CONVERTITO IL DECRETO MILLEPROROGHE – Studio Benedetti Dottori Commercialisti

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Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 


Articolo Contenuto Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter Tempestività delibere Imu ed eventuale versamento a saldo

Viene modificato l’articolo 1, comma 72, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) per poter considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’Irpef, a condizione che siano inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre di ciascuno dei 2 anni e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024 per l’anno 2023 e il 7 febbraio 2025 per l’anno 2024. In particolare, la norma introduce una deroga in riferimento a:

– articolo 15-ter, D.L. 201/2011; e

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

– articolo 1, commi 762 e 767, L. 160/2019.

Ne deriva che la deroga si rende applicabile all’Imu e ai tributi diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 1, comma 73, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), stabilendo che l’eventuale differenza positiva tra l’Imu, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi della deroga introdotta con il comma 2-bis e quella versata entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024 per l’anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l’anno 2024. Nel caso di una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Articolo 1, comma 10-sexies Relazione annuale dell’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale

Viene modificato l’articolo 9, comma 3, lettera b), D.Lgs. 230/2021 relativo all’istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale, portando da semestrale ad annuale la relazione che l’Osservatorio deve predisporre all’Autorità politica delegata per la famiglia.

Articolo 3, comma 1 Alimentazione archivi di Stato

Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di Covid-19 con esclusivo riferimento all’Imu, di cui all’articolo 1, commi 738, e ss., L. 160/2019, né effettuata entro il 30 novembre 2025.

Conseguentemente, vengono apportate modifiche al regime di validità temporale della previsione di cui all’articolo 38-octies, comma 1, D.L. 137/2020, che prevede un periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. Per effetto delle modifiche, è prorogato al 31 dicembre 2025 il periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’esenzione Imu, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Articolo 3, comma 3 Contributo dell’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati

Modificando l’articolo 15-bis, comma 1, D.L. 13/2023, viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell’ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla Agenzia del demanio, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

Articolo 3, comma 6 Divieto di fatturazione elettronica

Viene prorogato a tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018, previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Articolo 3, comma 8 Sospensione revoca consorzi e confidi per assenza di volume di affari

Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l’adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di cui al D.M. 53/2015, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, è sospeso per 24 mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d’Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l’avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.

Articolo 3, comma 10 Iva Terzo settore

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Viene sostituito l’articolo 1, comma 683, secondo periodo, L. 234/2021, prevedendo che, in attesa della razionalizzazione della disciplina Iva per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7, L. 111/2023, l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 215/2021, sono rinviate al 1° gennaio 2026, con la conseguenza che gli enti associativi continueranno anche per il 2025 a beneficiare del precedente regime di esclusione Iva.

Articolo 3, comma 14 Imprese di assicurazione

Viene modificato l’articolo 5, D.L. 131/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 169/2023, prevedendo che le imprese cessionarie di cui all’articolo 91, comma 2, D.Lgs. 209/2005, nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, hanno acquisito un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 245, D.Lgs. 209/2005, possono valutare, nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e nei 2 successivi (prima era solo il successivo), gli attivi finanziari non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Inoltre, le medesime imprese che, entro il 31 dicembre 2025, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui sopra, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i 2 importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole.

Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter Rendicontazione di sostenibilità

Viene previsto che i revisori legali, per l’assunzione di incarichi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nelle more di adozione del Decreto Mef di cui all’articolo 6, comma 1-bis, D.Lgs. 39/2010, possono rilasciare l’attestazione della sostenibilità relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, a condizione che abbiano maturato, ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 39/2010, almeno 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. Tali crediti formativi devono essere maturati al 25 febbraio 2025.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Viene, inoltre, stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9, D.Lgs. 254/2016, nonostante l’abrogazione del Decreto per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 125/2024, limitatamente alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2024.

Trova, altresì, applicazione la relativa disciplina attuativa (regolamento adottato da Consob con deliberazione n. 20267/2018).

