La guida per capire come rifiutare i beni del defunto, i termini, le formalità dal notaio o in tribunale e quando è possibile cambiare idea.
Quando una persona viene a mancare, il suo patrimonio non si trasferisce automaticamente ai familiari o ai soggetti indicati nel testamento. La legge prevede una fase di passaggio in cui questi soggetti sono definiti “chiamati” e devono decidere se assumere la qualifica di erede oppure no. Spesso si crede che rinunciare significhi abbandonare qualcosa che già si possiede, ma giuridicamente il meccanismo è diverso: il chiamato compie un rifiuto impeditivo, ovvero respinge la possibilità stessa di acquistare l’eredità. In questo articolo spiegheremo nel dettaglio come funziona la rinuncia all’eredità e quando è valida, analizzando ogni aspetto con un linguaggio chiaro e accessibile. Approfondiremo le rigide formalità necessarie, poiché un errore nella procedura potrebbe rendere la rinuncia nulla, e vedremo perché non è possibile rinunciare solo a una parte dei beni o porre condizioni. Esamineremo i termini temporali, che variano a seconda se si è o meno nel possesso dei beni, e scopriremo che, a certe condizioni, è persino possibile tornare sui propri passi. Infine, chiariremo la sorte di eventuali donazioni ricevute in vita dal defunto.
Cosa significa rinunciare all’eredità e come si qualifica l’atto?
La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato decide di non subentrare nel patrimonio del defunto, dismettendo il diritto sorto in suo favore con la cosiddetta delazione ereditaria. È importante comprendere che il rinunciante non sta abbandonando l’eredità in sé, poiché questa non è ancora entrata nel suo patrimonio, ma sta abdicando alla qualità di chiamato e al diritto di accettare. Dal punto di vista della natura giuridica, siamo di fronte a un negozio giuridico unilaterale non recettizio: questo significa che l’atto si perfeziona con la sola dichiarazione di volontà di chi rinuncia e non deve essere necessariamente indirizzato o accettato da altri destinatari specifici per essere valido.
Dove si fa la rinuncia all’eredità e quale forma è richiesta?
La legge stabilisce regole molto severe sulla forma. Si tratta infatti di un negozio solenne, il che significa che la volontà di rinunciare deve essere espressa davanti a un pubblico ufficiale. Il cittadino ha due opzioni: può recarsi da un notaio (qualsiasi notaio su tutto il territorio) oppure rivolgersi al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.). Di conseguenza, è assolutamente esclusa la possibilità di una rinuncia tacita, fatta cioè attraverso comportamenti concludenti o accordi verbali. Se si utilizzano forme diverse da quelle previste, come una scrittura privata, la rinuncia è nulla. Tuttavia, la nullità dell’atto di rinuncia non comporta automaticamente l’accettazione dell’eredità: il chiamato potrà quindi pronunciarsi nuovamente, scegliendo se fare una rinuncia valida o accettare. Va ricordato che se il soggetto ha già accettato l’eredità, non potrà più rinunciarvi, in base al principio secondo cui “chi è erede lo è per sempre” (Cass. civ., Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15663).
Si può rinunciare solo a una parte dell’eredità o mettere condizioni?
La rinuncia è definita un actus legittimus: non tollera l’apposizione di termini (date di scadenza) o condizioni, né può essere parziale (art. 520 c.c.). Non si può, ad esempio, decidere di accettare solo i crediti e rinunciare ai debiti, oppure rinunciare solo alla quota devoluta per legge e non a quella testamentaria. La delazione è unica. Esiste però una sfumatura importante: se si rinuncia alle disposizioni di un testamento, ciò non impedisce di chiedere l’applicazione della successione legittima (quella regolata dalla legge) qualora il testamento venga meno. Ad esempio, se dei chiamati rinunciano a un testamento e dividono i beni secondo le regole della successione legittima, la Corte ha ritenuto valida tale operazione anche se successivamente fosse scoperto un nuovo testamento, confermando l’apertura della successione legittima (Cass. civ., sez. II, 1.7.2002, n. 9513). Per rinuncia parziale, vietata dalla legge, si intende sia il rifiuto di una quota astratta, sia il rifiuto limitato a specifici beni o debiti.
