pv magazine Italia collabora con Giovanni Giustiniani, Energy, Administrative and Environmental Law Expert. Giustiniani passa in rassegna, attraverso due rubriche mensili, le principali novità normative e giurisprudenziali per il mondo del fotovoltaico. Pubblichiamo oggi la rubrica sugli sviluppi normativi di settembre e ottobre.
SUMMARY
REGIONE LOMBARDIA – DGR 5 ottobre 2026, n. XII/ 6874 (“Approvazione della mappatura delle aree idonee di cui alla L.R. 10/2026 in formato digitale e della relazione recante le superfici relative ad ogni tipologia di area idonea e i potenziali installabili – (di concerto con gli Assessori Maione e Beduschi))” | DGR 12 ottobre 2026, n. XII/6914 (“Rettifica dell’allegato 2 alla d.g.r. n. XII/6874”) (Aree idonee)
REGIONE LIGURIA – LR 5 ottobre 2026, n. 12 (“Disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile in attuazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”) (Aree idonee)
REGIONE CAMPANIA – DD 5 ottobre 2026, n. 110 (“Linee tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Campania in attuazione delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell’Ambiente (DD n. 193 del 05.06.2025): approvazione degli “Indirizzi operativi per la meccanizzazione, la zootecnia e l’apicoltura negli impianti agrivoltaici” (Allegato)”) (Agrivoltaico)
AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 ottobre 2026, n. 181 (“Aliquota IVA applicabile all’acquisto con installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico già operante”) (BESS)
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – LR 27 ottobre 2026, n. 15 (“Modifiche alla Legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”) (Aree idonee)
REGIONE BASILICATA – Avviso 16 settembre 2026 (“Valutazione ambientale strategica (VAS). Comunicazione di avvio della consultazione pubblica (ex artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Avviso al pubblico: Proposta di Piano Regionale di individuazione delle Zone di Accelerazione terrestri”) (Zone di accelerazione)
REGIONE CALABRIA – DD 25 settembre 2026, n. 16206 (“Disciplina degli oneri istruttori relativi ai procedimenti autorizzativi di competenza regionale, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Criteri per l’imputazione parziale degli oneri istruttori in caso di improcedibilità a seguito di verifica di completezza documentale dell’istanza”) (AU)
REGIONE MOLISE – DD 26 agosto 2026, n. 5068 (“Approvazione modello unico di cui all’Allegato B del Decreto 11 dicembre 2025 del MASE per la richiesta dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024”) (AU)
REGIONE SICILIANA – DDG 7 luglio 2026, n. 1245 (“Modello Unico di contratto di garanzia per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (Rif. art. 9, c. 10 lett. d), D. Lgs. 190/2024 e punto 13.1. DM 10/09/2010)”) (AU)
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REGIONE LOMBARDIA | AREE IDONEE – AREE AGRICOLE (SAU)
In data 25 maggio 2026 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale la Legge regionale 21 maggio 2026, n. 10, recante “Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003”.
Con la legge de qua, la Regione ha individuato le ulteriori aree idonee alla realizzazione degli impianti FER di cui all’articolo 11-bis, commi 3 e 4, del D. Lgs. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”) al fine di conseguire i propri obiettivi di produzione.
Per quanto di interesse, è stato ivi previsto che la Giunta, ai sensi
- dell’art. 1, comma 4, effettua la mappatura ricognitiva:
a) delle aree regionali idonee, di cui all’articolo 11-bis, commi 1, 3, 4 del Testo Unico FER;
b) delle aree agricole sulle quali insistono gli impianti da fonti rinnovabili per il calcolo di cui all’art. 2, comma 2 (Superficie Agricola Utilizzata);
- dell’art. 1, comma 5, approva la mappatura delle aree di cui al cennato art. 1, comma 4, in formato digitale e la condivide mediante pubblicazione di appositi servizi di mappa;
- sempre dell’art. 1, comma 5, approva una relazione recante:
– le superfici relative ad ogni tipologia di area idonea;
– i potenziali, espressi in termini di potenza, installabili in ciascuna area idonea;
– le superfici agricole di cui alla lettera b) del testé menzionato comma 4.
Con la rubricata deliberazione giuntale, la Regione ha quindi deliberato di approvare:
“1. la mappatura ricognitiva:
– delle aree regionali idonee, di cui all’art. 11-bis, commi 1, 3, 4 del D. Lgs. 190/2024;
– delle aree agricole sulle quali insistono gli impianti da fonti rinnovabili, per il calcolo di cui all’art. 2, comma 2, della L.R. 10/2026 (SAU);
in formato digitale e di pubblicare tale mappatura attraverso appositi servizi di mappa reperibili al seguente url: https://ferareeidonee.servizirl.it/viewerfer/map.
