#Finsubito news – Incentivi fiscali per chi investe in startup innovative – Studio Canino


Chi apporta capitale a una start-up innovativa può beneficiare di agevolazioni fiscali previste dal D.L. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0, convertito dalla L. 221/2012). Gli strumenti sono tre: la detrazione IRPEF del 30% e la deduzione IRES del 30% del regime ordinario (art. 29) e la detrazione IRPEF del 65% in regime de minimis (art. 29-bis).

Le tre misure differiscono per destinatari, misura del beneficio e adempimenti, e sono state modificate in modo significativo dalla L. 28 ottobre 2024, n. 162 e dalla L. 16 dicembre 2024, n. 193. Per i requisiti che la società deve possedere per qualificarsi come start-up innovativa rinviamo al nostro focus Requisiti Start-up innovative.

Detrazione IRPEF 30% (regime ordinario)

L’art. 29 del D.L. 179/2012 riconosce alle persone fisiche una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di start-up innovative. L’investimento massimo agevolabile è di 1.000.000 di euro per periodo d’imposta, con un risparmio massimo di 300.000 euro.

Sono ammessi:

  • Investimenti diretti: conferimenti in denaro iscritti a capitale sociale o a riserva sovrapprezzo, inclusa la conversione di obbligazioni convertibili;
  • Investimenti indiretti: tramite OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

La detrazione che non trova capienza nell’imposta dell’anno può essere portata in diminuzione dell’IRPEF dei periodi successivi, ma non oltre il terzo. L’agevolazione vale ai soli fini delle imposte sui redditi e non rileva ai fini IRAP.

Ciascuna start-up può ricevere investimenti agevolati per un ammontare complessivo non superiore a 15 milioni di euro. La società deve rilasciare all’investitore, entro 60 giorni dal conferimento, una certificazione dell’investimento ricevuto; l’investitore conserva anche copia del business plan.

Dal 18 dicembre 2024 l’art. 31 della L. 193/2024 ha integrato il comma 7-bis dell’art. 29, introducendo due limiti:

  • le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese;
  • le agevolazioni non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, oppure se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o tramite società controllate o collegate, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.

Detrazione IRPEF 65% (regime de minimis)

L’art. 29-bis del D.L. 179/2012 prevede per le sole persone fisiche una detrazione alternativa a quella ordinaria e non cumulabile con essa per il medesimo investimento. L’aliquota, originariamente del 50%, è stata elevata al 65% a decorrere dal 1° gennaio 2025 dalla L. 193/2024 (nuovo comma 1-bis).

Le condizioni principali sono le seguenti:

  • Investimento massimo: 100.000 euro per periodo d’imposta, con una detrazione massima di 65.000 euro;
  • Società beneficiaria: start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese. Dal 18 dicembre 2024 la detrazione si applica solo fino al terzo anno di iscrizione;
  • Investimenti ammessi: conferimenti in denaro iscritti a capitale sociale e a riserva sovrapprezzo, effettuati direttamente o tramite OICR che investono prevalentemente in start-up innovative. In caso di investimenti in convertendo, la detrazione matura dalla data del bonifico con causale “versamento in conto aumento di capitale”, purché la somma sia iscritta a riserva patrimoniale;
  • Esclusioni: la detrazione non spetta se l’investimento produce una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, né se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o tramite società controllate o collegate, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento;
  • Limite de minimis: l’aiuto, pari alla detrazione, rientra nel massimale de minimis di 300.000 euro nell’arco di tre esercizi riferito alla start-up (Reg. UE 2023/2831), verificato dal MIMIT tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Sotto il profilo procedurale, l’impresa beneficiaria deve presentare un’istanza al MIMIT, esclusivamente tramite la piattaforma telematica dedicata, prima dell’investimento. Entro 30 giorni dal conferimento il legale rappresentante rilascia all’investitore una dichiarazione con l’importo investito, il codice COR attribuito dal Registro nazionale degli aiuti e la detrazione spettante; il documento è condizione per fruire del beneficio e va conservato.

Per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta 2024, se la detrazione supera l’imposta lorda l’eccedenza è riconosciuta come credito d’imposta (art. 2, L. 162/2024). Il credito si utilizza nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione tramite F24, nel periodo d’imposta di presentazione della dichiarazione e in quelli successivi.

Con la risposta n. 29/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta spetta anche ai contribuenti in regime forfettario. La detrazione, operando sull’IRPEF lorda, non può ridurre l’imposta sostitutiva; in caso di incapienza, tuttavia, l’eccedenza è riconosciuta come credito, utilizzabile in dichiarazione o in compensazione, anche con il debito per l’imposta sostitutiva. Per chi possiede esclusivamente redditi in regime forfettario, l’intera detrazione si traduce quindi in credito d’imposta.

