La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 luglio 2026, n. 22644, ha ritenuto che, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente di una struttura sanitaria con 5 anni di attività, accertate con le procedure valutative di verifica, la previsione di un’anzianità minima di 5 anni per accedere agli incarichi dirigenziali, prevista dall’art. 27, CCNL 8 giugno 2000, non può dirsi illegittima, poiché riproduce la disciplina contenuta nell’art. 15, comma 4, terzo periodo, D.Lgs. n. 502/1992.
Gli enti pubblici non economici come l’AGENAS (al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni non statali) sono tenuti ad adeguarsi ai principi del D.Lgs. n. 165/2001, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
Il caso
Un dirigente amministrativo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) aveva richiesto il riconoscimento di differenze retributive collegate all’incarico di direzione dell’Ufficio “Beni e servizi e patrimonio”, svolto dal 1° aprile 2018 al 30 aprile 2021.
La controversia riguardava 2 distinti periodi:
- per il primo, dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2020, il dirigente rivendicava la retribuzione di posizione minima prevista dall’art. 27, comma 1, lett. b), CCNL della dirigenza SPTA 8 giugno 2000, per la direzione di una struttura semplice. L’interessato sosteneva che l’incarico concretamente svolto fosse stato equiparato a tale posizione dall’accordo di contrattazione integrativa del 15 giugno 2020, recepito da AGENAS con deliberazione n. 154 del 24 giugno 2020. L’Agenzia, tuttavia, aveva successivamente ritenuto inefficace l’accordo, in quanto contrastante con norme imperative, e aveva continuato a corrispondere il trattamento previsto per i dirigenti con meno di 5 anni di anzianità dirigenziale;
- per il secondo periodo, dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, il ricorrente chiedeva, invece, il riconoscimento della retribuzione di posizione di parte fissa prevista dall’art. 89, comma 5, CCNL Funzioni locali del 17 dicembre 2020, applicabile ad AGENAS dal 2021.
La Corte d’Appello aveva respinto entrambe le domande, rilevando, da un lato, che il CCNL SPTA subordinava l’attribuzione di incarichi dirigenziali diversi da quello base al possesso di almeno 5 anni di attività dirigenziale e, dall’altro, che l’incremento della parte fissa previsto dal nuovo CCNL era compensato dalla corrispondente riduzione della componente variabile.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, rigettando il ricorso.
La Corte ha esaminato il rapporto tra legge e contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato: l’art. 2, D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di regolare i rapporti individuali di lavoro, ma stabilisce che essa debba rispettare le disposizioni imperative contenute nello stesso decreto. Inoltre, l’art. 40 delimita le materie affidate alla contrattazione, escludendo, tra l’altro, l’organizzazione degli uffici, le prerogative dirigenziali e il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
Nel caso della dirigenza del SSN opera, tuttavia, la disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. n. 502/1992, il cui art. 15 prevede che gli incarichi di direzione di strutture semplici possano essere attribuiti ai dirigenti con almeno 5 anni di attività e valutazione positiva.
Secondo la Cassazione, l’art. 27, CCNL SPTA, non ha introdotto una disciplina illegittima, ma ha riprodotto proprio tale previsione legislativa. Non è, quindi, possibile sostenere che il CCNL possa intervenire esclusivamente sugli aspetti economici del rapporto, essendo legittimo che esso disciplini anche profili normativi, purché nel rispetto della legge o riprendendone il contenuto.
La regola dei 5 anni è stata inoltre ritenuta applicabile ad AGENAS, che, pur non essendo un’Amministrazione del SSN in senso stretto, nel suo regolamento organizzativo prevedeva l’applicazione del CCNL della dirigenza SPTA. Inoltre, l’AGENAS è funzionalmente collegata al settore sanitario: è sottoposta alla vigilanza ministeriale, svolge compiti di supporto alle attività regionali, valuta costi e rendimenti dei servizi sanitari e contribuisce all’attuazione coordinata del Piano sanitario nazionale.
Anche i contratti collettivi quadro avevano incluso il personale AGENAS nel comparto Sanità.
Pertanto, gli Ermellini hanno escluso che l’Agenzia fosse estranea all’ambito di applicazione della disciplina collettiva.
Sono stati respinti anche gli ulteriori motivi relativi all’accordo integrativo del 15 giugno 2020. In base agli artt. 40 e 45, D.Lgs. n. 165/2001, la contrattazione integrativa non può derogare al CCNL o alla legge, salvo un’espressa autorizzazione e nei limiti previsti dalle fonti superiori. L’art. 40, comma 3-quinquies, infatti, stabilisce la nullità delle clausole decentrate che violino i vincoli posti dalla legge o dalla contrattazione nazionale, che intervengano su materie non delegate o che comportino oneri non previsti dalla programmazione dell’amministrazione. Tali clausole non possono essere applicate e sono sostituite automaticamente dalle disposizioni imperative, secondo gli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.
L’accordo integrativo non poteva, pertanto, validamente equiparare l’ufficio diretto dal dirigente a una struttura semplice, né riconoscere un trattamento economico incompatibile con i requisiti stabiliti dal CCNL e dalla legge. Né assume rilievo il fatto che altri dirigenti di uffici della medesima fascia percepissero una retribuzione più elevata. Il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 45, D.Lgs. n. 165/2001, opera all’interno del sistema di inquadramento definito dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi, ma non consente di mettere in discussione le differenziazioni stabilite dagli accordi collettivi.
Da ultimo, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di riconoscere le differenze retributive sulla base delle mansioni concretamente svolte. L’art. 2103, c.c., relativo all’equivalenza delle mansioni e al trattamento corrispondente alle funzioni esercitate, non si applica infatti ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, in forza dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link