2) l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la relazione che individua:
– le superfici relative ad ogni tipologia di area idonea;
– i potenziali installabili in ciascuna area idonea;
3) l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua:
– le superfici agricole di cui alla lettera b) comma 4 dell’articolo 1 della lr. 10/2026”.
In particolare, l’Allegato 2 stima per ciascun Comune lombardo la SAU da destinarsi agli impianti FER. Comunque, con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2026, la percentuale massima di occupazione di suolo agricolo a livello regionale è oggi pari a circa 7.720 ettari (i.e. pari allo 0,8% della SAU così come calcolata ai sensi di detta legge regionale).
N.B. Con successivaDGR 12 ottobre 2026, n. XII/6914, la Regione ha poi deliberato:
“1. di prendere atto del mero errore materiale contenuto nell’allegato 2 alla d.g.r. n. XII/6874 del 5 ottobre 2026, limitatamente ai dati riferiti agli ultimi 35 Comuni della provincia di Varese;
2. di approvare l’allegato 2 rettificato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente il corrispondente allegato 2 approvato con la d.g.r. n. XII/6874 del 5 ottobre 2026; 3. di dare atto che la rettifica riguarda esclusivamente la correzione dei valori della SAU, che per i 35 Comuni interessati sono rideterminati nella misura corrispondente al 3% della SAU comunale, in luogo dell’erroneo valore pari a circa lo 0,8% riportato nell’allegato originario;
4. di precisare che restano invariati tutti gli altri contenuti, allegati e determinazioni della d.g.r. n. XII/6874 del 5 ottobre 2026”.
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REGIONE LIGURIA – AREE IDONEE
In data 7 ottobre 2026 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria la LR 5 ottobre 2026, n. 12, recante“Disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile in attuazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118)”. Con detta LR la Regione Liguria ha legiferato, inter alia, in materia di aree idonee all’installazione di impianti FER.
- Ulteriori aree idonee
Ex art. 11-bis, comma 3, D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”), la Regione ha individuato aree idonee all’installazione di impianti FER ulteriori rispetto a quelle ope legis indicate dal Legislatore statale.
Nello specifico, inter alia, sono aree idonee:
“a) in funzione della specifica fonte impiegata:
1) per gli impianti fotovoltaici:
- le aree agricole su cui operano imprese agricole nel limite massimo dello 0,8 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) ai sensi dell’articolo 11-bis del d. lgs. 190/2024;
- i perimetri delle aree di crisi industriale complessa (ossia i perimetri delle aree ricomprese nei “Progetti di riconversione e riqualificazione industriale” ex art. 27, D.L. n. 83/2012, ndr);
- le cave in esercizio, compatibilmente con i piani di coltivazione e di ripristino ambientale;
- le zone logistiche semplificate (“ZLS” ex art. 1, commi 61, 62, 63, 64 e 65, L. n. 205/2017, ndr);
2) (…);
b) per ogni tipologia di fonte impiegata:
1. le aree portuali, esclusi i porti turistici, nel rispetto della normativa di settore relativa all’esercizio delle infrastrutture portuali, e fatta salva ogni norma dettata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) in materia;
2. le aree di pertinenza delle strade extraurbane principali (Nuovo Codice della strada), fino ad una distanza massima di 300 metri dalle stesse, nel rispetto della normativa di settore relativa all’esercizio delle infrastrutture stradali;
3. con esclusione degli impianti a biomassa, i suoli consumati cartografati dall’atlante nazionale del consumo di suolo (di ISPRA), che risultano impermeabilizzati al momento della proposta progettuale;
4. le aree prive di vincoli ambientali entro una distanza di 300 metri dai punti di connessione alla rete elettrica, dalle cabine primarie e dalle stazioni elettriche esistenti”.
N.B. Le aree di cui ai riferiti punti 1.2, 1.3 e 1.4, e lettera b), sono idonee anche per gli impianti di accumulo.
N.B. I Comuni possono definire ulteriori aree idonee per la realizzazione di impianti eolici di medie (“con potenza nominale superiore a 60 kilowatt e inferiore o uguale a 1 megawatt”) e grandi (“con potenza nominale superiore a 1 megawatt”) dimensioni nel proprio territorio, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 11-bis, comma 4, del Testo Unico FER. Il Comune informa la Regione entro dieci giorni dall’approvazione del provvedimento di individuazione di tali aree.
