Circolare Entrate sovraindebitamento: 5 punti chiave – Studio Legale MP


“Il diritto non è solo una macchina per risolvere conflitti: è anche una macchina per costruire fiducia.” Così scriveva Norberto Bobbio a proposito del rapporto tra ordinamento giuridico e aspettative dei cittadini. Difficile non ricordarlo leggendo la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha scelto di intervenire ufficialmente sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza — un intervento atteso da anni, in un’area dove l’incertezza fiscale ha spesso pesato quanto i debiti stessi.

La circolare si compone di più parti. La Parte I, pubblicata il 16 luglio 2026, affronta i nuovi istituti del D.Lgs. 14/2019 nella loro cornice generale. La Parte II, dedicata specificamente a sovraindebitamento, esdebitazione e liquidazione controllata (artt. 74-83, 268-277, 278-283 CCII), era stata messa in consultazione pubblica il 26 giugno 2026, con termine per le osservazioni fissato al 24 luglio 2026. I profili fiscali dei soggetti non fallibili — consumatori, professionisti, piccoli imprenditori — trovano finalmente una lettura organica e ufficiale. Le Parti III e IV, relative agli accordi di ristrutturazione e alla liquidazione giudiziale, seguiranno in un secondo momento.

Prima di questa circolare, il trattamento fiscale delle procedure di sovraindebitamento era ricostruito in via interpretativa, ricorrendo a circolari datate, risposte a interpello episodiche e ai principi generali del TUIR. Il risultato era una frammentazione applicativa che creava incertezza per il debitore, per il gestore della crisi e per i creditori tributari stessi. La circolare n. 5/E colma questo vuoto con un approccio sistematico.

Cosa prevede la circolare sul trattamento fiscale dell’esdebitazione

Il cuore della Parte II riguarda il trattamento fiscale delle somme oggetto di esdebitazione. Il principio di fondo, finalmente chiarito, è che le remissioni di debito conseguenti alle procedure di sovraindebitamento — piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata — non generano, in capo al debitore persona fisica, materia imponibile ai fini IRPEF. Si tratta di una conferma sistematica di un orientamento che la prassi aveva già in parte anticipato, ma che ora trova fondamento in un atto di prassi ufficiale e vincolante per gli uffici.

Il ragionamento seguito dall’Agenzia è coerente con la natura stessa dell’esdebitazione: la cancellazione del debito residuo non costituisce arricchimento in senso tecnico, poiché presuppone uno stato di incapienza strutturale del debitore. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi agisce, e in questo caso il legislatore ha scelto di soccorrere il debitore meritevole concedendogli un fresh start privo di carichi fiscali aggiuntivi. La circolare recepisce questa logica e la traduce in istruzioni operative per gli uffici periferici dell’Agenzia.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche — e dunque per le piccole imprese non fallibili che accedono al concordato minore — il quadro è più articolato. Le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti possono rilevare fiscalmente se il soggetto è titolare di reddito d’impresa, ma la circolare prevede un meccanismo di esclusione o di riduzione delle perdite fiscali pregresse in luogo dell’imponibilità immediata, in linea con quanto già previsto per le procedure maggiori dalla normativa del TUIR (artt. 88 e 101).

I crediti tributari possono essere falcidiati nel concordato minore?

Questo è il punto più dibattuto, e la circolare affronta la questione in modo che merita attenzione critica. I crediti tributari — IVA compresa, salvo la quota trasferibile ai sensi delle norme eurounitarie — possono essere oggetto di falcidia nel concordato minore, a condizione che il piano assicuri al creditore fiscale una soddisfazione non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione. La circolare recepisce qui l’impostazione del CCII, che ha superato l’intangibilità assoluta del credito IVA che per anni aveva paralizzato molte procedure.

Questo rappresenta un cambio di prospettiva significativo rispetto al passato. Fino all’entrata in vigore del CCII nella sua versione consolidata — e fino a questa circolare — gli uffici dell’Agenzia opponevano sistematicamente resistenza alla falcidia IVA, anche quando il piano era omologato dal tribunale. Ora l’Agenzia stessa riconosce, in via interpretativa, che il cram down fiscale omologato giudizialmente vincola anche il creditore pubblico, e che il voto contrario dell’Erario non è di per sé ostativo all’omologazione se il giudice verifica la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

È qui che si annida il rischio pratico più sottovalutato: la circolare non automatizza nulla. Il debitore e il suo gestore della crisi devono costruire una relazione estimativa seria sull’alternativa liquidatoria, perché è su quel confronto che il giudice fonda il giudizio di convenienza che consente di superare il diniego del Fisco. Una stima superficiale o ottimistica dell’attivo liquidabile non regge all’esame del tribunale e trasforma il cram down in un’arma spuntata.

