Assicurazioni infortuni beneficiari ADI e SFL impegnati nei Puc
L’Istituto fornisce le istruzioni in merito all’obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) a titolarità dei Comuni o di altre Amministrazioni Pubbliche (INAIL – circolare 27 febbraio 2025 n. 19)
Ai soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) o del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) a titolarità dei Comuni o di altre Amministrazioni Pubbliche si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti per i volontari che effettuano servizio civile.
Pertanto, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei partecipanti ai PUC è previsto un premio speciale unitario. (art. 4, co. 1, MLPS – dm 15 dicembre 2023, n. 156).
Per l’anno 2024, il premio speciale unitario (MLPS – dm 24 aprile 2024, n. 68; Inail – delibera 26 marzo 2024, n. 73):
– è fissato nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% ;
– è stato calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, stabilita, per l’anno 2024, in 46,87 euro e delle attività previste per i PUC;
– è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Il premio speciale unitario è dovuto per (MLPS – dm 24 aprile 2024, n. 68):
– i beneficiari dell’Assegno di inclusione tenuti ad aderire al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione ai PUC;
– i beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non obbligati ad aderire a un percorso personalizzato, che richiedono l’adesione volontaria e partecipano al PUC;
– i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
– i soggetti coinvolti volontariamente nei PUC, ma non beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro in condizioni di povertà individuati con apposito provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il partecipante al PUC svolge la propria attività presso il Comune di residenza ovvero, previo accordo sottoscritto tra il medesimo partecipante e il soggetto titolare del PUC, presso i Comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale.
L’impegno richiesto è pari a un numero di ore compatibile con le altre attività del partecipante e, comunque, non inferiore al numero di 8 ore settimanali, aumentabili fino a un numero massimo di 16 ore complessive settimanali con il consenso del Comune o di altra Amministrazione Pubblica titolare del progetto e del partecipante al PUC.
I soggetti a cui è affidata dalla legge la titolarità del PUC sono considerati, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, datori di lavoro.
Considerato che possono essere titolari dei PUC i Comuni, anche in forma associata e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tal fine convenzionate con i Comuni, tra cui possono rientrare anche le società partecipate dai Comuni, tutti gli adempimenti connessi con la gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Inail sono posti a carico dei Comuni, delle unioni di Comuni, dalle altre Amministrazioni Pubbliche convenzionate con i Comuni.
I lavoratori impegnati nei PUC sono assicurati per tutti gli eventi infortunistici avvenuti in occasione di lavoro, nonché per l’infortunio in itinere.
In caso di infortunio o di malattia professionale riconosciuti dall’Istituto, i lavoratori impegnati nei PUC hanno diritto alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori assicurati, quali:
– l’indennità per inabilità temporanea assoluta;
– le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti;
– le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Inail alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati.
Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei partecipanti ai PUC, si assume la retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale rivalutata annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.
L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, nonché a denunciare la malattia di sospetta origine professionale comunicando, al Comune o all’Amministrazione Pubblica titolare del PUC, l’identificativo e la data di rilascio del relativo certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
I Comuni, anche in forma associata e le altre Amministrazioni Pubbliche, eventualmente per il tramite dei Comuni, devono attivare la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per i partecipanti ai PUC ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, comunicare eventuali variazioni del rapporto assicurativo e trasmettere trimestralmente all’Inail il numero delle giornate di effettiva attività prestata dal partecipante al PUC.
Tutti gli adempimenti nei confronti dell’Inail vengono effettuati attraverso la piattaforma GePI, utilizzata per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale in interoperabilità con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Nel caso in cui titolare del PUC sia un’Amministrazione Pubblica convenzionata con il Comune, l’obbligo di assicurare i partecipanti ai PUC permane in capo alla Pubblica Amministrazione mentre l’onere dell’adempimento nei confronti dell’Inail è assunto dal Comune in forza della convenzione.
Al fine di determinare l’onere relativo alla copertura assicurativa dei partecipanti ai PUC, entro il giorno 30 del mese successivo al termine di ogni trimestre, i soggetti titolari del progetto (i Comuni, ovvero le altre Pubbliche Amministrazioni per il tramite dei Comuni) devono comunicare attraverso la piattaforma GePI il numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei partecipanti stessi.
A tal fine, il Comune o altra Amministrazione Pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro, che può essere cartaceo o elettronico, all’interno del quale deve essere prevista un’apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei partecipanti al PUC, l’ora inizio e fine dell’attività. Il soggetto attuatore del progetto cura ed è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicità dei dati riportati.
Entro il terzo mese successivo al termine del trimestre, l’Inail determina l’onere relativo al trimestre appena concluso e a eventuali conguagli e provvede alla richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruenza dei dati trasmessi dalla piattaforma GePI.
I Comuni, anche in forma associata, e le altre Amministrazioni Pubbliche titolari del PUC sono tenuti a presentare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 53 e 54, DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
La denuncia di infortunio deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. L’obbligo del Comune o di altra Amministrazione Pubblica titolare del PUC di dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore ai 30 giorni si intende assolto con l’invio all’Inail della denuncia di infortunio per via telematica.
Il soggetto titolare del PUC deve, inoltre, inviare la comunicazione dei dati dell’infortunio ai soli fini statistici se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore.
I dati riportati nel citato registro rilevano anche ai fini dell’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali.
Pertanto, il soggetto titolare del PUC è tenuto ad allegare alla denuncia, in caso di infortunio o malattia professionale, l’estratto del predetto registro ai fini del riscontro dell’occasione di lavoro.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
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