Requisiti di connessione anche per l’energia da impianto agrivoltaico

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Con la risposta a interpello n. 61 di ieri, 4 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che anche con riguardo ai cosiddetti impianti agrivoltaici trova applicazione la disciplina di cui all’art. 1 comma 423 della L. 266/2005, relativamente al trattamento dei redditi derivanti dalla produzione e cessione, da parte di un imprenditore agricolo, dell’energia elettrica e calorica da fonte fotovoltaica.

Va anzitutto precisato che gli impianti agrivoltaici si distinguono dai normali impianti fotovoltaici a terra in quanto sono montati a un’altezza dal suolo che consente di preservare la continuità dell’attività agricola sul terreno sottostante su cui sono installati.

Giova inoltre ricordare che, ai sensi del citato art. 1 comma 423 della L. 266/2005, la produzione e la cessione, effettuate dagli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche:
– sino a 260.000 kWh anno costituiscono attività agricole connesse ex art. 2135 comma 3 c.c., da cui si ricava reddito agrario;
– oltre la predetta soglia dei 260.000 kWh anno, fanno conseguire redditi d’impresa determinati forfetariamente (salvo opzione contraria) applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

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Queste disposizioni si applicano a imprenditori agricoli individuali, società semplici, enti non commerciali, e società agricole che hanno optato per l’imposizione su base catastale ex art. 1 comma 1093 della L. 296/2006 (purché, in ogni caso, risulti rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale; cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 86/2015 e risposta a interpello n. 11/2024).

Tuttavia, per l’applicazione dei criteri di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa derivanti dalla cessione di energia “oltre soglia”, è altresì necessario, secondo l’Amministrazione finanziaria, che sia riscontrato almeno uno degli specifici requisiti di connessione all’attività agricola individuati dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate 6 luglio 2009 n. 32; in particolare, viene richiesto che:
– la produzione di energia derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, ex art. 2 del DM 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti (lett. a);
– o il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) sia superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente la soglia (lett. b);
– o, entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente la soglia l’imprenditore dimostri di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola (lett. c).

Ciò precisato, con la risposta a interpello n. 61/2025 l’Agenzia delle Entrate afferma che il riscontro di almeno uno dei predetti requisiti di connessione individuati dalla circ. n. 32/2009 è necessario anche con riguardo agli impianti agrivoltaici.
Pur se connotati dalle peculiarità sopra illustrate, infatti, l’Amministrazione finanziaria rileva che anche gli impianti agrivoltaici configurano fonti fotovoltaiche per le quali si applica la disciplina di cui all’art. 1 comma 423 della L. 266/2005, e pertanto, per l’imprenditore agricolo, anche la cessione di energia prodotta con tali impianti:
– configura attività da cui derivano redditi agrari solo entro il limite dei 260.000 kWh anno;
– oltre tale limite, fa conseguire redditi d’impresa determinati con il predetto criterio forfetario solo se sussiste almeno uno dei requisiti di connessione di cui alla circ. n. 32/2009, altrimenti trovano applicazione le regole ordinarie dei redditi d’impresa.

Peraltro, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che non consente di ritenere, di per sé, rispettato il requisito di cui alla lett. a) della circ. n. 32/2009 la circostanza che l’impianto agrivoltaico sia installato su un terreno sul quale persiste la coltivazione: occorre invece che l’impianto sia realizzato su strutture aziendali esistenti (es. serre, fabbricati rurali, ecc.).

Infine, richiamando quanto già chiarito con la risposta a interpello n. 11/2024, l’Agenzia ha evidenziato che, se la produzione di energia elettrica avviene mediante l’utilizzo di più impianti fotovoltaici (e agrivoltaici), per il riscontro del requisito di connessione individuato con la lett. b) dalla circ. n. 32/2009:
– occorre fare riferimento unitariamente al volume d’affari della produzione complessiva di energia elettrica eccedente la soglia dei 260.000 Kwh anno, considerando l’energia prodotta da tutti gli impianti (compresi quelli che già rispettano i criteri di connessione individuati dalla circ. n. 32/2009 con le lett. a) e c);
– la verifica del volume d’affari va operata analiticamente al termine di ogni periodo d’imposta, non rilevando ragioni eccezionali che comportano una riduzione del volume d’affari relativo all’attività agricola.



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