L’intervento legislativo ha due anime: una ordinamentale di assetto istituzionale e una giuslavoristica relativa ai contenuti e garanzie dei rapporti di lavoro del personale e dei responsabili/comandanti dei servizi/corpi di polizia locale; esso intende:
– Riordinare e modernizzare funzioni e ordinamento della polizia locale, mediante la revisione della disciplina del 1986 in una cornice nazionale aggiornata una materia oggi regolata anche dalle legislazioni regionali e dai regolamenti locali.
– Definire con maggiore chiarezza il confine tra polizia locale e Forze di polizia dello Stato. La delega deve rispettare la distinzione fra le rispettive funzioni, coerentemente con il riparto costituzionale delle competenze, e nello stesso tempo consentire una collaborazione efficace tra i diversi livelli istituzionali.
– Definire meglio identità professionale e funzioni del personale di Polizia locale. Il legislatore delegato dovrà individuare i compiti peculiari, le attività e la specifica professionalità del personale.
– Riscrivere parzialmente i contenuti della contrattazione collettiva, sia per il trattamento accessorio, sia per la rappresentatività sindacale, sia per le tutele assistenziali/assicurative/infortunistiche, sia per la sicurezza nei luoghi di lavoro (DVR ex D.Lgs. 81/2008), sia per le carriere e le declaratorie mansionistiche.
L’articolo 5 è dedicato alla macro-organizzazione specifica e prevede un “contenuto minimo” dei regolamenti del servizio di Polizia locale (di cui all’art. 4, L. n. 65/1986).
Sulle funzioni. Partendo dalle fonti legislative, a seguito della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, è riconosciuta alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa residuale in ordine alla polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lettera h), Cost.). La Corte costituzionale ha più volte affermato che Regioni e Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioè relativa sia alla prevenzione dei reati, sia al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 237 e n. 222/2006), inteso quest’ultimo, in senso stretto, quale “complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale” (Corte costituzionale, sentenza n. 290/2001).
Rientrano, invece, fra i compiti di polizia amministrativa, di competenza regionale (sentenza n. 196/2009), le “misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze […] delle Regioni e degli enti locali, purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica” (Corte costituzionale, sentenza n. 290/2001).
Val la pena ricordare che le autorità di pubblica sicurezza a livello statale si occupano della prevenzione e della repressione dei reati di interesse nazionale, ovvero la cosiddetta “sicurezza primaria”, mentre alla polizia locale sono sostanzialmente demandate le attività e l’adozione di misure complementari a supporto delle funzioni primarie di mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza locale, ossia la cosiddetta “sicurezza secondaria”. La sicurezza racchiude un complesso di funzioni che assumono significato in relazione a situazioni e luoghi determinati.
La giurisprudenza costituzionale ha inteso, infatti, distinguere varie dimensioni della sicurezza. In primo luogo (facendo riferimento alla sicurezza interna) la sicurezza in senso stretto, o “primaria”, collegata alla attività di prevenzione e repressione dei reati o volta alla tutela dell’ordine pubblico, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che tuttavia esclude espressamente dal suo ambito la “polizia amministrativa locale” (ex multis, Corte costituzionale, sentenze n. 176/2021, n. 177/2020, n. 285/2019 e n. 116/2019).
Attualmente, la polizia locale ha competenza, limitatamente al territorio di riferimento: nella riqualificazione urbanistica e nel recupero delle aree e dei siti degradati (polizia edilizia), nell’eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, nell’affermazione di elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile (polizia urbana). Inoltre, la polizia locale è competente anche per i settori commerciali (polizia commerciale), della prevenzione delle malattie infettive degli animali (polizia veterinaria), agricoli (polizia rurale) e della sepoltura e del trasporto delle salme e dei cimiteri (polizia mortuaria). In questi settori la polizia municipale può infliggere sanzioni amministrative in caso di violazioni delle disposizioni stabilite dalle fonti normative locali.
Il concetto di “sicurezza integrata” è sorto molto dopo, nel 2017. Successivamente la Corte costituzionale ha affermato che la disciplina di un’attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni di degenerazione dell’ordinata e pacifica convivenza, può venire esercitata a livello decentrato, se tale da potere essere collegata, nel rispetto della legge dello Stato, a funzioni di interesse regionale o locale (Corte costituzionale, sentenza n. 285/2019, con i limiti poi precisati dalla sentenza n. 236/2020).
