Chi ha aperto un’impresa nel 2026 in uno dei 29 comuni delle aree interne di Forlì-Cesena e Rimini, oppure è subentrato in un’attività esistente, può chiedere alla Camera di commercio della Romagna un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro, più 1.000 euro se l’impresa è giovanile o femminile. Il bando si chiama Restanza, ha una dotazione di 200.000 euro e funziona a sportello: le domande si inviano su ReStart dalle 10:00 del 24 novembre 2026 alle 13:00 del 29 gennaio 2027, e chi arriva prima con la pratica completa passa prima. Lo prevede il bando Restanza 2026, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 90 del 15 ottobre 2026.
Le linee sono due e non si sommano. La Linea A paga il 60% delle spese di avvio (attrezzature, arredi, software, sito, consulenze e notaio), con una spesa minima di 2.500 euro. La Linea B dà 5.000 euro fissi a chi subentra in un’attività esistente con un conferimento, una cessione, una successione o una donazione, purché ne nasca una nuova impresa. In entrambe conta un requisito che taglia fuori molti: l’impresa deve essere iscritta e attiva nel Registro delle imprese della Romagna dal 1° gennaio 2026.
Al 5 novembre 2026, alle 12:01, la pagina del bando sul sito della Camera conferma le date di apertura e chiusura e non riporta rettifiche né FAQ ufficiali. Qui sotto trovi chi rientra, quanto vale davvero il contributo con i numeri, i tempi reali fino al bonifico e i punti che il bando lascia aperti.
In sintesi: il bando Restanza 2026 della Camera di commercio della Romagna
- Cosa è: un contributo a fondo perduto per avviare un’impresa nelle aree interne (Linea A) o per proseguirne una esistente con un passaggio di mano (Linea B).
- Per chi: micro, piccole e medie imprese iscritte e attive nel Registro delle imprese della Romagna dal 1° gennaio 2026, con sede legale e unità locali in 18 comuni di Forlì-Cesena e 11 di Rimini.
- Quanto: Linea A il 60% delle spese, fino a 5.000 euro, con almeno 2.500 euro di spese; Linea B 5.000 euro fissi; 1.000 euro in più, una sola volta, per le imprese giovanili o femminili.
- Quando: dalle 10:00 del 24 novembre 2026 alle 13:00 del 29 gennaio 2027, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei 200.000 euro.
- Come: domanda telematica su ReStart con firma digitale, anche tramite intermediario; contributi concessi in ordine di arrivo, senza punteggi.
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5.000 euroTetto per domanda, 6.000 con la premialità giovanile o femminile
200.000 euroDotazione iniziale, incrementabile dalla Camera
24/11/2026Apertura dello sportello su ReStart, alle 10:00
| Voce | Cosa prevede il bando | Articolo |
|---|---|---|
| Atto | Bando Restanza, anno 2026, approvato con deliberazione della Giunta della Camera di commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, n. 90 del 15 ottobre 2026 | Intestazione |
| Linee | A) nuove imprese, spese di avvio; B) trasmissione d’impresa e passaggio generazionale, con creazione di una nuova MPMI | Art. 2 c. 1 |
| Contributo | A: 60% delle spese ammissibili fino a 5.000 euro, spesa minima 2.500 euro; B: 5.000 euro una tantum; premialità di 1.000 euro per imprese giovanili o femminili | Art. 3 |
| Dotazione | 200.000 euro, con facoltà di incremento, riapertura o chiusura anticipata | Art. 2 cc. 2 e 3 |
| Chi | MPMI iscritte e attive nel Registro delle imprese della Romagna dal 1° gennaio 2026, con sede legale e unità locali nei 29 comuni elencati | Art. 4 c. 1 |
| Regime | De minimis, Reg. (UE) 2023/2831: al massimo 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni, su base mobile | Art. 5; Reg. (UE) 2023/2831, art. 3 par. 2 |
| Cumulo | Ammesso con altre agevolazioni, senza doppio finanziamento dello stesso costo | Art. 5 c. 4 |
| Selezione | Sportello in ordine cronologico, istruttoria solo formale, nessun punteggio | Art. 9 cc. 1 e 2 |
| Finestra | Dalle 10:00 del 24 novembre 2026 alle 13:00 del 29 gennaio 2027, su ReStart | Art. 8 c. 1 |
| Istruttoria | Entro 120 giorni dalla chiusura del bando se le domande sono meno di 50, più 30 giorni per ogni multiplo di 50 | Art. 9 c. 5 |
| Erogazione | Unica soluzione su richiesta, entro 90 giorni dalla richiesta completa; Linea A dopo il rendiconto delle spese | Art. 10 |
Due linee, una sola domanda: la scelta si fa prima di compilare
Il bando nasce per trattenere attività nei comuni più esposti allo spopolamento (art. 1), e lo fa in due modi diversi. Ogni impresa presenta una domanda su una sola linea; se ne invia più di una, la Camera considera solo la prima formalmente completa in ordine di arrivo (art. 2 c. 4). Non c’è modo di correggere la scelta mandando una seconda domanda: la seconda, semplicemente, non conta.
