La manovra proroga la tassa ridotta sugli aumenti contrattuali, ma esclude quelli decorrenti dal 2024 e vieta di sommare due rinnovi. Confermati il 15% su turni e notturni e gli sgravi per le assunzioni.
Gli aumenti di stipendio che derivano dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali (Ccnl) restano tassati al 5% anche nel 2027. Lo prevede l’articolo 6 del Ddl di Bilancio, che proroga l’imposta sostitutiva per i dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente fino a 33mila euro nel 2026. La proroga ha però due novità. Restano fuori gli aumenti di contratti firmati e decorrenti nel 2024. E se lo stesso contratto viene rinnovato due volte, i due aumenti non si sommano: lo sconto si applica pro quota, mese per mese. Il Ddl proroga anche gli esoneri contributivi per chi assume donne, giovani e lavoratori nella Zes unica, estende il bonus stabilizzazioni, conferma la tassa al 15% su notturni, festivi e turni per chi guadagna fino a 40mila euro e il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del turismo. Restano infine esenti per metà, fino a 1.500 euro, i dividendi delle azioni date ai dipendenti al posto dei premi di risultato.
Come funziona il 5% sugli aumenti contrattuali nel 2027?
Di regola, ogni aumento di stipendio si somma al resto della retribuzione e viene tassato con l’Irpef ordinaria, all’aliquota più alta del lavoratore: per chi ha un reddito sopra i 28mila euro, il 33%. Con l’imposta sostitutiva l’aumento derivante dal rinnovo del contratto collettivo viene tassato a parte, con un’aliquota fissa del 5%, senza addizionali.
Per il 2026 la misura era stata introdotta dall’art. 1, comma 7, della legge 199/2025, la legge di Bilancio 2026, per gli aumenti dei contratti firmati tra il 2024 e il 2026. L’art. 6 del Ddl la proroga per gli aumenti erogati nel 2027, a tre condizioni:
- il contratto deve essere stato sottoscritto tra il 2024 e il 2027;
- l’aumento deve decorrere tra il 2025 e il 2027;
- il lavoratore deve essere un dipendente del settore privato con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33mila euro nel 2026.
Una magazziniera con un reddito di 30mila euro nel 2026 ottiene, con il rinnovo del contratto firmato nel 2026, un aumento di 100 euro lordi al mese, 1.300 euro su tredici mensilità nel 2027. Con l’Irpef ordinaria al 33% pagherebbe 429 euro su quell’aumento. Con l’imposta sostitutiva del 5% ne paga 65.
Quali rinnovi restano esclusi dall’agevolazione?
La novità principale è la precisazione sulla decorrenza. Nel 2027 non saranno più agevolati gli aumenti derivanti da contratti sottoscritti e decorrenti nel 2024. Conta, quindi, non solo quando il contratto è stato firmato, ma anche da quando l’aumento si applica.
Il contratto di un settore è stato firmato nel marzo 2024 e prevede un aumento che decorre dallo stesso mese. Nel 2026 quell’aumento poteva essere tassato al 5%. Nel 2027 no: torna all’Irpef ordinaria. Se invece un contratto firmato nel 2024 prevede un aumento che decorre dal 2025, l’agevolazione resta.
Cosa succede se il contratto viene rinnovato due volte?
Può accadere che un contratto già rinnovato, con aumenti decorrenti nel 2025 o nel 2026, venga rinnovato di nuovo nel 2027, con un ulteriore aumento. In questo caso i due aumenti non sono cumulabili ai fini della tassazione agevolata. L’aliquota del 5% si applica pro quota, in base ai mesi in cui si applica ciascuno dei due rinnovi.
Un operaio riceve dal 2025, per un primo rinnovo, un aumento di 80 euro al mese. A luglio 2027 il contratto viene rinnovato di nuovo, con un ulteriore aumento di 60 euro. Nel 2027 non potrà tassare al 5% l’intero importo di 140 euro al mese per tutti i mesi: l’agevolazione si ripartisce tra i due rinnovi in base ai mesi di applicazione di ciascuno.
Quali sgravi restano per chi assume nel 2027?
