C’era attesa per la pubblicazione delle motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di 20 punti all’Acr Messina per il caso tesseramenti. Motivazioni che sono arrivate nel pomeriggio di oggi e dalla lettura della decisione del Tribunale Federale Nazionale emergono cinque motivazioni principali che hanno portato alla penalizzazione. Intanto il provvedimento non si limita a contestare la firma dei contratti da parte dell’ex presidente Stefano Alaimo, ma ricostruisce una serie di violazioni e individua anche nella società la responsabilità per l’impiego dei calciatori non regolarmente tesserati.
I tesseramenti firmati da un presidente inibito
È il punto di partenza dell’intera vicenda. Stefano Alaimo, presidente dell’Acr Messina all’epoca dei fatti, era stato inibito per dieci mesi con una decisione del Tribunale Federale Nazionale del 4 giugno 2025.
Nonostante il provvedimento, tra agosto e il 15 settembre 2025 avrebbe sottoscritto:
- l’iscrizione della società al campionato di Serie D;
- i contratti di tesseramento di 25 calciatori per la stagione 2025/26.
Il TFN ha stabilito che la sottoscrizione di questi atti non poteva essere considerata una semplice attività amministrativa. Si trattava, invece, di passaggi sostanziali per consentire alla società di partecipare al campionato e ai calciatori di essere impiegati nelle gare.
I tesseramenti sono stati considerati privi di efficacia
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 32 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui gli atti conclusi avvalendosi di soggetti inibiti sono privi di effetto.
La decisione è netta: i tesseramenti sottoscritti da Alaimo sono stati considerati radicalmente nulli e inefficaci fin dall’origine. Di conseguenza, i calciatori interessati non avevano un titolo valido per partecipare alle gare ufficiali.
Il TFN ha respinto anche l’argomento difensivo relativo alla successiva validazione dei tesseramenti da parte dell’Ufficio federale. Secondo i giudici, il controllo dell’Ufficio non poteva sanare atti che avevano alla base la firma di un soggetto inibito. Né la mancata rilevazione di anomalie da parte degli organismi federali poteva rendere regolari quelle posizioni.
La responsabilità della nuova società
Un altro passaggio decisivo riguarda la posizione dell’ACR Messina 1900, costituita il 25 ottobre 2025.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della società, sia diretta sia oggettiva, per le condotte contestate ad Alaimo e ai calciatori. Ha inoltre considerato che la nuova società era subentrata nella posizione sportiva della precedente attraverso il trasferimento del titolo sportivo.
Per il TFN, quindi, il cambio societario non ha interrotto il legame con le responsabilità disciplinari maturate in precedenza. La decisione sottolinea anche che, al momento dell’acquisizione, la nuova società era stata informata della penalizzazione già in corso e del rischio di ulteriori sanzioni.
A pagina 8, infatti, si legge: “Seppur, come precisato dalla Corte, l’atto notarile si limita, sul punto, a dare conto di una conseguenza che discende, a monte ed indipendentemente dalla volontà delle parti, dalla disciplina federale, del pari rende edotta parte acquirente della pendenza di una gravosa sanzione (e “del rischio di ulteriori penalizzazioni”), la cui natura avrebbe imposto puntuali e capillari verifiche, in particolare in materia di tesseramento, ove la buona fede non esime la società dal verificarne, con la normale diligenza, la regolarità, non potendo eccepire, a sua discolpa, la sussistenza di un legittimo affidamento nella corretta conclusione della relativa procedura”.
L’impiego dei calciatori in 18 partite
È uno degli elementi che hanno inciso direttamente sulla quantificazione della sanzione.
Il Tribunale ha rilevato che i calciatori con tesseramenti ritenuti inefficaci sono stati impiegati anche dopo l’ingresso della nuova società. In particolare, ha preso in considerazione 18 gare disputate sotto l’egida dell’ACR Messina 1900.
La giurisprudenza federale richiamata nella decisione prevede, come criterio ordinario, un punto di penalizzazione e un’ammenda di 100 euro per ogni partita disputata con un calciatore privo del titolo necessario.
La Procura Federale aveva chiesto 34 punti di penalizzazione e 3.400 euro di ammenda.
Perché la penalizzazione è stata ridotta a 20 punti
Il Tribunale ha applicato un criterio di temperamento della sanzione, tenendo conto di due circostanze:
le violazioni erano state commesse nella stagione 2025/26, ormai conclusa;
la penalizzazione avrebbe inciso su un campionato successivo e di categoria inferiore rispetto a quello nel quale erano avvenuti i fatti.
Secondo i giudici, applicare integralmente il criterio di un punto per ogni gara avrebbe prodotto conseguenze sproporzionate. Per questo hanno ritenuto congrua una riduzione vicina al 50%, arrivando a 20 punti.
Il TFN ha però precisato che questa riduzione non esclude la responsabilità della società. Ha inoltre ritenuto necessario applicare anche l’ammenda, proprio perché i calciatori erano stati utilizzati in 18 partite sotto la gestione della nuova società.
Il passaggio centrale della decisione
La motivazione più importante, sul piano della responsabilità, è che la nuova società non viene sanzionata semplicemente per aver ereditato una vicenda precedente, ma anche per l’impiego dei calciatori con tesseramenti considerati inefficaci nelle gare disputate dopo il suo ingresso.
La penalizzazione di 20 punti nasce quindi dalla combinazione di tre elementi: la nullità dei tesseramenti firmati da Alaimo durante l’inibizione, la responsabilità della società subentrata e l’utilizzo dei calciatori in 18 partite. La riduzione rispetto ai 34 punti richiesti dalla Procura è stata applicata per ragioni di proporzionalità, legate al fatto che le violazioni riguardavano un campionato già concluso.
Cosa accadrà adesso? Tutto dipenderà dal ricorso che il Messina ha inoltrato alla Corte d’Appello Federale e che verrà discusso nei primi giorni di dicembre. In quella sede la società potrebbe ottenere uno sconto della penalizzazione, l’annullamento oppure, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe anche vedersi comminata l’intera sanzione di 34 punti non applicata in primo grado.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




