#Finsubito news – nuove regole sulla formazione alla sicurezza -…


Roma, 6 Nov – Negli ultimi due anni si sono susseguiti numerosi chiarimenti – a partire dalle raccolte di FAQ – per garantire una uniformità interpretativa dell’ Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025, in materia di formazione.

 

Oggi ci soffermiamo su un nuovo documento contenente nuove indicazioni che riguardano, in particolare, un tema molto rilevante: i tempi per l’avvio della formazione dei nuovi assunti.

 

Stiamo parlando della nuova Nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026 dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che ha in oggetto “Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative”.

Il documento operativo fa chiarezza su vari aspetti critici: sull’avvio della formazione, anche con riferimento anche a quanto indicato nel precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sulla revoca della sospensione per lavoro nero e sulle indicazioni per il settore turistico.

 

Nel presentare la nota 2377/2026, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

 

Nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026: chiarimenti sull’avvio della formazione

La nota sottolinea, innanzitutto, che l’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, in coerenza con la direttiva quadro 89/391/CE, prevede che la formazione sia erogata in occasione “della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.

 

Il problema è che il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in materia di formazione, conteneva una “disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione”. Disposizione che è stata erroneamente intesa come “facoltà di differire l’avvio della formazione”.

 

Proprio per superare questo equivoco, il nuovo  Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha “eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni”.

 

Tanto premesso, “acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 11396 del 27/10/2026, al fine di fornire indicazioni operative al personale ispettivo e assicurare uniformità di comportamento”, sono state pubblicate le indicazioni operative della Nota n. 2377 del 27 ottobre 2026.

 

Nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026: chiarimenti sulla revoca della sospensione

Con riferimento al  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 la nota si sofferma sull’articolo 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Ai sensi dell’art. 14, in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, “per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti (formazione e informazione e eventuale sorveglianza sanitaria)”.

Si sottolinea che anche la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, nel paragrafo “Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione”, stabiliva che ‘con riferimento alla sospensione adottata per lavoro irregolare è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore in tale occasione, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza’. E tale circolare, con riferimento alla disposizione transitoria presentata in apertura della Nota, “riteneva sufficiente, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l’attività formativa del personale da regolarizzare fosse stata ‘programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni’”.

 

Si indica ora che il contenuto della circolare n. 3/2021 si deve intendere “attualizzato nei seguenti termini, con riferimento alla revoca della sospensione e alla conseguente prescrizione:

  • ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile;
  • il verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, deve fissare, ‘per la regolarizzazione’, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione. Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni”.

 

Nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026: deroghe per il settore turistico

Veniamo ora alle indicazioni per il settore turistico.

 

Si segnala che l’articolo 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 198/2025, ha introdotto misure relative alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

Tale disposizione prevede che, “in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.

 

La norma citata costituisce una deroga, deroga “applicabile solo nel caso di lavoratori impiegati nei settori economici espressamente menzionati, a quanto sancito dal d.lgs. 81/2008 all’art. 37, comma 4, lett. a)”: la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

 

Si indica che se la norma generale qualifica “la formazione e l’addestramento specifico come attività propedeutiche all’impiego del lavoratore”, la deroga indicata sopra “riguarda, invece, esclusivamente la conclusione di tali attività, prevedendo, per i soli settori produttivi indicati, il termine entro il quale esse devono essere completate”.

 

Dunque, ne consegue che l’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025 “non esonera i datori di lavoro, né gli utilizzatori, delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dall’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo, ossia in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione”, ma consente, invece, che “la formazione e l’addestramento specifico, ove previsto, siano completati entro 30 giorni”.

In questo caso il lavoratore “può essere adibito all’attività lavorativa anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo previsto per tale figura dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008” e disciplinato dall’ Accordo Stato-Regioni rep-59/CSR del 17/04/2025.

 

A questo proposito si indica che, nel corso degli accertamenti ispettivi svolti entro trenta giorni dall’assunzione o dall’utilizzazione del lavoratore, “qualora il datore di lavoro o l’utilizzatore non fornisca evidenza dell’avvenuta conclusione del percorso formativo dei lavoratori interessati, mediante attestati di formazione e, ove previsto, tracciamento degli interventi di addestramento ai sensi dell’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, il personale ispettivo avrà cura di richiedere l’esibizione di documentazione idonea a dimostrare che, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, siano state poste in essere quantomeno azioni propedeutiche all’adempimento degli obblighi datoriali in materia di formazione e addestramento”.

 

Questo è un elenco non esaustivo della documentazione idonea ad attestare l’avvio di “azioni propedeutiche al percorso formativo in materia di salute e sicurezza:

  • documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il soggetto formatore ai fini della prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
  • documentazione attestante l’avvenuta richiesta di collaborazione formulata dal datore di lavoro a un organismo paritetico ai sensi del d.lgs. 81/2008, art. 37, comma 12, e dell’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2, ultimo periodo, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
  • documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro – qualora lo stesso intenda organizzare direttamente i corsi ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2 – e il docente formatore ai fini della prenotazione dei corsi a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;
  • documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi”.

 

Solo se il datore di lavoro (o l’utilizzatore) non sia in grado di esibire gli attestati di formazione o i suddetti documenti o, ancora, altra documentazione che sia idonea a dimostrare l’avvenuto avvio di un percorso formativo, “sarà da ritenersi violato l’art. 37, comma 1, del d.lgs. 81/2008 e il personale ispettivo provvederà a redigere il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato”. E la prescrizione avrà ad oggetto “la conclusione del percorso formativo nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione”.

 

Si segnala poi che, in caso di contratti di durata inferiore a 30 giorni, “la conclusione della formazione dovrà avvenire entro tempistiche che siano coerenti con la durata del rapporto di lavoro”.

 

In definitiva, in caso di sospensione ex art. 14 del d.lgs. 81/2008 e secondo la modifica normativa, “ai fini dell’ottenimento della revoca l’attività formativa del personale da regolarizzare dovrà essere programmata in modo tale da concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione”. E per attestare l’ottemperanza alla prescrizione, “sarà necessario che il contravventore dimostri l’avvenuta conclusione del percorso formativo, attraverso l’esibizione di attestati di formazione, mentre per la revoca della sospensione sarà sufficiente l’esibizione di documentazione attestante l’avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini suddetti”.

 

Si evidenzia, infine, che le nuove disposizioni normative presentate non fanno “in alcun modo venir meno l’obbligo in capo al datore di lavoro di impiegare i lavoratori solo dopo averli informati” ai sensi dell’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del d.lgs. 81/2008.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della Nota n. 2377/2026 che riporta ulteriori dettagli sulle indicazioni operative in materia di formazione.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione centrale coordinamento giuridico – Nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026 – Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative.

 

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