Quando una famiglia si trova sommersa dai debiti, la tentazione è quella di procedere separatamente: ognuno per sé, ognuno con il proprio fascicolo, ognuno con il proprio avvocato e il proprio gestore della crisi. È una scelta comprensibile, ma spesso costosa e inutilmente complicata. Il sovraindebitamento familiare con procedura unica, previsto esplicitamente dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), offre una strada alternativa: un solo procedimento per tutti i membri del nucleo coinvolti, con vantaggi economici e pratici che è utile conoscere prima di decidere come muoversi.
Come scriveva Rudyard Kipling, «la forza del branco è il lupo, e la forza del lupo è il branco»: una riflessione che si adatta bene alla logica della procedura familiare, dove l’unione dei debitori non è debolezza ma leva per una soluzione più efficiente. Nel diritto della crisi, questa logica si traduce in norma.
Chi può accedere alla procedura familiare unica e con quali soglie
L’art. 66 CCII disciplina espressamente la procedura familiare, consentendo la presentazione di un’unica domanda da parte di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo. La platea dei soggetti legittimati è ampia: coniugi, conviventi di fatto, parti di unione civile, ma anche parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado, purché la situazione debitoria sia in tutto o in parte comune — cioè riconducibile a obbligazioni assunte congiuntamente o a scelte economiche condivise (acquisto della prima casa, fideiussioni reciproche, debiti tributari del nucleo, finanziamenti cointestati).
Le soglie di accesso per qualificarsi come sovraindebitato ai sensi del CCII restano invariate: debiti complessivi non superiori a 500.000 euro, ricavi lordi degli ultimi tre esercizi non superiori a 200.000 euro, attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro. Queste soglie operano — secondo l’orientamento prevalente della prassi e dei gestori della crisi — con riguardo alla posizione complessiva del nucleo familiare, e non già alla sola posizione individuale di ciascun membro. Questo significa che, in presenza di debiti largamente condivisi, la valutazione dell’accesso va compiuta in modo unitario, evitando il rischio che uno solo dei membri risulti solvibile mentre l’altro è insolvente.
Sul piano soggettivo, la procedura familiare è riservata ai consumatori e ai soggetti non fallibili: imprenditori sotto soglia, professionisti, lavoratori dipendenti, pensionati, e in generale chi non rientra nel perimetro delle procedure concorsuali ordinarie. Laddove uno dei membri del nucleo eserciti attività d’impresa sopra soglia, la riunificazione procedurale non è praticabile per quella posizione.
Un nodo interpretativo che merita attenzione riguarda la causa comune dell’indebitamento: il CCII non richiede che i debiti siano integralmente condivisi, ma che vi sia una connessione almeno parziale. Ciò apre spazi applicativi significativi — ad esempio, quando il debito fiscale è formalmente intestato a uno solo dei coniugi ma origina da scelte familiari condivise (acquisto immobiliare, investimento in attività poi cessata) — ma impone al gestore della crisi un’analisi puntuale della genesi di ogni singola obbligazione.
La giurisprudenza di merito ha progressivamente consolidato questo approccio. Il Tribunale di Verona, 14 marzo 2026, ha ammesso alla procedura familiare un nucleo composto da due coniugi con debiti in parte separati ma originati da un’unica operazione immobiliare condivisa, ritenendo sufficiente la connessione causale parziale ai fini dell’art. 66 CCII. DA VERIFICARE — estremi inseriti sulla base del dossier; vedere sezione VERIFICA.
I tre vantaggi concreti: costi, tempi e coerenza del piano
Il primo vantaggio è economico. Con una procedura unica, il nucleo familiare sostiene un solo contributo unificato, nomina un solo Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e un solo gestore della crisi, e produce un unico fascicolo documentale. Il risparmio rispetto a due procedimenti paralleli e distinti è concreto: si stima che i costi di istruttoria e gestione si riducano in misura significativa, anche se l’importo preciso varia in funzione del passivo complessivo e delle tariffe applicate dall’OCC territorialmente competente. Secondo la prassi degli OCC del distretto di Verona, un procedimento familiare per un nucleo con debiti fino a 150.000 euro comporta oneri sensibilmente inferiori rispetto alla somma di due procedimenti individuali, con risparmi che in alcuni casi superano il 30-40% del totale. DA VERIFICARE — dato riferito alla prassi locale; non risulta da fonte ufficiale pubblica verificabile.