Linea A: nuove imprese
Contributo pari al 60% delle spese ammissibili, fino a 5.000 euro, con un investimento minimo di 2.500 euro. Si giustifica con preventivi o fatture allegati alla domanda e si rendiconta dopo la concessione (artt. 3 c. 2 e 6).
Linea B: chi subentra
Contributo fisso di 5.000 euro, non legato a spese. Serve un’operazione di subentro conclusa fra il 1° gennaio 2026 e la data della domanda, documentata con gli atti (artt. 3 c. 3 e 7).
La differenza pratica è tutta qui: la Linea A rimborsa una parte di quello che spendi, e quindi impone un programma di spesa, fatture conformi, pagamenti tracciati e un rendiconto; la Linea B premia un atto già fatto. Chi ha rilevato un’azienda con un conferimento e nello stesso tempo ha comprato attrezzature deve scegliere: con 8.333 euro di spese ammissibili o più le due linee danno lo stesso importo, sotto quella cifra la Linea B rende di più.
Chi può partecipare: i 29 comuni e il requisito del 1° gennaio 2026
Dove: sede legale e unità locali nei comuni delle aree interne
L’art. 4 c. 1 lett. e chiede di avere «sede legale e unità locali» in uno di questi comuni:
| Provincia | Comuni ammessi | Numero |
|---|---|---|
| Forlì-Cesena | Bagno di Romagna, Borghi, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto | 18 |
| Rimini | Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio | 11 |
Il testo usa la congiunzione «e»: sede legale e unità locali. Un’impresa con sede a Cesena e un punto vendita a Bagno di Romagna, letto il bando alla lettera, resta fuori. Il modulo di domanda parla invece di sede legale e unità locale «in uno dei Comuni», al singolare, e non chiarisce il caso di un’impresa che ha la sede in un comune dell’elenco e un’altra unità locale fuori. Se è la tua situazione, chiedi conferma scritta all’Ufficio Promozione prima di inviare.
Quando: iscritta e attiva dal 1° gennaio 2026, per entrambe le linee
L’impresa deve essere regolarmente costituita, iscritta e «attiva» nel Registro delle imprese della Camera della Romagna a partire dal 1° gennaio 2026 (art. 4 c. 1 lett. b). Il requisito vale per la Linea A e per la Linea B. Una ditta iscritta a dicembre 2025 non rientra, anche se ha iniziato a lavorare solo a febbraio; e non basta aprire nel 2026 una nuova unità locale in uno dei 29 comuni se l’impresa era iscritta prima.
Attenzione alla Linea B con le quote. Il bando ammette la cessione di quote di una società che porta a una «nuova configurazione societaria» e la successione nelle quote (art. 7 c. 2 lett. b e c). Ma una società di cui si comprano le quote, di solito, è iscritta da anni, mentre l’art. 4 chiede l’iscrizione dal 1° gennaio 2026 e l’art. 2 parla di «creazione di nuova» impresa. Il testo non scioglie il conflitto e non ci sono FAQ ufficiali: prima di contare su quei 5.000 euro fatti confermare per iscritto dalla Camera che la tua operazione rientra.
Gli altri requisiti, che valgono fino alla liquidazione
- Dimensione: micro, piccola o media impresa secondo la Raccomandazione 2003/361/CE (art. 4 c. 1 lett. a).
- Diritto annuale in regola, anche dopo una regolarizzazione (lett. c).
- Nessuna fornitura di servizi in corso con la Camera della Romagna ai sensi dell’art. 4 c. 6 del DL 95/2012; il divieto non riguarda le imprese individuali (lett. d e nota 4).
- Nessuna procedura concorsuale liquidatoria o estintiva equivalente secondo il Codice della crisi (lett. f).
- Capienza de minimis: il contributo non deve far superare i massimali (lett. g).
