Scopri come assegnare i beni nel testamento evitando la comunione, le regole vincolanti per gli eredi e i limiti previsti dalla legge.
Spesso l’apertura di una successione è il momento in cui nascono dissapori familiari. Di solito, quando manca una volontà precisa, si forma una comunione ereditaria dove tutti sono proprietari di una quota ideale di tutto. Questo costringe gli eredi a lunghe trattative per spartirsi le case, i soldi o i gioielli, con il rischio di finire in tribunale. La legge però offre uno strumento potente per prevenire i litigi: chi scrive il testamento può decidere in anticipo non solo chi eredita, ma cosa esattamente spetta a ciascuno. In questo approfondimento risponderemo alla domanda in tema di divisione ereditaria, il testatore può spartire i beni da solo? Vedremo come il defunto possa dettare regole vincolanti o addirittura attribuire direttamente la proprietà dei singoli beni. Analizzeremo la differenza tra il dare semplici indicazioni e il fare una vera divisione, spiegando in modo chiaro quali sono i limiti da rispettare per evitare che il testamento venga annullato.
Quali sono i modi per dividere i beni nel testamento?
Il testatore ha due strade principali per intervenire sulla futura spartizione del suo patrimonio. La differenza è sottile ma fondamentale per capire quando scatta la proprietà.
La prima strada è il cosiddetto assegno divisionale semplice: in questo caso il testatore non divide subito i beni, ma detta delle regole obbligatorie che gli eredi dovranno seguire quando faranno la divisione. Qui si forma comunque una comunione ereditaria al momento della morte, ma gli eredi sono vincolati a rispettare le istruzioni ricevute.
La seconda strada è la divisione fatta dal testatore (o assegno divisionale qualificato): qui il defunto attribuisce direttamente beni specifici a ciascun erede. Non nasce mai una comunione ereditaria perché i beni passano direttamente alla proprietà del singolo erede al momento dell’apertura della successione. Questa opzione ha quella che i giuristi chiamano efficacia reale.
Le indicazioni del defunto sono sempre vincolanti per gli eredi?
Quando il testatore sceglie la prima via, ovvero quella di dettare norme per la formazione delle porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi (art. 733, comma 1, c.c.). Si tratta di un vero e proprio obbligo, un onere che grava su chi accetta l’eredità.
Tuttavia, esiste un limite matematico a questo potere. Le regole imposte dal testatore possono essere messe da parte se il valore effettivo dei beni non corrisponde alle quote che lui stesso ha stabilito.
La legge non pretende una precisione millimetrica, perché sarebbe impossibile, ma fissa una soglia di tolleranza: le indicazioni del testatore smettono di essere vincolanti solo se il valore dei beni assegnati a un coerede è inferiore di oltre un quarto rispetto al valore della sua quota.
In questo scenario, gli eredi perdono il diritto di avere una quota composta in modo omogeneo (un po’ di mobili, un po’ di immobili e un po’ di crediti come previsto dall’art. 727 c.c.), ma conservano il diritto a ricevere beni di valore economico corrispondente alla loro quota.
Come funziona la divisione che attribuisce subito la proprietà?
La divisione fatta dal testatore è lo strumento più forte. In questo caso non c’è una comunione che si deve sciogliere: il testatore agisce in anticipo impedendo che la comunione nasca. Egli assegna direttamente i beni (la casa al mare al figlio A, l’azienda al figlio B).
La funzione è distributiva e attributiva: ogni coerede diventa proprietario esclusivo di quanto assegnatogli nel momento stesso in cui si apre la successione.
La Cassazione ha confermato che il testatore può includere nella divisione anche la parte disponibile del suo patrimonio (Cass. n. 24755/2015).
Anche qui però ci sono dei limiti. Se il testatore assegna beni che hanno un valore molto diverso dalle quote astratte che ha indicato, la divisione può essere contestata. Inoltre, se attribuisce a un erede beni che valgono più della sua quota, può prevedere dei conguagli in denaro per pareggiare i conti. Questo conguaglio è considerato un credito di valore.
Cosa succede se il testatore dimentica un erede legittimario?
La libertà di dividere i beni incontra un ostacolo insuperabile: i diritti dei legittimari (coniuge, figli, ascendenti). La divisione è nulla se il testatore non vi comprende qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti (art. 735 c.c.).
Il principio di intangibilità della legittima impone che i diritti di questi soggetti siano soddisfatti con beni o denaro che provengono direttamente dall’eredità. Se il testatore dispone che la quota di legittima venga pagata dagli altri eredi con soldi propri e non con soldi dell’eredità, la divisione è nulla (Cass. civ. Sez. II, 11.08.2015, n. 16698).
Tuttavia, la nullità non è automatica in tutti i casi di esclusione. La divisione può essere oggettivamente parziale.
Facciamo un esempio pratico: se un padre divide le case tra due figli e non menziona il terzo, ma nel conto in banca ci sono soldi sufficienti (non inclusi nella divisione delle case) per coprire la quota del terzo figlio, la divisione resta valida. La nullità scatta solo se non ci sono altri beni nell’asse ereditario sufficienti a soddisfare chi è rimasto escluso. È anche ammesso che la divisione non riguardi tutti i beni: ciò che avanza sarà regolato dalla legge se non c’è una diversa volontà.
Si può incaricare una persona di fiducia per fare la divisione?
Il testatore, se non vuole fare i calcoli da solo, può delegare il compito a un terzo. Può stabilire che la divisione sia effettuata secondo la stima di una persona da lui designata, purché questa non sia né un erede né un legatario (art. 733, comma 2, c.c.).
Questa figura agisce come un arbitratore: deve completare la volontà del defunto agendo con correttezza ed equità (l’arbitrium boni viri).
Il progetto di divisione preparato da questa persona vincola gli eredi. Essi possono rifiutarlo solo in due casi specifici:
Esiste il diritto di prelazione se divide il testatore?
Normalmente, se un erede vuole vendere la sua quota di eredità a un estraneo, gli altri coeredi hanno il diritto di essere preferiti (prelazione) e possono riscattare la quota (retratto successorio).
Attenzione però: questo diritto, previsto dall’art. 732 c.c., non si applica quando è il testatore ad aver fatto la divisione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in questo caso, non esistendo una comunione ereditaria da sciogliere, non c’è bisogno di tutelare l’ingresso di estranei nella comunione. Anche se il testatore assegna un bene in comproprietà a un gruppo di discendenti, quella comunione deriva dall’atto di assegnazione e non dalla successione, quindi niente prelazione ereditaria (Cass. civ. Sez. II, 17.07.2015, n. 15032).
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Angelo Greco
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