fino a una soglia anagrafica fissa e predeterminata, indipendente dalla situazione previdenziale concreta del singolo lavoratore.




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Raffaella Mari

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