Cassino, Omicidio di Yirel Peña Santana. Niente abbreviato per Sandro Di Carlo

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La Corte costituzionale si è pronunciata. Nessun abbreviato per Sandro Di Carlo, l’operaio cassinate accusato dell’omicidio della trentaquattrenne di origini dominicane Yirel Peña Santana. Dopo la questione di legittimità sollevata nello scorso mese di luglio per l’ammissione all’abbreviato, con l’invio degli atti alla Corte costituzionale, il processo era rimasto “sospeso”. Pur lasciando spazio – nell’attesa del pronunciamento – a un’altra questione affatto secondaria: quella legata a una nuova perizia psichiatrica per il giovane arrestato. A poco più di un mese dall’udienza, la Corte costituzionale ha sciolto la riserva, dichiarando «non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 438, comma 1-bis, del codice di Procedura penale, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 33 del 12 aprile 2019 (inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Cassino». Si procederà, dunque, con rito ordinario: se dovessero essere confermate le aggravanti ed escluse le attenuanti, Di Carlo rischia una pena alta. Anche l’ergastolo. Si torna in aula venerdì.

La ricostruzione
Yirel Peña Santana, 34 anni di origini dominicane, sarebbe stata uccisa con diverse coltellate dopo essere stata picchiata il 27 maggio 2023 in un appartamento di via Pascoli. Uno dei fendenti andati a segno le avrebbe perforato il polmone: trovata, qualche ora dopo, in un lago di sangue. A indirizzare le indagini su Di Carlo – che si è sempre detto innocente, negando ogni accusa – è stata un’impronta insanguinata isolata dalla polizia sul muro della stanza da letto della vittima. Fondamentali nell’attività di indagine gli abiti ancora sporchi di sangue e il contenuto dei cellulari. Una indagine lampo della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato e della Mobile, poi l’arresto. A cui hanno fatto seguito le spiegazioni dell’operaio, che ha sempre negato. Nelle prime fasi e nelle seguenti udienze la costituzione delle parti civili (con la famiglia e i figli della vittima rappresentati dall’avvocato Marco Rossini), poi le altre richieste con la riserva sciolta a luglio. Nella stessa data, anche la questione di legittimità costituzionale.

Le perizie
Di Carlo era stato già sottoposto a una perizia psichiatrica per stabilire la sua capacità di intendere e volere ma anche di affrontare il processo. Esami che avevano portato a esiti contrapposti. La Corte d’assise di Cassino, quindi, in accoglimento delle richieste delle difese dell’imputato – rappresentato dagli avvocati Sandro e Vittorio Salera e Alfredo Germani – ne aveva disposto una ulteriore, discussa nelle scorse udienze. Secondo il perito nominato dalla Corte d’assise, il dottor Peppino Nicolucci, l’operaio accusato del delitto sarebbe risultato capace di intendere e volere, lucido, in grado di sostenere un processo e non socialmente pericoloso. Nella sua analisi avrebbe escluso la premeditazione, pur riconoscendo la sussistenza di una personalità borderline. Nella scorsa udienza, Nicolucci aveva ricostruito i momenti successivi all’aggressione. «Anche se Di Carlo non avesse commesso il fatto, io ho valutato il comportamento successivo. Quando lui rientra nell’appartamento, trova Yirel che ancora respirava. Apre una bibbia, trafuga parte di un orologio della vittima, si aggira in casa, prega. Poi sarebbe rientrato a casa sua, dove si addormenta per poche ore, dopo aver messo parte dell’orologio insanguinato nel comodino e i panni pieni di sangue tra quelli sporchi. Un comportamento legato a una situazione di angoscia».

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L’analisi della Corte
L’iter che ha portato al pronunciamento della Corte costituzionale è stato complesso. A seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l’imputato aveva chiesto di definire il processo con un abbreviato. E dopo la camera di consiglio del 15 gennaio dello scorso anno, il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato la richiesta inammissibile. La questione era stata reiterata nell’udienza dibattimentale a marzo e la Corte aveva sospeso il giudizio ritenendo «rilevanti le questioni di legittimità costituzionale», passando la parola alla Corte costituzionale. Una complessa analisi, quella formulata dalla Corte costituzionale – con l’intervento anche del presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato – che ha affrontato diversi aspetti: dal principio di proporzionalità alla questione legata all’accesso a riti alternativi, che peraltro «costituisce parte integrante del diritto di difesa» ma che «non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall’ordinamento processuale penale». Chiara l’analisi sul principio di proporzionalità che esige «che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore oggettivo espresso dal fatto medesimo il quale a sua volta dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale» scrivono i giudici della Corte costituzionale. Come correttamente sottolineato dall’Avvocatura generale dello Stato, proseguono, proprio il delitto di omicidio è quello nel quale «si manifesta con particolare evidenza la necessità di una graduazione anche significativa del trattamento sanzionatorio, perché “l’unica figura legale di omicidio volontario abbraccia condotte dal disvalore soggettivo affatto differente”». La preclusione all’accesso al giudizio abbreviato, nella fase iniziale oggetto di valutazione del pm sull’oggetto della contestazione, è poi oggetto di «un puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive ed è sempre suscettibile di correzione», affermazione che vale – proseguono i giudici – anche per il giudizio immediato.



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