Il secondo vantaggio è processuale. Un solo procedimento significa un solo giudice, un solo fascicolo, una sola udienza di omologa. I tempi si accorciano perché non vi è il rischio di disallineamento tra due procedure parallele — disallineamento che, nella pratica, può generare difficoltà quando uno dei debitori ottiene l’omologa e l’altro è ancora in istruttoria, con conseguente difficoltà a liberare beni comuni (ad esempio, l’immobile cointestato).
Il terzo vantaggio è strategico. Con un piano unico, il gestore della crisi può costruire una proposta ai creditori che tenga conto dell’intera esposizione familiare, evitando che un creditore comun — tipicamente la banca o il Fisco — venga soddisfatto in modo disomogeneo nelle due procedure separate. Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile e si attiva — trova qui un’applicazione concreta: chi agisce in modo coordinato e tempestivo ottiene condizioni migliori.
Sul piano giurisprudenziale, la Corte di Appello di Venezia, con decreto 18 febbraio 2026, ha confermato l’omologa di un piano del consumatore presentato congiuntamente da due coniugi, precisando che la verifica della meritevolezza va condotta in modo unitario sul nucleo, senza richiedere un giudizio separato e autonomo per ciascun membro, purché la genesi dell’indebitamento sia riconducibile a un contesto familiare comune. DA VERIFICARE — vedere sezione VERIFICA.
Vale anche la pena segnalare un rischio sottovalutato: la procedura familiare non elimina la separazione delle masse patrimoniali. Ciascun membro del nucleo rimane titolare del proprio patrimonio e risponde dei propri debiti. Il piano unico coordina le proposte, ma non fonde le responsabilità. Questo significa che, se un membro del nucleo ha beni personali di valore significativo e l’altro no, la costruzione del piano richiede attenzione per evitare che la procedura familiare si traduca in un pregiudizio per i creditori del membro meno patrimonializzato. La Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 3 aprile 2026 n. 8712 — DA VERIFICARE — ha affrontato un caso analogo in tema di liquidazione controllata cumulativa, affermando che la gestione unitaria del patrimonio familiare non implica confusione delle masse attive, con conseguente obbligo per il gestore di tenere contabilità separata per ciascun debitore anche nell’ambito di un procedimento unificato.
Sul piano della riflessione critica, occorre segnalare una tensione ancora non risolta nel sistema: il CCII consente la procedura familiare, ma non disciplina esplicitamente il conflitto di interessi interno al nucleo — ad esempio, quando un creditore è creditore di un solo membro e teme che la procedura unitaria comprima la propria soddisfazione in favore di creditori dell’altro. La prassi degli OCC sta sviluppando soluzioni operative (distinta rappresentazione delle masse, voto separato per i creditori di ciascun membro), ma manca ancora una norma espressa o un orientamento giurisprudenziale consolidato a livello di legittimità. È un punto su cui la dottrina — in particolare Stanghellini e Ambrosini nel commentario al CCII — ha segnalato l’esigenza di un intervento chiarificatore, che il Correttivo ter del 2024 non ha fornito.
In definitiva, la procedura familiare unica nel sovraindebitamento è uno strumento potente ma che richiede una progettazione accurata: identificare correttamente i soggetti legittimati, verificare la connessione causale dei debiti, costruire un piano che rispetti la separazione delle masse pur perseguendo una soluzione unitaria. La convenienza economica è reale, ma non è automatica: dipende dalla struttura del passivo e dalla qualità del lavoro istruttorio.
Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





