#Finsubito news – Assunzione disabili negli ETS 2026: fino a 12.000 euro


Un ente del Terzo settore che assume a tempo indeterminato una persona con disabilità sotto i 35 anni può chiedere allo Stato fino a 12.000 euro una tantum più fino a 1.000 euro per ogni mese dall’assunzione al 31 dicembre 2026. Lo prevede il decreto del Ministro per le disabilità del 23 luglio 2026, «Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità», che rinnova l’incentivo del 2024 con 25 milioni di euro del Fondo unico per l’inclusione. Valgono le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato fatte dal 23 luglio al 31 dicembre 2026, e la domanda si manda solo via PEC entro il 31 dicembre 2026.

Al 30 ottobre 2026 la misura è aperta, e i titoli che girano la raccontano male su tre punti: l’importo dipende dal mese in cui assumi, non arriva niente se il rapporto finisce in data anteriore al 31 dicembre, e non c’è nessuna corsa a chi arriva prima, perché se le domande superano i fondi si taglia in proporzione per tutti.

In sintesi, il contributo per i giovani con disabilità negli ETS

  • Chi lo chiede: gli enti del Terzo settore dell’art. 4 del Codice (D.Lgs. 117/2017), quindi anche imprese sociali e cooperative sociali; restano fuori le imprese ordinarie.
  • Per chi assume: una persona con disabilità con meno di 35 anni, assunta ai sensi della legge 68/1999, a tempo indeterminato anche part time.
  • Quanto vale: da circa 12.032 euro (assunzione il 31 dicembre) a circa 17.290 euro (assunzione il 23 luglio), secondo il nostro calcolo delle frazioni di mese e prima dell’eventuale taglio proporzionale.
  • La condizione che fa perdere tutto: il rapporto deve essere ancora in corso il 31 dicembre 2026, anche se la cessazione non dipende dall’ente.
  • Come: istanza e dichiarazione sostitutiva via PEC a [email protected] entro il 31 dicembre 2026.

fino a 12.000 €Quota fissa per assunzione

1.000 €Per ogni mese fino al 31/12/2026

25 mlnDotazione, sul bilancio 2027

Voce Che cosa prevede il decreto Fonte
Atto Decreto del Ministro per le disabilità firmato il 23 luglio 2026; il PDF non riporta un numero Decreto, firma digitale
Base giuridica Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, legge 213/2023, art. 1, commi da 210 a 213 Premesse e art. 1, c. 2
Beneficiari Enti del Terzo settore dell’art. 4 D.Lgs. 117/2017, iscritti al RUNTS Art. 2, c. 1; FAQ 2
Lavoratore Persona con disabilità sotto i 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/1999, per attività conformi allo statuto Art. 2, c. 1
Periodo Assunzioni e trasformazioni dal 23 luglio al 31 dicembre 2026 Art. 2, cc. 1 e 3; FAQ 5
Importo massimo 12.000 euro una tantum più 1.000 euro al mese fino al 31/12/2026, frazioni in proporzione Art. 2, c. 6
Dotazione 25.000.000 euro per il 2027, di cui fino a 400.000 al soggetto gestore Art. 1, c. 2; art. 6, c. 2
Regime di aiuto De minimis, Reg. (UE) 2023/2831, «se applicabile» Art. 3, c. 1; art. 4, c. 2, lett. i
Domanda Solo PEC, entro il 31/12/2026, a pena di inammissibilità Art. 4, c. 1; FAQ 12
Assegnazione Nessun ordine cronologico: se le domande superano i fondi, riduzione proporzionale per tutti Art. 2, c. 8; art. 5, c. 3

Chi può chiedere il contributo: quali enti del Terzo settore rientrano

Il decreto apre il contributo a tutti gli enti dell’art. 4 del Codice del Terzo settore: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni, purché iscritte al RUNTS (il Registro unico nazionale del Terzo settore). La FAQ 2 del Dipartimento lo ripete: servono enti «iscritti al RUNTS», e il numero di iscrizione va scritto nella dichiarazione a pena di inammissibilità (art. 4, c. 2, lett. b).