Quanto all’IVA, la circolare distingue — in linea con i principi eurounitari — tra la quota di IVA che forma il gettito dell’Unione e quella di spettanza statale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE secondo cui la prima non può essere oggetto di rinuncia integrale da parte dello Stato membro. In concreto, questo significa che anche nel concordato minore la falcidia IVA ha un limite minimo di soddisfazione che gli uffici sono tenuti a rispettare e a comunicare chiaramente in sede di voto.

Sul versante della liquidazione controllata, la circolare chiarisce che i debiti tributari del liquidando sono ammessi al passivo secondo le regole generali, senza preferenze assolute rispetto agli altri creditori privilegiati. Il liquidatore è tenuto agli obblighi dichiarativi periodici per i redditi prodotti nella procedura, mentre i redditi del debitore anteriori all’apertura rimangono di sua competenza fiscale personale.

Un aspetto che la circolare disciplina in modo ancora parziale — e che la Parte II in consultazione intendeva approfondire — è il trattamento delle perdite fiscali pregresse del debitore imprenditore. Quando un piccolo imprenditore accede al concordato minore portando con sé anni di perdite non compensate, la questione è se queste perdite possano essere utilizzate nella procedura o vengano azzerate. L’orientamento che emerge dalla bozza in consultazione è che le perdite sopravvivono alla procedura ma vengono ridotte in misura proporzionale alla falcidia dei crediti, seguendo una logica analoga a quella dell’art. 88 TUIR per le grandi procedure. La norma definitiva potrebbe discostarsi dalla bozza, ma il segnale è importante: il legislatore fiscale tende a non far sopravvivere benefici fiscali che diventerebbero incongrui dopo la ristrutturazione.

Sul piano giurisprudenziale, il contesto in cui si inserisce questa circolare è già stato orientato da alcune pronunce recenti. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 22 gennaio 2026 n. 1469, Pres. Ferro, Rel. D’Aquino, ha ribadito in materia di esdebitazione dell’incapiente che la procedura di sovraindebitamento ha natura non sanzionatoria ma riabilitativa, confermando che il debitore meritevole che non dispone di attivo da liquidare ha diritto al fresh start senza che il creditore tributario possa pretendere adempimenti impossibili. Questo principio costituisce il fondamento giurisprudenziale su cui si innesta la lettura dell’Agenzia.

Ulteriori coordinate interpretative emergono da Cass. civ., Sez. I, 14 aprile 2026 n. 9630, in tema di concordato minore e valutazione della convenienza rispetto alla liquidazione: la Suprema Corte ha chiarito che il giudice, nel valutare il cram down fiscale, deve disporre di una perizia estimativa indipendente sull’attivo, non potendo limitarsi alla stima del debitore. E dalla Corte d’Appello di Milano, decreto 3 marzo 2026, che ha omologato un concordato minore con falcidia IVA al 35%, riconoscendo che la banca dati catastale e la stima del consulente del giudice attestavano l’inesistenza di un attivo liquidabile superiore.

Un punto di riflessione che gli altri commentatori tendono a trascurare: la circolare n. 5/E si inserisce in un momento in cui i tribunali italiani stanno ancora consolidando prassi difformi sull’ammissibilità e sulle modalità del cram down fiscale. La circolare riduce l’incertezza sul piano della prassi amministrativa, ma non risolve i contrasti giurisprudenziali che permangono tra sedi diverse sulla soglia minima di soddisfazione del creditore pubblico. Il rischio concreto è che un professionista che si affida solo alla circolare, senza monitorare gli orientamenti del tribunale territorialmente competente, costruisca un piano fiscalmente corretto ma giudizialmente vulnerabile.

La circolare n. 5/E rappresenta dunque un progresso reale nella mappa fiscale del sovraindebitamento, ma non è un passaporto automatico per il buon esito della procedura. La qualità della relazione estimativa, la solidità del piano e la conoscenza degli orientamenti locali restano variabili decisive che nessuna circolare può sostituire. Il diritto fiscale della crisi, in questa stagione di transizione, premia chi sa leggere la norma e il contesto insieme.

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  • 02 settembre 2026
  • Redazione

Autore: Redazione – Staff Studio Legale MP


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