Deduzione IRES 30% per le società

I soggetti passivi IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale di start-up innovative, direttamente o tramite OICR e società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative. L’investimento massimo agevolabile è di 1.800.000 euro per periodo d’imposta.

Trattandosi di una deduzione e non di una detrazione, il risparmio effettivo dipende dall’aliquota IRES: con l’aliquota ordinaria del 24% è pari a circa il 7,2% della somma investita. La parte di deduzione che supera il reddito dichiarato è riportabile nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo.

Il D.M. 7 maggio 2019 esclude dal beneficio, in qualità di investitori, le stesse start-up innovative, le PMI innovative, gli incubatori certificati, gli OICR e le altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

Anche alla deduzione IRES si applicano i limiti introdotti dalla L. 193/2024: durata massima di cinque anni dall’iscrizione della start-up, esclusione delle partecipazioni qualificate superiori al 25% e degli investitori fornitori di servizi oltre la soglia del 25%. Per le società investitrici non è previsto un regime alternativo analogo alla detrazione de minimis del 65%.

Periodo di mantenimento e decadenza

Per tutte e tre le agevolazioni l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. Entro tale termine determinano la decadenza:

  • la cessione a titolo oneroso, anche parziale, della partecipazione;
  • la riduzione di capitale o la ripartizione di riserve da sovrapprezzo;
  • il recesso o l’esclusione dell’investitore;
  • la perdita dei requisiti di start-up innovativa da parte della società.

Non comportano decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o per causa di morte e quelli derivanti da operazioni straordinarie, né la perdita dei requisiti di start-up innovativa per scadenza del periodo di permanenza nella sezione speciale, superamento di 5 milioni di euro di valore della produzione annuo, quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione o acquisizione dei requisiti di PMI innovativa (D.M. 7 maggio 2019 e D.M. 28 dicembre 2020). Per la detrazione del 65%, la L. 193/2024 ha escluso la decadenza anche quando la cessione avviene per cause indipendenti dalla volontà del contribuente.

In caso di decadenza, la persona fisica deve restituire la detrazione fruita maggiorata degli interessi legali, incrementando l’imposta lorda del periodo in cui la decadenza si verifica; la società deve recuperare a tassazione l’importo dedotto, anch’esso maggiorato degli interessi legali.

La tabella seguente riepiloga le tre misure.

Tabella 1 – Incentivi fiscali per chi investe in start-up innovative
  Detrazione IRPEF 30% Detrazione IRPEF 65% Deduzione IRES 30%
Norma Art. 29 D.L. 179/2012 Art. 29-bis D.L. 179/2012 Art. 29 D.L. 179/2012
Investitori Persone fisiche Persone fisiche Soggetti IRES
Investimento massimo annuo 1.000.000 € 100.000 € 1.800.000 €
Beneficio massimo annuo 300.000 € 65.000 € 129.600 € (con IRES al 24%)
Start-up ammesse Entro 5 anni dall’iscrizione Entro il 3° anno di iscrizione Entro 5 anni dall’iscrizione
Esclusioni Partecipazione qualificata > 25%; servizi > 25% Partecipazione qualificata > 25%; servizi > 25% Partecipazione qualificata > 25%; servizi > 25%
Eccedenza non utilizzata Riporto fino al 3° periodo Credito d’imposta Riporto fino al 3° periodo
Adempimento preventivo Nessuno Istanza al MIMIT prima dell’investimento Nessuno
Documentazione Certificazione della start-up entro 60 giorni Dichiarazione della start-up entro 30 giorni Certificazione della start-up entro 60 giorni
Mantenimento 3 anni 3 anni 3 anni
Conclusioni

Le agevolazioni per chi investe in start-up innovative possono ridurre in modo significativo il costo netto dell’investimento: fino al 65% per le persone fisiche che investono entro 100.000 euro nei primi tre anni di vita della start-up, e fino al 30% nel regime ordinario, con massimali più elevati e un orizzonte di cinque anni dall’iscrizione. Le modifiche del 2024 hanno però introdotto limiti stringenti su durata, entità della partecipazione e rapporti commerciali con la società.

Prima di effettuare un investimento è quindi opportuno verificare l’anzianità di iscrizione della start-up, la quota di partecipazione che si andrà a detenere, gli eventuali rapporti di fornitura e, per la detrazione del 65%, il plafond de minimis residuo e la presentazione dell’istanza al MIMIT.

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