Restano fuori, quindi, le srl e le spa che non sono imprese sociali, le società benefit, gli studi professionali e le associazioni che non hanno completato l’iscrizione al RUNTS: un’associazione sportiva iscritta solo al Registro delle attività sportive dilettantistiche, per esempio, non è un ente del Terzo settore ai fini del decreto. Le pubbliche amministrazioni sono escluse dal Codice stesso (art. 4, c. 2).

Imprese sociali e cooperative sociali: che cosa scrivere al posto del numero RUNTS

Le imprese sociali non si iscrivono al RUNTS come le associazioni: stanno nella sezione speciale del Registro delle imprese, e per loro quella iscrizione «soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore» (art. 11, c. 3, D.Lgs. 117/2017, letto su Normattiva il 30 ottobre 2026). Il modello di dichiarazione, però, ha una sola casella, «Numero di iscrizione al RUNTS», e né il decreto né le FAQ dicono che cosa ci metta una cooperativa sociale. La nostra indicazione è scrivere gli estremi dell’iscrizione nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese, citando l’art. 11, c. 3, e chiedere conferma per iscritto all’indirizzo dei quesiti prima di mandare la PEC.

Il lavoratore: under 35, disabilità certificata, legge 68

La persona deve avere meno di 35 anni ed essere assunta «ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68». La definizione di disabilità non sta nel decreto ma nella FAQ 4: condizione di disabilità dell’art. 3 della legge 104/1992 (nel testo modificato dal D.Lgs. 62/2024), invalidità civile, indennità di accompagnamento, cecità o sordità civile, invalidità o inabilità della legge 222/1984, invalidità sul lavoro, inabilità alle mansioni secondo le norme previdenziali richiamate. Il decreto non distingue tra l’assunzione fatta per coprire la quota d’obbligo e quella volontaria: la dichiarazione chiede gli estremi di richiesta nominativa, nulla osta o convenzione «ove ricorrenti».

Il contratto è a tempo indeterminato, anche part time (FAQ 16), e vale la trasformazione di un rapporto a termine, anche parziale, se avviene fra il 23 luglio e il 31 dicembre 2026 (art. 2, c. 3). Né il decreto né le FAQ riducono l’importo in base all’orario: un part time al 50% vale, sulla carta, quanto un tempo pieno (lettura nostra del silenzio del testo).

Attenzione. Non spetta nulla per un lavoratore per cui è già stato riconosciuto l’incentivo dell’edizione 2024 (art. 28 del decreto legge 48/2023), anche se allora lavorava per un altro ente (art. 2, c. 5). Prima di assumere chiedi alla persona se un datore precedente ha già incassato quel contributo per lei.

I requisiti dell’ente al momento della domanda

L’art. 3 chiede quattro regolarità: DURC regolare (il documento unico di regolarità contributiva); obblighi della legge 68 in regola e, nei tre anni prima della domanda, nessun esonero parziale chiesto con l’art. 5, c. 3, nessun rifiuto di assunzione dell’art. 9 e nessuna sanzione dell’art. 15; nessuna violazione delle norme su salute e sicurezza; posizione in regola con le verifiche dell’art. 48-bis del DPR 602/1973, quelle che la PA fa sui debiti iscritti a ruolo prima di pagare. Il secondo requisito è quello che sorprende: un ente soggetto all’obbligo che negli ultimi tre anni ha chiesto l’esonero parziale, pagando il contributo esonerativo invece di assumere, è fuori anche se l’assunzione cade nel periodo giusto.

Quanto vale il contributo in base al mese di assunzione

La formula è nell’art. 2, c. 6: fino a 12.000 euro per l’assunzione più 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione al 31 dicembre 2026, con le frazioni di mese «da riproporzionare». Il decreto non dice come si calcola la frazione: noi la contiamo a giorni sul mese, comprendendo il giorno di assunzione (calcolo nostro, il gestore potrebbe usare un altro metodo). Sulle date più comuni il conto dà questi importi.