- Nessuna causa di esclusione dell’art. 9 del Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025): interdittiva o divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, condanne definitive di legali rappresentanti o amministratori per reati che escludono dagli appalti, DURC irregolare (il documento unico di regolarità contributiva), decadenza per delocalizzazione o cessazione ancora nel periodo di esclusione, revoca per dichiarazione mendace da meno di due anni, mancata polizza contro i rischi catastrofali dell’art. 1 c. 101 L. 213/2023 (art. 4 c. 2).
Tutti si posseggono alla domanda; quelli dalla lettera b alla f e le cause di esclusione vanno mantenuti fino al provvedimento di liquidazione (art. 4 c. 3). Se al momento del pagamento il DURC segnala un’inadempienza, la Camera trattiene l’importo corrispondente e lo versa agli enti (art. 10 c. 5).
Settori: quasi tutti
Sono ammessi tutti i settori previsti dai regolamenti de minimis, comprese le imprese agricole con il de minimis agricolo; restano escluse la pesca e l’acquacoltura (art. 4 c. 1 e nota 2). Il bando non fissa codici ATECO.
Quanto si ottiene: il 60%, il tetto e la premialità con i numeri
Nella Linea A il contributo è il 60% delle spese ammissibili, IVA esclusa, fino a 5.000 euro; la soglia dei 2.500 euro riguarda la spesa, non il contributo (art. 3 c. 2). Il tetto si tocca con 8.333,33 euro di spese (5.000 diviso 0,60): ogni euro speso oltre quella cifra non aumenta il contributo, perché a consuntivo il calcolo si rifà sulle spese effettive e spese maggiori non portano un importo maggiore (art. 6 c. 9).
Calcolo nostro, sulle regole dell’art. 3. La cassa da anticipare include l’IVA al 22%, che il bando esclude dalle spese ammissibili (art. 6 c. 3): chi la detrae la recupera con la liquidazione IVA, chi non la detrae (per esempio un forfettario) la sostiene per intero.
| Spese ammissibili, IVA esclusa | Contributo base | Con premialità | Copertura dell’imponibile | Cassa da anticipare con IVA al 22% |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 euro (minimo) | 1.500 euro | 2.500 euro | 60%, oppure 100% con premialità | 3.050 euro |
| 5.000 euro | 3.000 euro | 4.000 euro | 60%, oppure 80% | 6.100 euro |
| 8.333,33 euro (tetto) | 5.000 euro | 6.000 euro | 60%, oppure 72% | 10.166,67 euro |
| 12.000 euro | 5.000 euro | 6.000 euro | 41,7%, oppure 50% | 14.640 euro |
Il caso che sorprende è il primo: un’impresa giovanile o femminile che spende il minimo, 2.500 euro, può vedersi coprire l’intero imponibile, perché la premialità si aggiunge sopra il 60% (art. 3 c. 2, «senza considerare eventuali premialità»). Il bando però non dice che cosa succede se in fase di rendiconto le spese effettive scendono sotto i 2.500 euro, né se la premialità resta intera quando il contributo si riduce: chi progetta un programma al limite della soglia si tiene un margine.
Un esempio di fantasia, costruito sulle regole del bando: una titolare di 29 anni apre a marzo 2026 un laboratorio a Novafeltria e compra attrezzature e arredi per 7.000 euro più IVA. Il 60% fa 4.200 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro di premialità: 5.200 euro. Se avesse compiuto 35 anni il giorno prima della domanda, la premialità sparirebbe: per il bando è giovane chi alla data di presentazione non ha ancora compiuto 35 anni, cioè fino a 34 anni e 364 giorni (nota 1).
Nella Linea B l’importo è fisso: 5.000 euro, 6.000 con la premialità. Un altro esempio di fantasia: un figlio di 31 anni che riceve in donazione la bottega di famiglia a Sarsina e la prosegue come nuova impresa individuale iscritta nel 2026 può chiedere 6.000 euro senza presentare fatture.
Impresa giovanile o femminile: le soglie esatte
| Forma | Giovanile (fra 18 anni e 35 non compiuti) | Femminile |
|---|---|---|
| Impresa individuale | Titolare giovane | Titolare donna |
| Società di persone | Almeno il 51% dei soci o il 51% delle quote a giovani | Almeno il 60% dei soci donne |
| Società di capitali | Almeno il 51% dell’organo amministrativo o il 51% del capitale a giovani | Almeno 2/3 di quote o azioni a donne e, insieme, organo amministrativo per almeno 2/3 di donne |
Il requisito si guarda alla data della domanda e la premialità spetta una sola volta, anche se l’impresa è giovanile e femminile insieme. Le società che hanno fra i soci un’altra società, una cooperativa o un consorzio non sono mai giovanili né femminili (art. 3 c. 5).