- Aree non idonee
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della LR, la Giunta regionale approva una proposta di individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti eolici e la sottopone all’approvazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
Fino all’approvazione del provvedimento de quo, “sono fatte salve le aree non idonee di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 3 febbraio 2009, n. 3 (Aggiornamento degli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale ligure – PEARL – per l’energia eolica) in quanto compatibile con le norme vigenti”.
- Regimi amministrativi
Gli impianti non rientranti nei regimi amministrativi dell’attività libera e della procedura abilitativa semplificata sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione unica ex Testo Unico FER.
Il provvedimento di autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale. Il provvedimento di autorizzazione unica può altresì comportare deroga previo assenso della struttura regionale competente in materia, alla disciplina degli atti di pianificazione territoriali previsti dalla legislazione regionale. Per gli impianti soggetti a VIA, l’assenso al rilascio dell’autorizzazione in deroga è espresso dalla Regione in sede di valutazione.
Per gli impianti di grande taglia (e.g. impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 10 megawatt), il proponente presenta l’iniziativa progettuale alle amministrazioni comunali coinvolte almeno novanta giorni prima del deposito dell’istanza di AU.
- Entrata in vigore e regime transitorio
La LR è entrata in vigore il 22 ottobre 2026.
La LR si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore, ad eccezione delle previsioni di cui al punto sub (iii).
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REGIONE CAMPANIA – AGRIVOLTAICO
Come noto, la L. n. 4/2026, di conversione del DL n. 175/2025, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, ha introdotto alcune modifiche all’articolo 11-bis del Testo Unico FER, prevedendo, inter alia, l’inserimento, al comma 2 i seguenti periodi: “per l’installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell’articolo 9 e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo”.
ConDD 5 giugno 2026, n. 193, la Regione Campania ha aggiornato le proprie “Linee tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Campania di attuazione delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell’Ambiente” (“LiTAR”)alle novità normative recentemente introdotte in materia di agrivoltaico (VERSIONE 4.1).
Al riguardo, in aggiunta alle indicazioni tecniche fornite con circolare 26 maggio 2026, prot. n. 481104 per la redazione della dichiarazione asseverata, è stato previsto, per l’appunto, che “ai fini della dimostrazione della continuità dell’attività agricola, il proponente allega al progetto (detta, ndr) dichiarazione asseverata (…), attestante l’idoneità dell’impianto a conservare almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile (“PLV”) riferibile all’unità aziendale interessata. Tale documento si configura come un’integrazione necessaria alla relazione agronomica prevista dalle presenti linee guida con la quale deve condividere lo schema di calcolo e garantire una rigorosa coerenza numerica (rif. Par. 4.c)”.
Quanto invece ai controlli di verifica della continuità dell’attività agricola e pastorale sui terreni oggetto del programmato intervento, dovrà essere predisposta, oltre alla menzionata dichiarazione asseverata, una relazione, con cadenza annuale (annata agraria), in cui sono riportate le seguenti informazioni: “Attuazione degli eventuali accordi di collaborazione con aziende agricole che operano nell’impianto agrivoltaico; Descrizione dell’ordinamento colturale con indicazione delle rotazioni e/o avvicendamenti; Indicazione dei mezzi tecnici utilizzati; Indicazione della destinazione della produzione agricola ottenuta”.
Si ricorda che le LiTAR erano già state in precedenza modificate con DD 15 luglio 2025, n. 399(Installazione di impianti agrivoltaici – Aggiornamento delle Linee guida tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Campania di accompagnamento alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell’Ambiente | DRD 26 luglio 2024, n. 478) (VERSIONE 4.0).
Con la rubricata DD, la Regione, preso atto delle indicazioni e dei dati forniti dalla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali competente in subiecta materia, anche a valle del confronto avuto con gli operatori del settore, ha da ultimo approvato gli “Indirizzi operativi per la meccanizzazione, la zootecnia e l’apicoltura negli impianti agrivoltaici”.