Data di assunzione o trasformazione Mesi conteggiati Contributo massimo
23 luglio 2026 (primo giorno utile) 5,29 17.290,32 euro
1° agosto 2026 5 17.000,00 euro
1° settembre 2026 4 16.000,00 euro
1° ottobre 2026 3 15.000,00 euro
30 ottobre 2026 2,06 14.064,52 euro
1° novembre 2026 2 14.000,00 euro
16 novembre 2026 1,5 13.500,00 euro
1° dicembre 2026 1 13.000,00 euro
31 dicembre 2026 0,03 12.032,26 euro

Calcolo nostro sulla formula dell’art. 2, c. 6, importi prima dell’eventuale riduzione proporzionale. Chi assume dal 30 ottobre 2026 in poi parte da un massimo di circa 14.065 euro, che scende di 32,26 euro per ogni giorno di attesa in ottobre e in dicembre e di 33,33 euro in novembre. I 16.000 euro che si leggono in giro come «massimo» valgono solo per chi ha assunto il 1° settembre; i 17.290 solo per chi ha assunto il 23 luglio.

Perché l’importo finale si saprà solo con l’elenco dei beneficiari

Le risorse per i contributi sono 25 milioni meno la quota del gestore, quindi almeno 24,6 milioni di euro (art. 2, c. 8, e art. 6, c. 2). Se le domande ammesse le superano, il Dipartimento riparametra il contributo in proporzione per tutti (art. 5, c. 3; FAQ 13). Per avere un ordine di grandezza: con un contributo medio di 15.000 euro, 24,6 milioni coprono per intero 1.640 assunzioni (calcolo nostro, è una stima e non un dato). L’edizione 2024 ha finanziato 975 persone presso 389 datori «a utilizzo integrale delle disponibilità», come ricordano le premesse del decreto. Quanto sarà il taglio, se ci sarà, non è determinabile prima dell’elenco.

Consiglio operativo. Nel piano di cassa iscrivi il contributo al netto di un margine prudenziale e nel 2027, non nel 2026: i fondi sono stanziati «per l’anno 2027» (art. 1, c. 2) e il decreto non fissa una data di pagamento. Nel frattempo l’ente paga per intero stipendi e contributi del lavoratore.

Come si tassa il contributo: conta chi lo riceve

Il decreto non dice nulla sul fisco: quello che segue viene dalle norme generali e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 sul Terzo settore. La stessa cifra può arrivare intera oppure ridursi a poco più del 70%, e la differenza la fanno due cose: la natura dell’ente e l’attività in cui lavora la persona assunta.

Ente non commerciale: il contributo non è reddito

Per gli enti del Terzo settore non commerciali non concorrono «in ogni caso» al reddito i contributi delle amministrazioni pubbliche erogati per lo svolgimento, anche in convenzione o in accreditamento, delle attività di interesse generale richiamate ai commi 2 e 3 dello stesso articolo (art. 79, c. 4, lett. b, D.Lgs. 117/2017). La Presidenza del Consiglio, che finanzia la misura, è un’amministrazione statale. La circolare 1/E (§ 2.2.6) fissa l’ordine dei controlli: prima si guarda se il contributo è legato a un’attività di interesse generale, poi se l’ente resta non commerciale. I contributi pubblici, poi, contano come entrate non commerciali nel test dell’art. 79, c. 5-bis, quindi aiutano l’ente a restarlo.

Sull’IRAP la notizia è buona due volte: l’ente non commerciale calcola la base sulle retribuzioni (art. 10, c. 1, D.Lgs. 446/1997) e da quella base può dedurre «le spese relative agli apprendisti, ai disabili» (art. 11, c. 1, lett. a, n. 5). La retribuzione del lavoratore assunto non pesa sull’IRAP, e il contributo non entra nella base. Niente ritenuta del 4%, che secondo l’Agenzia delle Entrate riguarda solo le imprese e chi consegue redditi commerciali.