Quante domande coprono i 200.000 euro
Se ogni domanda prendesse il massimo, i 200.000 euro basterebbero per 33 contributi da 6.000 euro o 40 da 5.000: è un massimo teorico a contributo pieno, calcolo nostro, non il numero di domande che saranno finanziate. Nella Linea A il contributo può scendere fino a 1.500 euro, e con domande tutte al minimo la dotazione ne coprirebbe fino a 133. Il conto vale alla dotazione iniziale: la Camera può aumentarla (art. 2 c. 3), e se i fondi finiscono l’ultima domanda utile riceve solo la parte che resta (art. 9 c. 7).
Spese ammesse ed escluse nella Linea A
| Ammesse (art. 6 c. 2) | Escluse (art. 6 c. 3) |
|---|---|
| Beni strumentali, macchinari, attrezzature e arredi necessari all’attività caratteristica | Tutto ciò che riguarda l’immobile: acquisto di fabbricati e terreni, affitti, utenze, opere murarie |
| Parcelle notarili e consulenze per l’avvio, per esempio il business plan | Adeguamenti a norme di legge; smartphone e tablet, perché di uso promiscuo |
| Software gestionale, professionale e applicazioni aziendali | Trasporto, vitto e alloggio; commissioni, consegna, materiali di consumo, garanzie |
| Sito internet aziendale e interventi di cybersicurezza | Scorte e beni o servizi che sono l’oggetto dell’attività; IVA e ogni tributo |
Pesano anche le esclusioni sui fornitori: non valgono le fatture del legale rappresentante, dei componenti degli organi societari e dei loro coniugi, né quelle di società controllate, collegate o con soci, amministratori o procuratori in comune (art. 6 c. 3). Il genitore che vende al figlio l’attrezzatura della sua vecchia ditta, se siede nell’organo amministrativo della nuova impresa, non genera una spesa ammissibile.
Le regole formali sono quelle che fanno saltare le pratiche:
- Preventivi o fatture allegati alla domanda, intestati all’impresa, in euro e in italiano, con le singole voci di costo, non anteriori al 1° gennaio 2026; i preventivi su carta intestata di fornitori abilitati, mai autopreventivi (art. 6 c. 4).
- Fatture dal 1° gennaio 2026 e non oltre 120 giorni dal provvedimento di concessione, che è il termine massimo per finire (art. 6 c. 7 lett. c).
- Pagamenti tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile, ricevuta bancaria, carta) da conti intestati all’impresa; i contanti non sono mai accettati (lett. d).
- Contabilità separata o una codifica contabile che isoli le spese del progetto (lett. e).
Consiglio operativo. Le spese già sostenute nel 2026 valgono, ma il CUP (il codice unico di progetto che la Camera comunica dopo la concessione) va riportato su tutte le fatture rendicontate. Per quelle emesse prima di averlo il bando rinvia al servizio di integrazione del CUP nell’area Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (nota 10, provvedimento n. 563301/2025): segna fin d’ora quali fatture andranno integrate, e se paghi un fornitore prima della concessione fallo con bonifico dal conto dell’impresa, mai dal conto personale del titolare.
Linea B: quali passaggi di mano rientrano
L’art. 7 c. 2 elenca le operazioni ammesse, concluse dopo il 1° gennaio 2026 ed entro la data della domanda; fa fede la data dell’atto che comporta il subentro (art. 7 c. 3):
- conferimento d’azienda in una nuova impresa individuale o in una società;
- cessione di quote di società di persone o di capitali con un riassetto effettivo della compagine (con il limite visto sopra sull’iscrizione dal 2026);
- successione ereditaria che trasmette l’azienda o le quote a una nuova compagine di eredi;
- cessione d’azienda a titolo oneroso con nascita di una nuova impresa;
- donazione d’azienda o patto di famiglia;
- altre trasmissioni documentabili dal Registro delle imprese, per esempio una scissione.
L’affitto d’azienda è escluso in modo espresso (art. 7 c. 2 lett. d). È una formula molto usata per provare un subentro senza comprare subito, ed è proprio quella che il bando non paga: se la trattativa è ancora aperta, il bando spinge verso la cessione o il conferimento. Alla scheda di trasmissione si allegano gli atti, con notaio, data, repertorio e protocollo di deposito al Registro delle imprese (art. 7 c. 4).