Per quanto di interesse, il documento de quo:
“a) rispetta quanto stabilito dalle LiTAR sviluppandone meramente l’applicazione in tre ambiti agronomici: la meccanizzazione agricola, la gestione agrozootecnica del pascolo ovino e l’apicoltura stanziale;
b) evidenzia i punti di sinergia e le potenziali interferenze tra le tre attività sopra richiamate, fornendo agli operatori un quadro tecnico coordinato e coerente con i parametri già definiti dalle LiTAR;
c) non si sostituisce alle LiTAR, ma costituisce un documento tecnico di orientamento, privo di carattere prescrittivo autonomo, volto a supportare gli operatori nella migliore gestione agrozootecnica all’interno dei campi agrivoltaici, in coerenza con i parametri e i vincoli già stabiliti dalle Linee tecnico-agronomiche medesime”.
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AGENZIA DELLE ENTRATE | BESS – CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA
“[…] Dal quadro normativo, giurisprudenziale e di prassi delineato emerge, dunque, che ai fini dell’applicabilitàdell’aliquota agevolata (del 10%, ndr) è richiesto che i beni siano componenti o elementi necessari per la realizzazione dell’impianto stesso. Non è, quindi, sufficiente che gli stessi siano “utili”, “connessi” o “funzionali” all’attività del soggetto che realizza o utilizza l’impianto.
Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato e della documentazione prodotta, si evince che l’Istante ha intenzione di acquistare un sistema di accumulo elettrochimico (Battery Energy Storage System) “destinato ad essere parzialmente integrato a impianto fotovoltaico […] preesistente e parzialmente alimentato da prelievi di rete per servizi di mercato”.
Nello specifico, secondo la definizione data dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), un sistema di accumulo “è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità” (Deliberazione 20 novembre 2014 574/2014/R/eel).
Nell’ambito della disciplina unionale, la direttiva n. 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 distingue espressamente la generazione dell’energia elettrica dallo stoccaggio dell’energia
L’articolo art. 2, punto 37 della direttiva definisce la generazione di energia elettrica: “la produzione di energia elettrica”, mentre il punto 59) qualifica lo stoccaggio di energia come: “[…] il differimento dell’utilizzo finale dell’energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione, o la conversione di energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica o l’uso sotto forma di un altro vettore energetico”; infine il punto 60) definisce l’impianto di stoccaggio dell’energia: “nel contesto della rete elettrica, un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia”.
Nell’ordinamento interno anche il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della citata direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, all’art. 2, in conformità al citato art. 2, punti 37 e 59 della direttiva, distingue espressamente l’attività di generazione dell’energia elettrica dall’attività di stoccaggio dell’energia.
Come evidenziato nell’istanza il BESS è un’unica infrastruttura che si carica indistintamente dal punto di connessione FV o dal punto di prelievo di rete. La gestione operativa è affidata ad un sistema di Energy Management System (EMS), ovvero un’interfaccia informatica che si collega con il sistema di gestione del consorzio Enel e decide in via automatizzata quando e in quale misura prelevare energia dall’impianto o dalla rete, quando immetterla in rete per arbitraggio e quando renderla disponibile su segnale di dispacciamento della società xxx.
Da quanto sopra esposto consegue che il sistema di accumulo costituisce un’infrastruttura funzionalmente collegata all’impianto fotovoltaico, ma tecnicamente distinta dall’impianto di generazione/produzione di energia elettrica.
Pertanto, tenuto conto che l’accumulatore non è finalizzato a produrre energia ma soltanto a immagazzinarla, lo stesso non può qualificarsi come componente finito concretamente utilizzato per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Ciò in quanto, come nel caso di specie, l’impianto fotovoltaico, anche senza l’impiego del predetto accumulatore, risulta già in esercizio e idoneo alla produzione di energia elettrica, né l’accumulatore può essere considerato un ampliamento ovvero nuova “parziale” costruzione dell’impianto fotovoltaico già esistente. Sicché, si è del parere che l’aliquota IVA agevolata del 10% di cui al numero n 127quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 non sia applicabile alla cessione dell’accumulatore oggetto dell’istanza, con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria”.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA | AREE IDONEE
In data 28 ottobre 2026 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale la LR 27 ottobre 2026, n. 15, recante“Modifiche alla Legge regionale 29 maggio 2026, n. 5 “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”.
Come annunciato, anche al fine di superarepossibili profili di incostituzionalità, la Regione Emilia-Romagna ha apportato diverse modifiche alla LR n. 5/2026 dettata in materia di permitting e aree idonee all’installazione di impianti FER (Nota di sintesi LR n. 5/2026).
