Dal 3 novembre 2026 il portale Incentivi Italia del MIMIT, che ha preso il posto di incentivi.gov.it e del sito del Registro nazionale aiuti, offre alle imprese due servizi nuovi: la verifica preventiva dei requisiti di accesso a un incentivo e la consultazione dello stato delle istanze già presentate. Il primo, però, funziona solo sugli incentivi per cui l’amministrazione ha attivato la sua «Scheda controlli», e alle 12:01 del 5 novembre 2026 il catalogo filtrato per «verifica di accesso» restituiva 0 incentivi su 6.054. Il servizio c’è, ma nessuna impresa lo può ancora usare su un bando.
In sintesi: verifica dei requisiti su Incentivi Italia
- Che cos’è: un servizio digitale pubblico, non un aiuto: nessun importo, nessuna dotazione.
- Che cosa controlla: solo i requisiti leggibili sul Registro delle imprese e sul RNA che l’amministrazione ha scelto da un menu di 17.
- Che cosa rilascia: un esito per ciascun requisito e un prospetto dei dati consultati, con valore certificativo dei dati alla data di estrazione.
- Che cosa non fa: non sostituisce l’istruttoria e non invia la domanda, che resta sulla piattaforma del gestore.
- Stato al 5 novembre 2026: nessun incentivo con la verifica attiva.
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| Voce | Che cosa prevedono gli atti | Fonte |
|---|---|---|
| Atti | Tre decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT del 30 ottobre 2026, in funzione dal 3 novembre 2026, pubblicati sul sito del MIMIT il 4 novembre 2026 | Decreto servizi alle imprese, art. 5; decreto per le amministrazioni, art. 4; pagina MIMIT del decreto sulla scheda intervento |
| Base di legge | Codice degli incentivi, D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184: art. 3, c. 2 e 3; art. 13, c. 3, 4 e 6 | Premesse dei decreti |
| Chi accede | Rappresentanti d’impresa e lavoratori autonomi con partita IVA attiva, con SPID, CIE, CNS o eIDAS | Decreto, artt. 6 e 7; manuale, par. 2 |
| Verifiche possibili | 17: 15 sul Registro delle imprese, 2 sul RNA | Decreto, Allegato I |
| Quali bandi | Solo incentivi con la Scheda controlli attiva e termini di presentazione non chiusi | Decreto, art. 3, c. 3; manuale, par. 2 |
| Costo | Non indicato: decreti, manuale e FAQ non prevedono tariffe e non dicono «gratuito» | Lettura nostra degli atti |
Che cosa verifica, e che cosa resta fuori
Il servizio incrocia il codice fiscale dell’impresa con il RNA, il Registro delle imprese e altri archivi pubblici (art. 3, c. 4, del decreto sui servizi alle imprese). Le 17 verifiche dell’Allegato I non sono controlli fatti su ogni domanda: sono un menu da cui l’amministrazione che gestisce il bando sceglie quelle che le servono, e una singola Scheda controlli può contenerne molte meno.
Le 15 sul Registro delle imprese riguardano iscrizione e anzianità (di iscrizione, di costituzione, di attività), stato dell’impresa, assenza o presenza di procedure come liquidazione o crisi d’impresa, sede o unità locale nel territorio agevolato, codici ATECO ammessi o esclusi, iscrizione alle sezioni speciali. Le 2 sul RNA sono l’assenza dalla lista Deggendorf (le imprese che devono restituire aiuti di cui la Commissione europea ha ordinato il recupero) e la capienza del de minimis, il regime degli aiuti di piccolo importo con tetto generale di 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni, su base mobile (Reg. UE 2023/2831, art. 3, par. 2).
Fuori dal menu restano requisiti che decidono molte domande: DURC, dimensione di PMI, assenza di difficoltà, spese, punteggi. L’esito non è un via libera, e la pagina del servizio lo scrive: il servizio di verifica «non esaurisce l’elenco dei requisiti di accesso» e non sostituisce l’esito istruttorio del concedente.
Dove il controllo può tradire. Le verifiche sugli ATECO leggono i codici iscritti al Registro al momento dell’estrazione (per una di esse, quelli della sede nel territorio agevolato), e quella sul de minimis ricostruisce l’impresa unica dal Registro delle imprese, più l’elenco che inserisci tu insieme all’importo richiesto e alla data di chiusura dell’esercizio (manuale, par. 2.1). Una variazione ATECO non ancora iscritta o un elenco soci non aggiornato possono dare un esito diverso da quello dell’istruttoria: per le persone fisiche che controllano più imprese la valutazione resta sua.
Quanto vale l’esito: l’art. 3, comma 5, del decreto
Il servizio rilascia due documenti: l’«Esito verifiche Incentivi Italia», con il risultato di ogni requisito della Scheda (anche «Non rilevante», se l’amministrazione ha indicato che quella verifica non conta per l’ammissibilità), e il «Prospetto di controllo Incentivi Italia», con i dati consultati. Il loro valore è fissato dall’art. 3, comma 5, del decreto direttoriale 30 ottobre 2026 sui servizi alle imprese, non dal D.Lgs. 184/2025, il cui art. 3 si ferma al comma 4: hanno «natura certificativa delle informazioni estratte dalle banche dati consultate», ma la certificazione «non comporta alcuna valutazione o attestazione circa la completezza e correttezza sostanziale dei dati sottostanti».