Per quanto attiene la qualifica di agenti/ufficiali di polizia giudiziaria l’assetto attuale (v. Cass. pen., sez. VII, sent. 466/2026) vede una limitazione nel tempo (durante il servizio) e una nello spazio (ambito territoriale di appartenenza), ancorché per reati di qualsiasi genere, anche se non lesivi di interessi dell’ente. La qualifica di agente di pubblica sicurezza non è automatica per la sola appartenenza ai ruoli ma dipende da un atto prefettizio di conferimento. La legge delega stabilisce che la legislazione delegata individui e disciplini quali siano le specifiche funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente/ufficiale di PG e quella di agente di PS.
L’art. 3 della nuova legge intende rivedere la disciplina delle attribuzioni e delle revoche della qualità di agente di pubblica sicurezza. La questione risente del vario contenzioso nazionale in ordine ai presupposti e ai limiti dell’esercizio del potere prefettizio di revoca. Una tesi minoritaria ravvisa un potere discrezionale, mentre la tesi prevalente riconosce al prefetto un potere vincolato e non dilatabile fino alla valutazione della sussistenza della c.d. “buona condotta”. Stante la tassatività delle ipotesi di conferimento e revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza ex art. 5, comma 2, L. n. 65/1986, tra esse non rientra quella dell’idoneità psico-fisica all’uso dell’arma, che non è dotazione necessaria per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in relazione al quale restano unicamente i requisiti previsti dalla legge: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici (da ultimo sent. TAR Sardegna, sez. I, sent. n. 1167/2026 e giurisprudenza richiamata). Il criterio di delega appare destinato a superare o comunque a incidere significativamente su tale impostazione giurisprudenziale.
L’art. 5 della nuova legge intende agire sulle fonti subordinate e in particolare sui regolamenti locali di organizzazione dei servizi di cui all’art. 4, L. n. 65/1986. L’intervento riguarda l’ampliamento delle dotazioni dei dispositivi di contenimento di terzi e di protezione individuale (che dal 1986 si sono evolute) e i casi di intervento extraterritoriale. L’articolo introduce anche la necessità di disciplinare (coi regolamenti) i requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi per l’accesso all’impiego nella polizia locale senza tuttavia indicarne un nucleo essenziale o dei range con margini di variabilità.
Sui rapporti di lavoro del personale. Anche a tal proposito val la pena ricordare che gli enti locali, nell’esercizio della propria potestà organizzativa in materia di macrostruttura e di funzionalizzazione, incontrano il solo limite dell’autonomia della polizia locale nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 9, L. n. 65/1986. A ciò deve aggiungersi che il Consiglio di Stato, sentenza n. 2817/2012, ha già da tempo chiarito che il servizio di polizia locale può essere autonomo anche quando non costituisce una struttura di massima dimensione dell’ente in quanto la diretta dipendenza dal Sindaco e l’autonomia del servizio non implicano automaticamente la sua qualificazione come struttura dirigenziale (TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 1137/2026).
Riguardo al comandante, la giurisprudenza amministrativa, ha pure chiarito che egli è responsabile verso il sindaco, il quale a sua volta è l’organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune (TAR Marche, sez. II, sent. n. 314/2024). Nell’art. 3 della nuova legge si specifica che il comandante sarà responsabile “per l’attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall’ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale”.
Riguardo al personale gli interventi prevedono di innestare nella contrattazione collettiva varie norme di salvaguardia e di garanzia a tutela sia delle conseguenze psicofisiche che possono derivare dall’attività lavorativa, sia dalle responsabilità anche penali, connesse all’esercizio delle funzioni. Vi è una previsione anche in tema di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
Qualche perplessità, provvisoria, può esprimersi sulla formulazione linguistica della seguente disposizione: “i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della facoltà di avvalersi, in accordo con l’ente di appartenenza, previa verifica dell’assenza di conflitti di interessi e della disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio dell’ente medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all’ente di appartenenza o del patrocinio dell’avvocatura dell’ente di appartenenza, ove costituita, nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell’ente di appartenenza se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso;”. La copertura legale trasla dalla fonte contrattuale (al personale di polizia locale non si applica l’art. 18, D.L. 67/1997, come convertito dalla L. 135/1997) alla fonte legislativa statale. La disposizione non tratta dei casi di personale che sia persona danneggiata dal reato.
Riferimenti normativi:
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