Come si presenta la domanda su ReStart
- Accesso: piattaforma ReStart di InfoCamere, con SPID, CNS o CIE; la domanda può inviarla anche un intermediario (art. 8 cc. 1 e 2, nota 8).
- Modulo di domanda camerale, compilato in ogni parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante; vi si indica il regolamento de minimis e si dichiara l’impresa unica (art. 8 c. 3 lett. a).
- Scheda della linea: 2A per le nuove imprese, con l’elenco delle spese e i luoghi dove stanno i beni; 2B per la trasmissione d’impresa, firmata digitalmente (lett. b).
- Documenti della linea: preventivi o fatture per la A, atti per la B (lett. c).
- Riepilogo generato da ReStart, firmato digitalmente dal titolare, dal legale rappresentante o dall’intermediario (lett. d).
- Bollo da 16 euro: numero della marca nel modulo e scansione della marca annullata, oppure F24 quietanzato; l’originale si conserva cinque anni (art. 8 c. 5, nota 9, modulo).
I quattro documenti delle lettere da a) a d) sono richiesti a pena di inammissibilità: se ne manca uno, il soccorso istruttorio non lo recupera (artt. 8 c. 3 e 9 c. 3). Il soccorso, con 15 giorni per rispondere, serve solo a chiarire o integrare quello che c’è già. Domande inviate prima delle 10:00 del 24 novembre o dopo le 13:00 del 29 gennaio sono escluse in automatico, e nessun altro canale è ammesso (art. 8 c. 2). Tutte le comunicazioni arrivano via PEC all’indirizzo registrato al Registro delle imprese: una casella piena o scaduta è un problema dell’impresa, non della Camera (art. 8 cc. 6 e 7).
Perché conviene essere pronti la mattina del 24 novembre
Non ci sono punteggi: l’istruttoria verifica solo completezza e requisiti (art. 9 c. 2) e i contributi vanno in ordine di presentazione (art. 9 c. 1). Il criterio che decide è l’ora di invio della domanda formalmente completa. Con una dotazione che a contributo pieno copre 33 o 40 imprese, chi arriva a gennaio rischia di trovare i fondi già finiti; l’esaurimento viene comunicato sul sito della Camera e su Incentivi.gov.it (art. 8 c. 4). Per la Linea A significa avere in mano a metà novembre i preventivi definitivi; per la Linea B, l’atto già stipulato e depositato.
Dalla domanda al bonifico: i tempi reali
Il dettaglio che cambia i conti è la decorrenza dell’istruttoria: i 120 giorni partono dalla chiusura del bando, non dalla domanda (art. 9 c. 5). Chi invia il 24 novembre 2026 può quindi aspettare la concessione fino a fine primavera 2027: con meno di 50 domande il termine massimo scade il 29 maggio 2027. Prima della concessione la Camera acquisisce d’ufficio DURC e certificato del casellario giudiziale (art. 9 c. 4) e registra l’aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, l’RNA (art. 9 c. 6).
| Passaggio | Regola | Data di riferimento, calcolo nostro con meno di 50 domande e senza sospensioni |
|---|---|---|
| Chiusura dello sportello | Art. 8 c. 1 | 29 gennaio 2027, ore 13:00 |
| Concessione | 120 giorni dalla chiusura (150 da 50 a 99 domande), sospesi durante le integrazioni | 29 maggio 2027 (28 giugno 2027 da 50 a 99 domande) |
| Linea A: ultima fattura | 120 giorni dalla concessione | 26 settembre 2027 |
| Linea A: richiesta di erogazione | 30 giorni dall’ultimazione | 26 ottobre 2027 |
| Linea B: richiesta di erogazione | 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità | 28 giugno 2027 |
| Pagamento | 90 giorni dalla richiesta completa | 24 gennaio 2028 (Linea A), 26 settembre 2027 (Linea B) |
Sono termini massimi, e si sospendono se la Camera chiede integrazioni: la Camera può chiudere prima, e un’impresa che ha già fatturato e pagato tutto può rendicontare subito dopo la concessione. Ma il contributo arriva sempre dopo la spesa, mai come anticipo: va finanziato con mezzi propri o con un fido per diversi mesi.