Quali formalità servono e quali sono gli effetti sui beni?
Dopo essere stata ricevuta dal notaio o dal cancelliere, la rinuncia deve essere inserita nel registro delle successioni presso il tribunale (art. 519 c.c. e 52 disp. att. c.c.). Questa iscrizione è fondamentale per l’efficacia dell’atto verso i terzi. Non è invece necessario fare l’inventario dei beni, un’operazione che sarebbe illogica per chi vuole dismettere l’eredità (Cass. civ., sez. II, 30.10. 1991 n. 11634). Anche se nell’eredità ci sono case o terreni, la rinuncia non deve essere trascritta nei registri immobiliari, poiché non rientra tra gli atti di rinuncia a diritti immobiliari tra vivi (art. 2643 n. 5 c.c.), ma serve solo a impedire l’acquisto. Bisogna fare molta attenzione a non scivolare nella cosiddetta rinunzia traslativa: se si dichiara di rinunciare a favore di un altro soggetto specifico o dietro corrispettivo, la legge interpreta questo atto non come un rifiuto, ma come un’accettazione tacita dell’eredità seguita da una cessione.
Entro quanto tempo si deve fare la rinuncia all’eredità?
Non si può mai rinunciare all’eredità prima della morte della persona interessata, altrimenti si ricadrebbe nel divieto dei patti successori. Una volta aperta la successione, il termine per rinunciare coincide con quello per accettare, ovvero dieci anni. Tuttavia, questa regola generale cambia drasticamente se il chiamato si trova nel possesso dei beni ereditari (ad esempio, il figlio che conviveva con il genitore defunto). In questo caso, il chiamato ha termini strettissimi: deve fare l’inventario entro tre mesi e decidere nei quaranta giorni successivi. Se non rispetta questi tempi, viene considerato erede puro e semplice e perde definitivamente il diritto di rinunciare. La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.). Fino alla rinuncia, però, sono validi gli atti conservativi urgenti compiuti sul patrimonio (art. 460 c.c.).
Che fine fanno le donazioni e i legati ricevuti dal defunto?
Chi rinuncia all’eredità mantiene comunque le donazioni e i legati (beni specifici lasciati per testamento) che ha ricevuto dal defunto (art. 521, secondo comma, c.c.). La rinuncia all’eredità non obbliga a restituire quanto ricevuto in vita o a titolo particolare. C’è però un limite: se il valore di queste donazioni o legati è eccessivo e intacca la quota riservata agli eredi legittimari (come coniuge e figli), il rinunciante potrà subire l’azione di riduzione per reintegrare la quota spettante agli altri, secondo le regole stabilite dal codice civile (artt. 551 e 552 c.c.).
Si può cambiare idea e revocare la rinuncia fatta?
La legge ammette il ripensamento. Si parla di revoca della rinuncia, ma in realtà si tratta di una accettazione tardiva. Il rinunciante può accettare l’eredità anche dopo aver rinunciato, a patto che si verifichino due condizioni fondamentali previste dall’art. 525 c.c.:
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il diritto di accettare non deve essere caduto in prescrizione (non devono essere passati dieci anni);
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l’eredità non deve essere stata, nel frattempo, acquistata da altri chiamati.
La norma è eccezionale: la rinuncia non cancella la chiamata (delazione) finché qualcun altro non prende il posto del rinunciante. Se nessun altro ha accettato, nemmeno per accrescimento, il rinunciante può tornare sui suoi passi. La giurisprudenza ha chiarito che questa “revoca” non richiede un atto formale uguale e contrario alla rinuncia, ma avviene semplicemente attraverso una valida accettazione dell’eredità. Questa successiva accettazione può essere espressa ma anche tacita, deducibile cioè da comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare, come ad esempio costituirsi in giudizio dichiarandosi erede (Cassazione civile sez. III 18 aprile 2012 n. 6070). Se invece la quota è stata acquistata da altri, la porta è definitivamente chiusa.
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Angelo Greco
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