Per quanto di interesse, sono state apportate, inter alia, le seguenti modifiche
- I Comuni, nell’ambito dei procedimenti di AU di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”), nel rispetto dei criteri specifici previsti dalla LR n. 15/2026 per l’installazione di impianti FER, “possono richiedere l’istituzione di una fascia di rispetto non superiore a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, laddove gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede necessitino di un livello ulteriore di tutela”. Detta previsione “(…) non si applica agli impianti installati su edifici e parcheggi, anche attraverso strutture di sostegno senza limiti dimensionali e senza il rispetto delle distanze dai confini”.
- Le aree agricole qualificate come idonee all’installazione di impianti FER sul territorio regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento né superiori all’1,5 per cento della SAU regionale, determinata con riferimento all’anno 2020.
Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite per la SAU, calcolate anche tenendo conto delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, “ai progetti situati in aree agricole idonee non si applicano le semplificazioni amministrative(ex lege, ndr) e le stesse aree agricole perdono lo status di aree idonee”.
“Al raggiungimento delle soglie, anche per gli impianti agrivoltaici, le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi o autorizzatori, in sede di ponderazione degli interessi, nell’ambito dei relativi procedimenti, che si svolgono sempre in via ordinaria, tengono prioritariamente conto dell’esigenza di tutelare il pregio e il valore delle aree agricole regionali e il parere del Comune territorialmente interessato ha natura vincolante”.
- Il proponente deve presentare, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico FER, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata a prima richiesta e senza eccezioni, finalizzata alla copertura dei costi di rimozione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi comprensivo della completa rimozione delle opere interrate e delle fondazioni, del recupero geomorfologico del sito e dello smaltimento dei materiali. “La garanzia è prestata per l’intera durata dell’impianto e per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla sua dismissione, anche mediante più fideiussioni, senza soluzione di continuità della garanzia stessa, pena la revoca del titolo autorizzatorio e abilitativo e deve essere aggiornata a carico del proponente con cadenza quinquennale”.
La LR n. 15/2026 è entrata in vigore il 29 ottobre 2026.
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REGIONE BASILICATA | ZONE DI ACCELERAZIONE
Con DGR n. 617/2025, laRegione Basilicata ha approvato la Proposta di Piano Regionale di individuazione delle Zone di Accelerazione terrestri ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”).
Sulla scorta della mappa delle zone di accelerazione predisposta dal GSE, che ha individuato (n.) 51 aree per una superficie complessiva pari a circa 3.597 ettari, l’Amministrazione ne ha modificato e integrato i perimetri in funzione delle informazioni contenute negli strumenti di pianificazione regionali (“PPR”), di pianificazione delle aree industriali delle province di Potenza e Matera (“API-Bas S.p.A.”) e i piani urbanistici comunali (“PRG e Regolamenti Urbanistici”).
Nello specifico, partendo dal censimento delle aree industriali previste nei citati strumenti, sono state escluse le zone non ancora attuate in termini di realizzazione delle opere di urbanizzazione; sono state nondimeno escluse le aree ricadenti nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree soggetta a tutela paesaggistica ex art. 136, D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché quelle completamente ricadenti nella fascia di 1 km dal perimetro degli Ambiti Urbani principali, identificati negli strumenti urbanistici e/o nel PPR.
Il risultato delle elaborazioni eseguite ha portato alla definizione di 30 zone di accelerazione terrestri.
Con nota prot. n. 271855/2025, il competente Ufficio ha avviato il procedimento di VAS, fase preliminare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 (“TUA”) relativo alla riferita proposta di Piano, ovvero avviato l’interlocuzione con gli Enti di riferimento prendendo atto delle relative osservazioni.
Con DD n. 604/ 2026, una volta completate le consultazioni e confermata la struttura, la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia ha dato atto:
- “della conclusione della fase preliminare di VAS relativa alla “Proposta di Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri di cui all’art. 12 del (Testo Unico FER, ndr)”, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, del (TUA, ndr), condotta di concerto tra questa Autorità Competente e l’Autorità Procedente /Proponente, mediante l’individuazione e la consultazione con gli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale (elencati nelle premesse)”; e
- “che tale consultazione, finalizzata per norma a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, ha avuto esito positivo e, nello specifico, si è concordato sul sistema metodologico previsto per la redazione del Rapporto Ambientale, nel rispetto dei contenuti previsti dall’Allegato VI della Parte Seconda del (TUA, ndr)” e degli ulteriori elementi riportati ex determinazione de qua (e.g. “valutazione degli impatti cumulativi con analisi per ambiti territoriali e non solo” e “misure standardizzate di mitigazione, distinte per tipologia di intervento e buone pratiche di cantiere”).