Il Ddl modifica il decreto legge 62/2026 e proroga gli esoneri contributivi che quel decreto prevede per alcune assunzioni: quelle di donne, quelle di giovani e quelle effettuate da aziende con al massimo dieci dipendenti nell’area della Zes unica, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Gli esoneri riducono i contributi che il datore di lavoro deve versare all’Inps per i nuovi assunti.
Con la manovra gli sgravi spetteranno anche per le assunzioni del 2027. Requisiti e regole restano invariati, compreso l’obbligo di rispettare il salario giusto come definito dall’art. 7 dello stesso decreto 62/2026.
Gli esoneri contributivi si possono affiancare alla super deduzione del costo del lavoro, che riduce invece le imposte sul reddito dell’impresa.
Cosa cambia per il bonus stabilizzazioni dei contratti a termine?
Il bonus stabilizzazioni premia il datore di lavoro che trasforma un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato. Oggi il d.l. 62/2026 lo riconosce per i contratti a termine sottoscritti entro il 30 aprile 2026.
Il Ddl aggiunge un nuovo comma 2-bis all’art. 4 del decreto. Il bonus varrà anche per le trasformazioni effettuate nel 2027 di contratti a termine stipulati tra il 1° maggio e il 30 novembre 2026.
C’è però un punto da chiarire. Il comma 2, che regola le trasformazioni del 2026, richiede che il lavoratore non sia mai stato assunto a tempo indeterminato, non sia un dirigente e abbia meno di 35 anni. Il nuovo comma 2-bis, per ora, non riporta questi requisiti. La relazione tecnica cita solo quello dell’età sotto i 35 anni. Il testo definitivo dovrà chiarire se valgono anche per le stabilizzazioni del 2027.
Un’azienda assume a giugno 2026 un ragazzo di 27 anni con un contratto a termine di dodici mesi. Se a marzo 2027 lo trasforma a tempo indeterminato, potrà ottenere il bonus stabilizzazioni grazie alla proroga.
Quanto si paga su notturni, festivi e turni?
Il Ddl estende al 2027, sostituendo la parte corrispondente della legge di Bilancio 2026, l’imposta sostitutiva del 15%sulle somme fino a 1.500 euro l’anno pagate a titolo di:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, secondo il d.lgs. 66/2003 e i contratti collettivi;
- maggiorazioni e indennità per il lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale indicati dai contratti collettivi;
- indennità di turno e altri compensi collegati al lavoro a turni previsti dai contratti collettivi.
L’agevolazione spetta ai dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro non superiore a 40mila euro nell’anno precedente.
Un infermiere di una clinica privata, con un reddito di 35mila euro nel 2026, riceve nel 2027 indennità per i turni di notte pari a 1.200 euro. Con l’imposta al 15% paga 180 euro. Con l’Irpef ordinaria al 33% ne pagherebbe 396.
Cosa cambia per turismo e strutture termali?
La tassa al 15% su notturni, festivi e turni non si applica ai dipendenti dei settori turistico, ricettivo e termale. Per loro il Ddl ripropone, modificando la legge di Bilancio 2026, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e per il lavoro straordinario nei giorni festivi, nel periodo da gennaio a settembre 2027.
Il meccanismo è diverso. Non si tratta di una tassa ridotta, ma di una somma in più riconosciuta in busta paga, calcolata sulla retribuzione per quelle prestazioni.
Un cameriere di un albergo al mare lavora nei festivi e di notte tra giugno e settembre 2027, con 2mila euro lordi di retribuzione per quelle ore. Il trattamento integrativo speciale gli riconosce 300 euro in più, il 15% di quella somma.
Come sono tassati i dividendi delle azioni ai dipendenti?
Alcune aziende, invece di pagare in denaro il premio di risultato, assegnano ai dipendenti azioni della società. Quelle azioni danno diritto ai dividendi, cioè alla parte degli utili distribuita ai soci, che normalmente sono tassati al 26%.
Anche nel 2027, come nel 2025 e nel 2026, i dividendi derivanti da azioni attribuite ai dipendenti al posto dei premi di risultato saranno esenti per il 50%, per un importo non superiore a 1.500 euro.
Una dipendente ha ricevuto azioni della propria azienda al posto del premio di risultato e incassa nel 2027 un dividendo di 1.000 euro. La metà è esente: le tasse si pagano solo su 500 euro, cioè 130 euro invece di 260.
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