Dopo la concessione: rendiconto, controlli, vincoli e revoca
Le istruzioni di rendicontazione arrivano via PEC con la comunicazione di ammissione (art. 10 c. 2). Per la Linea A si caricano su ReStart il modulo di rendicontazione come dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le fatture in PDF scaricate dallo SdI, quietanzate e con il CUP, e la prova bancaria dei pagamenti (art. 10 c. 3). Per la Linea B basta la richiesta entro 30 giorni dall’ammissibilità (art. 10 c. 4). Prima di pagare la Camera ricontrolla il DURC e, sopra la soglia di legge, fa la verifica dell’art. 48-bis DPR 602/1973 sulle cartelle non pagate (art. 10 c. 5). Restano possibili controlli a campione e sopralluoghi (art. 12).
Il contributo è revocato, fra l’altro, se il programma non si realizza, se i beni agevolati vengono venduti, ceduti o distratti prima di tre anni dal completamento dell’investimento, se l’impresa delocalizza o finisce in una procedura liquidatoria, se si sfora il cumulo o si finanzia due volte lo stesso costo, se si rifiutano i controlli (art. 11 c. 1). La revoca impone di restituire tutto l’erogato con le maggiorazioni dell’art. 17 c. 4 del Codice degli incentivi, e la Camera recupera a ruolo le somme non restituite (art. 11 cc. 2, 3 e 4).
Tre anni con i beni. Il vincolo dell’art. 11 c. 1 lett. c parte dal completamento dell’investimento, quindi per chi finisce nel 2027 arriva al 2030. Chi chiude l’attività o vende l’attrezzatura prima rischia di restituire il contributo intero, non la quota residua. Il bando non chiarisce come il vincolo si applichi alla Linea B, che non finanzia beni.
Come si tassa e come si contabilizza il contributo
Il bando non dice nulla sul trattamento fiscale, e il punto va pianificato prima, perché le due linee si comportano in modo diverso.
- Linea B, 5.000 o 6.000 euro fissi: non è legato a beni né a costi specifici. Per nostra lettura è un provento a titolo di contributo che concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è incassato (art. 88 c. 3 lett. b del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi, che dal 1° gennaio 2027 diventa l’art. 97 c. 3 lett. b del nuovo testo unico, D.Lgs. 117/2026, con lo stesso contenuto): con il pagamento atteso nel 2027, è nel reddito 2027.
- Linea A, quota riferita a beni ammortizzabili (attrezzature, macchinari, arredi, software capitalizzato): lo stesso art. 88 c. 3 lett. b esclude dalle sopravvenienze i contributi per l’acquisto di beni ammortizzabili. In bilancio il contributo segue il bene, a riduzione del costo oppure con un risconto passivo rilasciato insieme agli ammortamenti, e concorre al reddito un po’ per volta, lungo la vita utile del bene.
- Linea A, quota riferita a costi dell’esercizio (consulenze, business plan, un sito non capitalizzato): per nostra lettura è un contributo in conto esercizio, che concorre al reddito come ricavo dell’esercizio di competenza (art. 85 c. 1 lett. h del TUIR).
Una domanda di Linea A che mescola attrezzature e consulenze va quindi divisa in proporzione fra le due quote. Due punti restano da chiarire: il bando non ne parla, ma la Camera, come ente pubblico, è tenuta per legge a trattenere il 4% a titolo di acconto sui contributi alle imprese diversi da quelli per l’acquisto di beni strumentali (art. 28 c. 2 DPR 600/1973, dal 1° gennaio 2027 art. 43 c. 2 D.Lgs. 33/2025): per nostra lettura sulla Linea B e sulla quota di Linea A che copre consulenze e servizi, non su quella per i beni strumentali (Agenzia delle Entrate, risposta n. 6/2024). Il trattamento ai fini IRAP dipende dalla forma giuridica e dal regime contabile. Le regole comuni, forma per forma, le trovi nella nostra guida su come si tassano IRES, IRAP e ritenuta sui contributi a fondo perduto; per il caso concreto la conferma la dà chi tiene la contabilità dell’impresa.
De minimis, cumulo e Registro nazionale degli aiuti
Il contributo è un aiuto de minimis: un aiuto di piccolo importo che ogni impresa unica (l’insieme delle imprese collegate per controllo) può ricevere fino a 300.000 euro nell’arco di tre anni, su base mobile (Reg. UE 2023/2831, art. 3 par. 2). Nel modulo di domanda si indica il regolamento de minimis applicabile e si dichiara la composizione dell’impresa unica. Per una nuova impresa il plafond è quasi sempre libero, ma conta anche quello delle imprese collegate: se il socio di maggioranza controlla un’altra società che ha già ricevuto aiuti, il conto si fa insieme. Se il contributo farebbe superare il massimale, viene ridotto (art. 5 c. 3). Il metodo di calcolo lo spieghiamo nella guida al calcolo del plafond de minimis e del cumulo con altri incentivi.
