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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI | Studio Mattonai #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


IN BREVE
VERSAMENTI
Ufficiale per alcuni contribuenti il rinvio al 16 gennaio del versamento del secondo acconto delle imposte
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 novembre 2024, n. 136
Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 (approvato il 29 novembre al Senato e ora all’esame della Camera), il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, scaduto il 2 dicembre.
La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.
 
 
IMPRESE
Scatta l’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e segg.
Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.
La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e segg., della legge 30 dicembre 2023, n. 213), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.
 
Vedi l’Approfondimento
 
 
TRIBUTI LOCALI
Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2024
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.
 
Vedi l’Approfondimento
 
 
IVA
Somme a titolo risarcitorio: trattamento fiscale ai fini IVA
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 18 novembre 2024, n. 223
L’Agenzia Entrate, nella Risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024 ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle somme dovute a titolo risarcitorio.
In particolare, gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, dovuti a seguito di inadempimento o irregolarità degli obblighi contrattuali, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto non rappresentano un corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione esclusivamente risarcitoria.
Il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IVA alle predette somme, precisano le Entrate, si ricava dall’individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere. Occorre quindi verificare se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.
 
 
SANZIONI
Investimenti esteri ed omessa indicazione nel quadro RW: profili sanzionatori
È soggetta a sanzione l’omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

La finalità dell’obbligo di dichiarare gli investimenti esteri (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990), difatti, è quella di garantire il monitoraggio degli investimenti esteri, quali indicatori della capacità contributiva.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024) che, in linea con la precedente giurisprudenza sul tema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado.
Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente che aveva omesso di indicare in dichiarazione un’attività finanziaria detenuta all’estero, avendo inoltre contestato la proporzionalità del regime sanzionatorio italiano alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria sul punto.
 
 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Comunicazioni controlli automatici sulle dichiarazioni consultabili anche nel cassetto fiscale
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 novembre 2024, n. 419815
L’Agenzia delle Entrate verifica annualmente che i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate siano esatti e che i versamenti siano stati effettuati in modo corretto e nei tempi utili. Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo “automatico” possono evidenziare l’eventuale presenza di incongruenze, e contenere quindi una richiesta di regolarizzazione, oppure informare il contribuente di un maggior credito o di un minor rimborso spettante.
Con Provvedimento del 19 novembre, recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, l’Agenzia delle Entrate disciplina l’attivazione di nuove funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici effettuati sulle dichiarazioni.
In questo modo, i destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati, potranno chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento.
Il contribuente sarà informato dell’arrivo di una comunicazione direttamente nel Cassetto fiscale, tramite avviso all’interno della propria area riservata oppure, se registrato all’app IO, anche tramite una notifica push sul cellulare. È inoltre attivo un servizio di ricerca tramite i dati identificativi delle comunicazioni.
Le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici saranno disponibili all’interno della sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale. Le stesse saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, ovvero tramite raccomandata o via PEC.
I contribuenti, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno procedere direttamente al versamento per regolarizzare la propria posizione, oppure chiedere chiarimenti o fornire elementi all’Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel cassetto fiscale. In particolare, sarà possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.
 
 
IRPEF
Tassazione incentivi per attività svolte in periodi d’imposta precedenti a quello di erogazione
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 25 novembre 2024, n. 227
Con Risposta n. 227 del 25 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in merito all’applicabilità o meno del regime di tassazione separata agli incentivi corrisposti per attività svolte in periodi precedenti a quello dell’erogazione.
Dopo un breve excursus sulla normativa di riferimento, le Entrate hanno confermato la possibilità di applicazione del regime di tassazione separata alle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche svolte, anche nel caso in cui siano corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello di effettiva maturazione, a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro.
Nel caso in cui, invece, il ritardo nell’erogazione sia fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi, essi concorrono alla formazione del reddito e sono quindi da assoggettare a tassazione ordinaria.
 
 
IRPEF
Passaggio dal regime ordinario al forfetario: no all’aliquota agevolata del 5%
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 novembre 2024, n. 226
Non possono beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% i soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre 2024.
Come già evidenziato con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ricorda che “il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività”.
 