Il punto da decidere prima di assumere è dove lavorerà la persona. Il decreto ammette le attività statutarie «anche produttive» (art. 1, c. 1), ma l’esclusione dell’art. 79 copre le attività di interesse generale, non le attività diverse dell’art. 6 svolte in forma d’impresa. Se il lavoratore si divide fra le due, la lettura più prudente è che la quota di contributo corrispondente alle attività diverse sia reddito: conviene documentare la ripartizione con ordini di servizio e prospetto ore.

Impresa sociale ed ente commerciale: ricavo, IRAP e ritenuta

L’art. 79 non vale per le imprese sociali (c. 1). Per loro il contributo è un contributo in conto esercizio spettante per legge, cioè un ricavo (art. 85, c. 1, lett. h, TUIR), da rilevare nell’esercizio in cui il diritto diventa certo (OIC 12, § 56, lett. f). Qui il diritto, nell’importo, diventa certo solo con l’elenco dei destinatari e dopo il 31 dicembre 2026: per chi applica gli OIC il ricavo cade verosimilmente nel bilancio 2027, mentre il costo del lavoratore sta già nel 2026 (lettura nostra). L’IRES si azzera se l’utile va a riserva, perché per le imprese sociali le somme destinate alle riserve non concorrono al reddito (art. 18, c. 1, D.Lgs. 112/2017). L’IRAP invece si paga: i contributi di legge entrano nel valore della produzione quando il costo correlato è deducibile (art. 5, c. 3, D.Lgs. 446/1997), e il costo di un dipendente a tempo indeterminato lo è.

Sul pagamento dovrebbe applicarsi la ritenuta d’acconto del 4% dei contributi alle imprese (art. 28, c. 2, DPR 600/1973; dal 1° gennaio 2027 art. 43, c. 2, del testo unico allegato al D.Lgs. 33/2025, stesso contenuto). La norma nomina regioni, province, comuni e «altri enti pubblici e privati», non le amministrazioni dello Stato: che la operi anche chi paga questo contributo è una lettura nostra. È un acconto che si recupera in dichiarazione: pesa sulla cassa, non sul netto finale. Chi la opererà dipende dal soggetto gestore, che negli atti letti non è ancora individuato. Per le cooperative sociali il regime delle cooperative si aggiunge a questo e va visto caso per caso.

Assunzione Contributo massimo A. ETS non commerciale, attività di interesse generale B. Impresa sociale, utile a riserva (solo IRAP 3,9%) C. Tassazione piena (IRES 24% e IRAP 3,9%)
1° settembre 2026 16.000,00 16.000,00 15.376,00 11.536,00
30 ottobre 2026 14.064,52 14.064,52 13.516,00 10.140,52
1° dicembre 2026 13.000,00 13.000,00 12.493,00 9.373,00

Netti in euro, calcolo nostro con aliquote ordinarie e prima dell’eventuale riduzione proporzionale; nello scenario B la ritenuta del 4% (640 euro su 16.000) si recupera in dichiarazione. Le Regioni possono ridurre l’IRAP per gli enti del Terzo settore: quali lo abbiano fatto per il 2026 va visto sulla legge regionale. Il contributo è fuori campo IVA, perché è una somma senza controprestazione (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972).

Come presentare la domanda via PEC entro il 31 dicembre 2026

Non c’è piattaforma: per questa edizione la domanda si manda esclusivamente via PEC a [email protected] (FAQ 12). Chi ha seguito la pratica del 2024, gestita da INPS, deve cambiare abitudine. I moduli sono quelli pubblicati il 1° ottobre 2026 sulla pagina del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, in Word e in PDF.