In pratica l’esito fotografa i registri in quel momento, e la FAQ del portale lo dice in chiaro: la validità «si riferisce esclusivamente e limitatamente al momento della verifica». Se il dato del Registro è sbagliato, la responsabilità resta a chi lo ha formato. Nessun atto obbliga un’amministrazione ad accettare l’esito al posto delle dichiarazioni della domanda: dipenderà da ciascun bando.
Lo stato delle istanze, e dove si presenta la domanda
Il secondo servizio, nel cruscotto delle agevolazioni, mostra gli incentivi di cui l’impresa è già beneficiaria secondo il RNA e lo stato del procedimento delle domande presentate (art. 4 del decreto). Lo stato compare solo se il gestore trasmette i dati: secondo la FAQ, se un’istanza manca il gestore «potrebbe non aver aderito al servizio di trasmissione oppure non aver ancora inserito i dettagli sullo stato dell’istanza».
Al 5 novembre 2026 la domanda non si presenta su Incentivi Italia. Il Codice (art. 13, c. 6, lett. b) colloca la verifica prima del «successivo accesso al sistema reso disponibile dal soggetto competente», cioè la piattaforma del gestore, e la funzione è attiva solo per i bandi i cui termini di presentazione non sono chiusi. L’area riservata del RNA resta delle amministrazioni: le imprese consultano la sezione Trasparenza, che per noi rimane il primo passo della visura RNA e Deggendorf prima della domanda.
Link vecchi. Al 5 novembre 2026 incentivi.gov.it rimanda alla home di www.incentivitalia.gov.it e rna.gov.it alla pagina /rna del nuovo portale, anche dagli indirizzi delle singole pagine: un link salvato a una scheda incentivo apre la home, non la scheda.
Perché al 5 novembre 2026 non si può usare, e cosa cambia per chi prepara domande
Nella notizia del 3 novembre 2026 il MIMIT invita le Autorità responsabili ad attivare le schede controlli «per gli incentivi per i quali non sono stati chiusi i termini». Finché non lo fanno, il filtro del catalogo resta a zero; nessun atto fissa un termine per le amministrazioni e nessuno indica i tempi di elaborazione di una richiesta.
Quando le schede arriveranno, per un consulente il servizio vale come controllo incrociato prima di caricare la domanda, soprattutto sul de minimis di gruppi con più società, da leggere insieme al calcolo del plafond de minimis. Per l’impresa che fa da sé, l’esito positivo su sede, ATECO e anzianità evita gli scarti più banali, non quelli su spese e punteggi. Il quadro del Codice è nella nostra guida al Codice degli incentivi e alle novità del 2026, mentre il bando tipo spiega come cambiano i testi dei bandi.
Domande frequenti sulla verifica di Incentivi Italia
Posso già verificare i requisiti di un bando aperto?
Al 5 novembre 2026 no: il catalogo non ha nessun incentivo con la verifica di accesso attiva. Il servizio funziona solo dopo che l’amministrazione del bando ha configurato la sua Scheda controlli nel RNA.
Un esito positivo garantisce l’ammissione?
No. Copre solo i requisiti scelti dall’amministrazione fra quelli leggibili sui registri, vale per il momento dell’estrazione e non sostituisce l’istruttoria.
Il servizio è gratuito?
Gli atti non lo dicono: decreti, manuale e FAQ non prevedono tariffe, ma nemmeno scrivono che sia gratuito. Gli oneri di sviluppo del sistema sono coperti con le risorse nazionali ed europee della Riforma 3, Missione 1, Componente 2, del PNRR (art. 3, c. 4, del Codice).
Può usarlo il consulente al posto dell’impresa?
Il decreto apre i servizi ai rappresentanti d’impresa e ai lavoratori autonomi con partita IVA attiva, (art. 6), e il manuale prevede l’accertamento d’ufficio del ruolo dichiarato. Gli atti non prevedono una delega al consulente.
Come procedere
Finché il catalogo resta senza schede attive, i requisiti si controllano a mano su visura camerale, RNA e testo del bando, come abbiamo sempre fatto. Per i bandi da cui partire c’è il nostro calendario dei bandi a fondo perduto aperti, con le scadenze, e per il quadro delle forme di aiuto la guida ai contributi a fondo perduto.
Vuoi sapere se la tua impresa rientra in un bando? Compila il form in alto: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per controllare con te sede, ATECO e plafond de minimis prima della domanda.
Fonti: decreto direttoriale MIMIT 30 ottobre 2026 sui servizi di verifica per le imprese (PDF); pagina del servizio di verifica dei requisiti; cruscotto delle agevolazioni e stato istanze; manuale per il beneficiario (PDF); FAQ per i beneficiari; notizia MIMIT del 3 novembre 2026; catalogo Incentivi Italia; D.Lgs. 184/2025, artt. 3 e 13. Verificati il 5 novembre 2026.
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