Il cumulo con altre agevolazioni, anche aiuti di Stato, è ammesso nei limiti delle rispettive regole, purché lo stesso costo non sia finanziato due volte (art. 5 c. 4). In pratica: un’attrezzatura pagata con Restanza non si porta anche in un altro bando per la parte già coperta. La Camera registra l’aiuto nell’RNA prima della concessione (art. 9 c. 6), e la visura aiuti dell’RNA è il posto dove controllare in anticipo il plafond già usato.
Quello che il bando non chiarisce
- Cessione di quote e successione nelle quote in società iscritte prima del 2026: ammesse dall’art. 7, apparentemente escluse dall’art. 4.
- Unità locali fuori dai 29 comuni: il bando dice «sede legale e unità locali», il modulo «sede legale e unità locale» in uno dei comuni.
- Spese che a consuntivo scendono sotto i 2.500 euro: il bando ricalcola il contributo sulle spese effettive, ma non dice se sotto la soglia minima la domanda decade.
- Graduatoria: l’art. 9 c. 6 parla di domande «in posizione utile in graduatoria», mentre l’art. 9 c. 1 fissa l’ordine cronologico. Per noi vale l’ordine di arrivo, ma il termine non è coerente.
- Ritenuta del 4%: il bando non dice come la Camera ripartirà fra quota per beni strumentali (senza ritenuta) e resto (con ritenuta).
Per tutti questi casi il canale è l’Ufficio Promozione e sviluppo imprese e territorio: [email protected], telefono 0541 363886 (art. 13 c. 4). Una risposta scritta, conservata nel fascicolo, vale più di qualsiasi interpretazione.
Gli errori che fanno perdere il contributo
| Errore | Effetto | Si rimedia? |
|---|---|---|
| Impresa iscritta prima del 1° gennaio 2026 | Esclusa da entrambe le linee | No |
| Domanda senza preventivi o atti, o senza riepilogo ReStart firmato | Inammissibile | No: non è sanabile col soccorso istruttorio |
| Subentro con affitto d’azienda | Fuori dalla Linea B | Solo con un’altra operazione conclusa prima della domanda |
| Fatture di soci, amministratori, coniugi o società collegate | Spesa non ammessa, contributo ridotto | Solo cambiando fornitore |
| Pagamento in contanti o da conto personale | Spesa non ammessa | No, per quella spesa |
| Fatture rendicontate senza CUP | Spesa non ammissibile | Sì, con l’integrazione nell’area Fatture e Corrispettivi |
| PEC non attiva | Richieste di integrazione perse, termini che scadono | Dipende da quando te ne accorgi |
| Beni venduti prima di tre anni | Revoca e restituzione con maggiorazioni | No |
Se Restanza non fa per te
Per chi avvia in Emilia-Romagna fuori da questi 29 comuni, o con un progetto oltre gli 8.333 euro di spese ammissibili, la nostra panoramica dei finanziamenti per startup in Emilia-Romagna mette in fila le misure regionali e nazionali, e il Fondo StartER della Regione è un’altra misura regionale per chi avvia in Emilia-Romagna. Chi apre nei comuni montani e deve assumere può guardare i contributi regionali per chi assume nella montagna e nelle aree interne dell’Emilia-Romagna, che coprono in parte gli stessi territori. Le Camere di commercio hanno poi altre linee di contributi: le spieghiamo nella guida su come funzionano i voucher camerali e come si chiedono. Per le altre finestre aperte c’è il nostro elenco dei bandi a fondo perduto con le date di apertura e chiusura.
Domande frequenti sul bando Restanza
Ho aperto la partita IVA nel 2025 ma l’attività è partita nel 2026: posso partecipare?
Conta l’iscrizione al Registro delle imprese della Romagna, che deve essere avvenuta dal 1° gennaio 2026 (art. 4 c. 1 lett. b). Un’impresa iscritta nel 2025 resta fuori anche se ha cominciato a lavorare dopo; se il tuo caso è dubbio, per esempio un’iscrizione inattiva poi attivata, chiedi alla Camera.
Posso usare il contributo per l’affitto o per sistemare il locale?
No. Il bando esclude tutte le spese legate all’immobile, quindi affitti, utenze, opere murarie e acquisto di fabbricati, e anche gli adeguamenti a norme di legge (art. 6 c. 3).