  1. Assunzione e comunicazioni. UniLav di assunzione o di trasformazione, come sempre, e in più la comunicazione al servizio di collocamento mirato del territorio della sede di lavoro (art. 2, c. 2). La dichiarazione deve attestare che l’hai fatta: senza, la dichiarazione è incompleta e la domanda rischia l’inammissibilità (art. 4, c. 2).
  2. Istanza. Il modulo di istanza di concessione del contributo, firmato dal legale rappresentante.
  3. Dichiarazione sostitutiva. Il modello di dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), a pena di inammissibilità: dati dell’ente e tipologia di ETS, numero RUNTS, per ogni lavoratore nome, codice fiscale, codice UniLav e date di assunzione o trasformazione, collocamento mirato competente, eventuali estremi di richiesta nominativa, nulla osta o convenzione, requisiti dell’art. 3, de minimis se applicabile, IBAN intestato all’ente e dedicato secondo la legge 136/2010 sulla tracciabilità. Firma digitale o autografa, con il documento d’identità allegato.
  4. Invio e codice. Il numero di protocollo assegnato all’istanza è il codice identificativo della pratica (FAQ 12): conservalo, perché l’elenco dei destinatari sarà pubblicato per codice e non per nome.

Il modello prevede quattro righe per i lavoratori; se ne hai assunti di più, il decreto non dice se aggiungere righe o fare più domande. In questi casi scrivi prima all’indirizzo dei quesiti, [email protected] (FAQ 15), che è una mail ordinaria e serve solo per i chiarimenti: una domanda mandata lì non vale.

Consiglio operativo. Arrivare primi non dà nessun vantaggio, ma arrivare tardi fa perdere tutto. Chi ha già assunto può inviare a novembre; chi assume a dicembre deve avere l’UniLav prima della PEC, quindi non aspettare gli ultimi giorni dell’anno, quando uffici e caselle rallentano.

Dopo la domanda: istruttoria, elenco e pagamento

Il Dipartimento valuta le domande e, prima di approvare l’elenco, chiede ai servizi di collocamento mirato, anche tramite le Regioni, il riscontro su sede competente, atti della legge 68 e comunicazione ricevuta, oltre che sugli obblighi della legge 68 quando serve (art. 5, c. 2). Istruttoria, pagamento, controlli ed eventuale revoca sono affidati a un soggetto gestore scelto con il Codice dei contratti pubblici (art. 6, c. 1); le premesse dicono che il Ministro intende continuare con INPS, ma l’affidamento non risulta dagli atti pubblicati al 30 ottobre 2026. Poi si pubblica l’elenco dei destinatari per codice identificativo e si paga in un’unica soluzione sull’IBAN indicato (art. 5, cc. 1 e 3).

Il decreto non fissa tempi di istruttoria né la data dell’elenco, e non disciplina casi di revoca, interessi o obblighi di mantenimento del posto dopo il 31 dicembre 2026. Questo silenzio non è una garanzia: il contributo resta un aiuto pubblico, controllabile, e la dichiarazione è resa sotto la responsabilità penale dell’art. 76 DPR 445/2000.

Attenzione. Se il rapporto si interrompe o cessa in data anteriore al 31 dicembre 2026 il contributo non è erogato (art. 2, c. 7), per intero, quota fissa compresa. Vale anche per dimissioni o mancato superamento del periodo di prova. Le Regioni avevano chiesto di salvare le cessazioni non imputabili al datore e il Ministro ha respinto la richiesta, scrivendolo nelle premesse del decreto.

Qui sta il rischio più concreto per chi manda la domanda presto: la PEC parte a novembre, il lavoratore si dimette il 20 dicembre, e la domanda descrive un rapporto che non c’è più. Il decreto non dice se l’ente debba comunicarlo; il gestore potrà comunque vederlo dalle comunicazioni obbligatorie. Noi consigliamo di scriverlo subito via PEC, citando il codice della pratica.

Cumulo con l’incentivo INPS e de minimis

Il contributo si cumula con le altre misure per l’assunzione di persone con disabilità (art. 2, c. 4), quindi anche con l’incentivo dell’art. 13 della legge 68/1999 (70% o 35% della retribuzione mensile lorda imponibile per 36 mesi, secondo la riduzione della capacità lavorativa; 70% per 60 mesi per la disabilità intellettiva e psichica oltre il 45%), che si chiede a parte all’INPS. Quell’incentivo è concesso nel rispetto dell’art. 33 del regolamento generale di esenzione (Reg. UE 651/2014), che fissa un’intensità massima del 75% dei costi salariali. Se la quota mensile da 1.000 euro si considera legata agli stessi costi salariali, la somma dei due aiuti non dovrebbe superare quel 75% (Reg. UE 2023/2831, art. 5, par. 3): con l’incentivo al 70% resta un margine del 5% dei costi salariali, e se il conto si fa sui soli mesi del 2026 i 1.000 euro al mese lo superano per qualunque costo salariale mensile sotto i 20.000 euro. Non c’è prassi che dica su quale periodo fare il conto: questa lettura prudente è nostra, e conviene fare il calcolo prima della domanda.