Successivamente, con DGR n. 473/2026 la Regione ha integrato la Proposta del Piano Regionale di individuazione delle Zone di Accelerazione terrestri, limitatamente alla tipologia FER – fotovoltaico e relativi sistemi di stoccaggio, approvata con la riferita DGR n. 617/2025, includendo nel Piano anche le aree di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 11-bis del Testo Unico FER (“le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, nonché le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati”).
Da ultimo, in data 16 settembre 2026, dando “continuità” al procedimento, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata il rubricato avviso al pubblico; in particolare, rispetto alla Proposta in argomento, è stato ivi esplicitato che:
“La documentazione è disponibile, per la consultazione pubblica, sul portale delle valutazioni ambientali della Regione Basilicata (…).
Ai sensi dell’art. 14 comma 2 del D. Lgs n. 152/2006, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BUR, chiunque può prendere visione del piano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi”.
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REGIONE CALABRIA | FONTI FER – AU
Con la rubricata DD la Regione ha dettato la “(…) Disciplina degli oneri istruttori nei casi di improcedibilità a seguito di verifica di completezza documentale dell’istanza” (cfr. Allegato A, DD cit.).
Gli oneri istruttori sono dovuti dal proponente all’atto della presentazione dell’istanza a copertura finanziaria dell’attività amministrativa connessa allo svolgimento del procedimento, dalla verifica di completezza documentale fino all’eventuale rilascio del titolo autorizzativo.
Da qui, è stato previsto che:
“1. Nel caso in cui il procedimento si concluda con provvedimento di improcedibilità dell’istanza per carenze documentali o formali imputabili al proponente, ivi inclusa la mancata o incompleta integrazione degli atti e documenti richiesti entro i termini assegnati, le somme versate a titolo di oneri istruttori non sono rimborsabili.
2.Qualora venga ripresentata l’istanza di autorizzazione del medesimo progetto (…) il Settore Energia: a) trattiene in via definitiva una quota pari al 25 per cento dell’importo complessivo versato dal proponente a titolo di oneri istruttori, a copertura finanziaria delle attività effettivamente svolte nella fase di verifica di completezza documentale e delle relative attività preliminari; b) rende imputabile la restante quota pari al 75 per cento degli oneri istruttori già versati alla nuova istanza presentata dal proponente”.
N.B. L’Allegato A costituisce documento di indirizzo vincolante, finalizzato ad agevolare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi in materia energetica e ad assicurare una uniforme applicazione della disciplina degli oneri istruttori, fermo restando che il riferimento ufficiale e formale è costituito esclusivamente dall’apparato normativo vigente (nazionale e regionale).
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REGIONE MOLISE | TESTO UNICO FER – MODULISTICA
Sulla falsariga del modello unico approvato dal MASE, con la rubricata DD la Regione ha approvato il modello unico per richiedere l’AU ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”).
A partire dal 2 settembre 2026, le istanze vengono presentate utilizzando il predetto modello. Le modalità di calcolo degli oneri istruttori restano quelle di cui alla DGR n. 58/2019.
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REGIONE SICILIANA | TESTO UNICO FER – MODULISTICA
Come noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 10, lett. d), del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”), “la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita (…) reca (inter alia, ndr) l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, con l’analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l’indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso”.
In considerazione dell’intervenuta novella normativa, con la rubricata DDG il Dirigente Generale del competente Assessorato regionale ha approvato “il modello unico di contratto di garanzia per la rimessa in pristino dei luoghi al termine della vita degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
Per quanto di interesse:
- la garanzia deve sussistere senza soluzione di continuità per tutta la durata dei lavori di realizzazione e di esercizio dell’impianto e fino all’avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo;
- l’eventuale frazionamento in più contratti di garanzia successivi, di durata comunque almeno quinquennale, non costituisce un pregiudizio per l’interesse pubblico;
- l’oggetto della garanzia riproposto in ogni quinquennio rimane il medesimo e corrisponde a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento di recupero ambientale, secondo le modalità previste dal piano di demolizione, smaltimento e rimessa in pristino, con analisi dei costi e dei tempi necessari, facente parte della documentazione progettuale.
Giovanni Giustiniani| Avvocato, esperto in diritto amministrativo e, in particolare, in diritto dell’energia e dell’ambiente. Autore di diverse pubblicazioni e relatore a convegni in materia.
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