 
IMPOSTE INDIRETTE
Comunicazioni versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche: nuova funzionalità CIVIS
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 novembre 2024, n. 422344
Con Provvedimento del 21 novembre l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per l’accesso e l’utilizzo, da parte del contribuente o dell’intermediario delegato di richiedere assistenza, del servizio web disponibile in area riservata, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Il nuovo servizio online è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite il canale CIVIS (funzionalità “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”).
L’utente che accede al servizio individua la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti utili all’eventuale rideterminazione delle somme dovute.
A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, l’utente riceve all’interno della stessa sezione CIVIS l’esito della trattazione.
 
 
AGEVOLAZIONI
Bonus carta imprese editrici: domande fino al 19 dicembre
Al via la possibilità di presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto, per il 2024, alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Per il 2024, la finestra temporale per l’invio delle domande si è aperta il 19 novembre, per chiudersi alle ore 17:00 del 19 dicembre.
Le domande possono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile dal menù “Servizi on-line”, al percorso “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell’anno 2023)”, previa autenticazione mediante SPID, CNS o CIE.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
Nella Circolare n. 2/2024 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha definito le modalità attuative del credito d’imposta per gli anni 2024 e 2025.
Per richieste sulla compilazione delle domande o sull’accesso al portale è possibile consultare il manuale utente della procedura o contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per chiarimenti sul credito d’imposta è possibile inviare una email all’indirizzo credito.carta@governo.it.
 
 
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta per le ZLS: domande dal 12 dicembre 2024
Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, sono definite le modalità di accesso al credito di imposta riconosciuto alle imprese per gli acquisti di beni strumentali nuovi, da destinare alle Zone logistiche semplificate, effettuati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Le domande telematiche potranno essere inviate all’Agenzia dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con un apposito modello di prossima approvazione.
L’agevolazione, introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 60/2024 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”), è riferita agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese, già esistenti e nuove, che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. La disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche semplificate è contenuta nella legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 61-65, della legge n. 205/2017) e dal D.P.C.M. n. 40/2024, che contiene il regolamento di istituzione delle ZLS.
Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l’investimento, devono mantenere l’attività nella Zona logistica semplificata per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.
Possono fruire del contributo le imprese di qualunque forma giuridica che già operano o che si devono stabilire nella ZLS.
 
 
IRPEF
Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per gli “influencer”
Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO destinato ai cosiddetti influencer, ossia a quei soggetti che avendo un seguito ampio e/o molto coinvolto sui social media, esercitano una notevole influenza in settori specifici che sfruttano professionalmente con fini commerciali.
Il nuovo codice Ateco sarà il 73.11.03 e quindi inserito nell’ambito delle agenzie pubblicitarie: 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO – 73.1 PUBBLICITÀ – 73.11 Agenzie pubblicitarie.
 
 
 
APPROFONDIMENTI
IMPRESE
Obbligo di assicurazione per calamità naturali: dettagli, adempimenti e sanzioni previste
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e segg.
Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.
La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e segg., della legge 30 dicembre 2023, n. 213), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.
Nello specifico, il comma 101 cita “Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.
L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.
L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.
Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:
-terreni e fabbricati;
-impianti e macchinari;
-attrezzature industriali e commerciali.
Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:
-sismi;
-alluvioni;
-frane;
-inondazioni;
-esondazioni.
L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.
Il mancato adempimento a questo obbligo escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici.
L’obbligo scatterà ufficialmente dal 1° gennaio 2025, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni.
Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.
Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.
Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.
 
 
 
TRIBUTI LOCALI
La seconda rata IMU 2024
Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:
il modello F24;
-apposito bollettino di c/c postale;
-la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU.
A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.
Si ricorda altresì l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.
A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:
-viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
-non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.
Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.
Si ricorda che entro il 30 giugno 2025 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2024, la dichiarazione IMU.
 

Bientina lì, 04/12/2024
Studio Mattonai





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