Sul de minimis (il tetto di aiuti di piccolo importo che una stessa impresa unica può ricevere: 300.000 euro nell’arco di tre anni, su base mobile, Reg. UE 2023/2831, art. 3, par. 2) il decreto dice «ferme restando le disposizioni» (art. 3) e chiede di attestarne il rispetto «se applicabile» (art. 4, c. 2, lett. i), senza dire quando lo è. Per un’associazione che non offre beni o servizi su un mercato il problema di solito non si pone (lettura nostra, il decreto non lo dice); per una cooperativa o un’impresa sociale che vende servizi sì, e conta anche la data: l’aiuto si considera concesso quando nasce il diritto, non al pagamento. Prima di firmare la dichiarazione controlla la visura aiuti sul Registro nazionale aiuti e verifica che cosa consuma davvero il plafond de minimis dell’impresa unica.

C’è poi un obbligo che sta fuori dal decreto: chi incassa nell’anno almeno 10.000 euro di vantaggi pubblici li pubblica l’anno dopo: associazioni e fondazioni sul proprio sito entro il 30 giugno, le imprese, comprese imprese sociali e cooperative, nella nota integrativa del bilancio o, se non la redigono, sul sito entro il 30 giugno (legge 124/2017, art. 1, cc. 125, 125-bis e 127), salvo che l’aiuto sia già nel Registro nazionale aiuti (c. 125-quinquies). Conta l’anno dell’incasso: con il pagamento atteso nel 2027 la pubblicazione cadrebbe entro il 30 giugno 2028 (lettura nostra). Una sola assunzione resta sopra la soglia anche con un taglio proporzionale fino a circa il 16,9% nel caso dell’importo più basso (assunzione il 31 dicembre); per un’assunzione al 1° settembre il taglio dovrebbe superare il 37,5% (calcolo nostro).

Gli errori che fanno perdere il contributo

Errore Conseguenza Fonte
Domanda inviata per mail ordinaria, su piattaforma INPS o dopo il 31/12/2026 Inammissibile Art. 4, c. 1; FAQ 12
Dichiarazione sostitutiva mancante o senza numero RUNTS Inammissibile Art. 4, c. 2
Rapporto cessato prima del 31/12/2026, per qualsiasi causa Nessun contributo Art. 2, c. 7
Assunzione prima del 23/07/2026 o a tempo determinato non trasformato Fuori misura Art. 2, cc. 1 e 3
Lavoratore già incentivato nell’edizione 2024, anche altrove Escluso Art. 2, c. 5
Esonero parziale L. 68 chiesto negli ultimi tre anni Requisito mancante Art. 3, c. 1, lett. b
Collocamento mirato non informato Dichiarazione incompleta, rischio di inammissibilità Art. 2, c. 2; art. 4, c. 2, lett. g
IBAN non intestato all’ente Requisito della dichiarazione non rispettato Art. 4, c. 2, lett. l

Che cosa il decreto non dice

Al 30 ottobre 2026 alcuni punti restano aperti: li elenchiamo, senza riempirli con supposizioni. Il PDF del decreto non riporta un numero: va citato come decreto del Ministro per le disabilità del 23 luglio 2026, come fa lo stesso modulo di istanza. Il decreto annuncia che della pubblicazione «sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale», ma l’avviso non lo abbiamo trovato; dice anche di essere trasmesso agli organi di controllo, non che la registrazione sia avvenuta. Non sono scritti il metodo per le frazioni di mese, l’identità del soggetto gestore, la data dell’elenco e del pagamento, il criterio per cui il de minimis è «applicabile», né il modo in cui le imprese sociali compilano la casella del RUNTS. Il nome del file dell’istanza richiama il «DL 48_23», ma questa edizione non attua l’art. 28 di quel decreto: usa il Fondo unico per l’inclusione della legge 213/2023.

