Non dichiaro i redditi da piattaforma estera: rischio l’accertamento?


La DAC7 rende sempre più probabile l’incrocio dei dati anche per compensi modesti

Chi percepisce redditi da una piattaforma online, anche estera, ha l’obbligo di dichiararli, e l’Agenzia delle Entrate dispone oggi di strumenti sempre più efficaci per scoprire le omissioni, anche per importi contenuti. In questo articolo analizziamo il seguente problema: non dichiaro i redditi da piattaforma estera: rischio l’accertamento?. Lo scambio automatico di informazioni tra Stati, in particolare quello introdotto dalla direttiva DAC7 sulle piattaforme digitali, rende concreta la probabilità che l’omissione venga individuata, con conseguenze sanzionatorie che possono superare notevolmente l’importo delle imposte originariamente dovute.

Chi ha l’obbligo di dichiarare questi redditi?

Ogni soggetto residente in Italia ha l’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, includendo tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal fatto che ne consegua o meno un debito d’imposta. Sono esonerate soltanto le persone fisiche che non possiedono alcun reddito e non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

I proventi derivanti da piattaforme online, come quelle di peer-to-peer lending, sono generalmente qualificati come redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, in quanto assimilabili a proventi derivanti da contratti di mutuo (risposta a interpello n. 155/2022; risoluzione n. 56/2020).

Quando la piattaforma estera non agisce come sostituto d’imposta in Italia, applicando una ritenuta a titolo definitivo, il contribuente è tenuto a indicare questi proventi nella propria dichiarazione dei redditi. Essi concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono soggetti a tassazione progressiva Irpef. Eventuali ritenute subite all’estero, o applicate dalla piattaforma a titolo di acconto, possono essere scomputate secondo le disposizioni vigenti.

Come fa l’Agenzia delle Entrate a scoprire questi redditi?

L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti sempre più efficaci per venire a conoscenza dei redditi di fonte estera non dichiarati, principalmente attraverso la cooperazione amministrativa internazionale e lo scambio automatico di informazioni.

A livello europeo, la direttiva 2011/16/Ue, la cosiddetta DAC, e le sue successive modifiche hanno introdotto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Diverse versioni di questa direttiva riguardano ambiti specifici: la DAC1 prevede lo scambio di informazioni su redditi da lavoro dipendente, compensi ad amministratori, pensioni e altri redditi; la DAC2 ha recepito lo standard globale Common Reporting Standard, che impone alle istituzioni finanziarie di comunicare alle autorità fiscali locali i dati sui conti finanziari detenuti da soggetti non residenti.

Di particolare rilievo per il caso specifico è la DAC7, la direttiva (Ue) 2021/514, che introduce, a partire dal 1° gennaio 2023, l’obbligo per i gestori di piattaforme digitali, anche extra-Ue a certe condizioni, di raccogliere e comunicare alle autorità fiscali informazioni sui redditi percepiti dai venditori e prestatori di servizi che operano tramite le loro piattaforme. Queste informazioni sono poi oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri (circolare n. 4/2021).

Un contribuente italiano che percepisce compensi mensili da una piattaforma digitale con sede in un altro Paese vede quei dati raccolti dalla piattaforma stessa e trasmessi automaticamente all’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria alcuna richiesta specifica da parte dell’amministrazione italiana.

Oltre alle direttive Ue, l’Italia ha stipulato numerosi accordi con Paesi extra-Ue per lo scambio di informazioni su richiesta, spontaneo e automatico, basati sul modello Ocse.

Come vengono utilizzati questi dati dall’Amministrazione?

L’Agenzia delle Entrate raccoglie e analizza sistematicamente i flussi informativi provenienti dall’estero. I dati vengono inseriti in apposite banche dati, come il repository denominato “Indaco”, e incrociati con le informazioni già in possesso dell’Anagrafe tributaria, comprese le dichiarazioni presentate e i dati bancari nazionali (circolare n. 19/2019).

Questo processo consente di individuare redditi sottratti a tassazione direttamente ascrivibili al soggetto estero operante in Italia, verificando anche la corretta operatività di chi detiene attività finanziarie all’estero. Sulla base di queste analisi, vengono individuate le posizioni considerate a maggiore rischio e inserite in liste selettive per l’avvio di controlli (sent. 1736/2023).

Qual è la reale probabilità di un accertamento?

La probabilità di un accertamento fiscale per chi omette di dichiarare redditi di fonte estera è concreta e in costante aumento, data la mole di dati che l’Amministrazione riceve ormai automaticamente. L’attività di controllo può iniziare con l’invio di una lettera di compliance, con cui il contribuente viene invitato a regolarizzare la propria posizione o a fornire chiarimenti. In assenza di regolarizzazione o di giustificazioni valide, l’Agenzia procede con la notifica di un avviso di accertamento, con cui vengono richieste le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi.

Quali sanzioni amministrative si rischiano?

Le conseguenze della mancata dichiarazione sono molteplici e possono risultare onerose. Se il contribuente, pur essendovi obbligato, non presenta affatto la dichiarazione dei redditi, si applica una sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro (sent. 828/2023).

Se invece il contribuente presenta la dichiarazione ma omette di indicare i redditi di fonte estera, si configura una dichiarazione infedele, con sanzione che varia dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (sent. 1736/2023). La Corte costituzionale ha sottolineato che queste sanzioni, pur dovendo rispettare un principio di proporzionalità, sono state previste con un forte effetto deterrente, per incentivare l’adempimento spontaneo che agevola l’attività di controllo dell’amministrazione (sent. 46/2023).

Un contribuente che ha percepito 6.000 euro annui da una piattaforma estera e non li ha dichiarati affatto rischia una sanzione compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta su quella somma, oltre agli interessi di mora maturati nel frattempo.

Serve anche compilare il quadro RW?

Oltre alla dichiarazione dei redditi, la detenzione di attività finanziarie all’estero, come un conto o un wallet su una piattaforma estera, impone l’obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini del monitoraggio fiscale.

L’omessa compilazione del quadro RW comporta una sanzione amministrativa specifica, che si aggiunge a quelle previste per l’omessa dichiarazione dei redditi. Questa sanzione è pari al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati, elevato al 6% se le attività sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si applica invece una sanzione fissa di 258 euro (circolare n. 30/2023).

Con importi così modesti si rischia anche il penale?

Il superamento di determinate soglie di evasione configura un vero e proprio reato tributario. L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è punita con la reclusione da due a cinque anni quando l’imposta evasa supera i 50.000 euro.

Con un reddito di 500 euro al mese, corrispondente a 6.000 euro annui, questa soglia non verrebbe raggiunta considerando isolatamente questo tipo di provento. Si tratta comunque di un rischio da tenere presente in caso di redditi più elevati, o qualora queste somme si cumulino con altre fonti di reddito non dichiarate, determinando complessivamente un’imposta evasa superiore alla soglia penalmente rilevante.




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Angelo Greco

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