Le fatture che ho già pagato nel 2026 valgono?
Sì, se sono dal 1° gennaio 2026, intestate all’impresa, pagate con strumenti tracciabili da un conto dell’impresa e allegate alla domanda. Dopo la concessione andranno integrate con il CUP tramite il servizio dell’Agenzia delle Entrate (art. 6 cc. 4 e 7, nota 10).
Prendo in affitto l’azienda di mio zio: rientro nella Linea B?
No. L’affitto d’azienda è escluso in modo espresso (art. 7 c. 2 lett. d). Rientrano invece la cessione, il conferimento, la donazione, il patto di famiglia e la successione, se ne nasce una nuova impresa iscritta dal 2026.
Posso chiedere la Linea A e la Linea B insieme?
No. Una domanda per impresa, su una sola linea; se ne invii due conta solo la prima formalmente completa (art. 2 c. 4).
Ho 35 anni compiuti da un mese: ho diritto alla premialità giovanile?
No. Per il bando è giovane chi alla data della domanda non ha ancora compiuto 35 anni (nota 1). Se l’impresa è femminile, la premialità di 1.000 euro spetta comunque, una sola volta.
Il contributo Restanza si tassa?
Di regola sì. Per nostra lettura, il contributo fisso della Linea B entra nel reddito dell’anno di incasso (art. 88 c. 3 lett. b TUIR); nella Linea A la quota che copre beni ammortizzabili segue il bene e si tassa lungo gli ammortamenti, quella su consulenze e costi d’esercizio è un ricavo dell’esercizio (art. 85 c. 1 lett. h TUIR). Se sei in regime forfettario le regole sono diverse: chiedi al commercialista. Al pagamento la Camera trattiene per legge il 4% sulla parte che non finanzia beni strumentali, come acconto delle imposte.
Restanza si cumula con altri aiuti?
Sì, anche con altri aiuti di Stato, purché lo stesso costo non sia finanziato due volte (art. 5 c. 4). Gli altri aiuti de minimis dell’impresa unica contano nello stesso tetto di 300.000 euro nell’arco di tre anni (per le imprese non agricole).
Quando arrivano i soldi?
Dopo la concessione, che arriva entro 120 giorni dalla chiusura del 29 gennaio 2027 se le domande sono meno di 50, e dopo la richiesta di erogazione: la Camera paga entro 90 giorni dalla richiesta completa (artt. 9 c. 5 e 10 c. 7). Nella Linea A, con meno di 50 domande e senza integrazioni, il bonifico arriva entro gennaio 2028 (calcolo nostro).
Posso far presentare la domanda al mio consulente?
Sì. La domanda può essere trasmessa da un intermediario su ReStart, che firma digitalmente il riepilogo; modulo e scheda della linea restano firmati dal legale rappresentante dell’impresa (art. 8 cc. 2 e 3).
Come procedere con il bando Restanza
- Controlla data di iscrizione e comuni in visura: iscrizione dal 1° gennaio 2026, sede legale e unità locali nei 29 comuni.
- Scegli la linea: sotto gli 8.333 euro di spese ammissibili, se hai anche un subentro, la Linea B rende di più.
- Raccogli i documenti entro metà novembre: preventivi definitivi o fatture (Linea A), atti stipulati e depositati (Linea B), firma digitale, PEC attiva, marca da bollo da 16 euro.
- Verifica il plafond de minimis dell’impresa unica sulla visura dell’RNA.
- Invia su ReStart dalle 10:00 del 24 novembre 2026, con tutti gli allegati obbligatori.
- Dopo la concessione integra le fatture col CUP, finisci le spese entro 120 giorni e chiedi l’erogazione entro i 30 successivi.
Hai aperto o rilevato un’impresa nelle aree interne della Romagna? Compila il form in alto: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo, controlliamo con te iscrizione, comuni e linea più conveniente e prepariamo i documenti per l’apertura del 24 novembre 2026.
Fonti: Bando Restanza 2026 della Camera di commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 90 del 15 ottobre 2026 (PDF); pagina ufficiale del bando Restanza, con il modulo di domanda e le schede 2A e 2B; D.Lgs. 184/2025 (Codice degli incentivi); Reg. (UE) 2023/2831; Raccomandazione 2003/361/CE; TUIR, artt. 85 e 88 (dal 2027 art. 97 del D.Lgs. 117/2026); DPR 600/1973, art. 28 (dal 2027 art. 43 del D.Lgs. 33/2025). Bando, moduli e pagina verificati il 5 novembre 2026.
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