Se l’ente non rientra: le alternative

Un’impresa ordinaria che assume una persona con disabilità resta fuori da questo decreto, ma può contare sull’incentivo INPS dell’art. 13 della legge 68 e, se l’età lo consente, sugli esoneri contributivi 2026 per le assunzioni stabili. A livello regionale esistono misure aperte a tutti i datori: un esempio è l’incentivo della Valle d’Aosta per chi assume persone con disabilità iscritte al collocamento mirato. Le cooperative sociali di tipo B dell’Alto Adige possono affiancare il contributo della Provincia di Bolzano sui costi salariali delle persone svantaggiate. Per progetti dell’ente che vanno oltre l’assunzione ci sono i bandi di innovazione sociale per Terzo settore e imprese sociali, e le altre finestre aperte sono nel nostro calendario dei bandi a fondo perduto con scadenze e click day.

Domande frequenti sul contributo per assumere giovani con disabilità negli ETS

Una cooperativa sociale di tipo A può chiederlo?

Sì. Il decreto rinvia all’art. 4 del Codice del Terzo settore, che comprende le imprese sociali «incluse le cooperative sociali», senza distinguere fra tipo A e tipo B. Per la casella del numero RUNTS vale quanto detto sopra sull’art. 11, c. 3.

Vale per chi ha 35 anni compiuti?

No: il decreto parla di persone con disabilità «di età inferiore ai trentacinque anni». L’età si guarda alla data di assunzione o di trasformazione, che è il fatto incentivato (lettura nostra, il decreto non lo precisa).

Ho trasformato a tempo indeterminato un contratto a termine il 1° agosto: quanto spetta?

Al massimo 17.000 euro: la trasformazione nel periodo vale come assunzione (art. 2, c. 3) e i mesi si contano dalla data della trasformazione.

Un part time prende meno?

Il decreto e le FAQ non prevedono riduzioni per l’orario: la FAQ 16 ammette il part time a tempo indeterminato senza altre condizioni.

Il contributo è tassato?

Per un ente non commerciale che impiega la persona nelle attività di interesse generale no (art. 79, c. 4, lett. b, D.Lgs. 117/2017). Per un’impresa sociale è un ricavo, ma l’IRES si azzera se l’utile va a riserva; l’IRAP resta.

Se il lavoratore si dimette il 15 dicembre perdo solo i mesi mancanti?

No, perdi tutto, compresi i 12.000 euro: il contributo non è erogato se il rapporto cessa in data anteriore al 31 dicembre 2026 (art. 2, c. 7).

Conviene inviare la domanda il prima possibile?

Non per guadagnare posizioni, perché non c’è ordine cronologico: tutte le domande arrivate entro il 31 dicembre concorrono alla pari e, se serve, si riducono in proporzione.

Quando arriva il pagamento?

Il decreto non lo dice. I fondi sono iscritti sul 2027 e il pagamento segue l’elenco dei destinatari, quindi è ragionevole aspettarlo nel 2027.

Hai assunto o stai per assumere una persona con disabilità sotto i 35 anni? Compila il form in alto: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per controllare requisiti, importo e dichiarazione prima che la PEC parta.

Fonti verificate il 30 ottobre 2026: decreto del Ministro per le disabilità del 23 luglio 2026 «Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità» (PDF); FAQ del Dipartimento aggiornate al 27 ottobre 2026 (PDF); pagina dell’avviso del Dipartimento con istanza e dichiarazione sostitutiva; D.Lgs. 117/2017, artt. 4, 11 e 79; circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 19 febbraio 2026; Reg. (UE) 2023/2831; legge 68/1999, art. 13; Reg. (UE) 651/2014, art. 33; legge 124/2017, art. 1, cc. 125 a 127.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

✨ Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.

เติมเกม