Articolo 3, comma 14-sexies Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

Viene estesa l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106, D.L. 18/2020 relative allo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa, Sapa, Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni al 31 dicembre 2025.

In particolare, le Spa, Sapa, Srl e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

– il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

– l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

– l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Inoltre, per le sole Srl, il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Articolo 3, comma 14-septies Accertamento e riscossione entrate locali

Vengono prorogati i termini di cui:

– all’articolo 18, comma 1, D.M. 289/2000; e

– all’articolo 12, comma 1, lettera a), D.M. 101/2022

al 30 settembre 2025, prevedendo, inoltre, la revisione dei Decreti richiamati per adeguare la disciplina dell’articolo 53, D.Lgs. 446/1997, relativa all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, alla normativa dell’Unione Europea.

Vengono, inoltre, interpretati gli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, D.Lgs. 446/1997, nel senso che le società di scopo o di progetto non sono iscritte all’albo se la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia delle società menzionate, sia già iscritta all’albo. Di conseguenza, gli atti emessi dalle società di scopo o di progetto sono ritenuti legittimi, in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, obbligato in solido all’adempimento di tutte le prestazioni erogate dalle società.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Articolo 3, commi 14-octies – 14-decies Credito d’imposta nelle Zls

Viene esteso il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zls (zone logistiche semplificate) di cui all’articolo 13, D.L. 60/2024 anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 in beni strumentali di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 124/2023.

Ai fini della fruizione del beneficio, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025, devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025. Inoltre, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, deve essere comunicato l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.

I relativi modelli di comunicazione da utilizzare sono approvati e le relative modalità di trasmissione telematica definite con provvedimento adottato dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni decorrenti dal 25 febbraio 2025.

Infine, ai fini del rispetto del limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni medesime. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle predette comunicazioni. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Articolo 3, comma 14-undecies Intermediari finanziari non professionali: società cooperative

Intervenendo sull’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, D.Lgs. 385/1993, la previsione per cui, nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106, Tub, le società cooperative esistenti alla data del 1°gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;

c) l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato è prorogata al 31 maggio 2026.

Articolo 3-bis, commi 1 e 2 Riammissione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022

Viene prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.

Nello specifico, ai sensi del comma 1 è prevista la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima. La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.

È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 25 febbraio 2025.

Vengono previste, rispetto alle regole di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, L. 197/2022, le seguenti deroghe:

1. la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;

2. il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

– in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

– nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

3. l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

4. le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.

Articolo 3-bis, commi 3-5 Differimenti in materia di dichiarazioni fiscali

È stabilito che per il solo 2025, sono rinviati dal 28 febbraio al 17 marzo i termini per l’approvazione e la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti Irpef, Ires e Irap, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998.

Conseguentemente, sempre per l’anno 2025, è previsto il rinvio dal 15 al 30 aprile della data a decorrere dalla quale è possibile presentare le dichiarazioni ai fini Irpef, Ires e Irap.

Infine, sempre per il solo 2025, è differito dal 15 al 30 aprile il termine entro cui devono essere resi disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale – “Isa” di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017 e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di CPB di cui al D.Lgs. 13/2024.

Articolo 11, comma 2-bis Tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Viene differito al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione, al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.

Articolo 12 Proroga 5 per mille per le Onlus

Intervenendo sull’articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, viene confermata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità da parte delle Onlus di poter fruire del c.d. regime del 5 per mille.

Articolo 13 Obbligo assicurazione da eventi catastrofali

Modificando l’articolo 1, comma 101, L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio per il 2024), l’obbligo previsto per le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, comma 1, sezione “Attivo”, voce B-II, n. 1, 2 e 3, cod. civ. direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, viene rinviato al 31 marzo 2025.

Articolo 13, comma 1-quinquies Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0

Viene chiarito che il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sono sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Articolo 14, comma 1 Modifiche al tax credit turismo

Intervenendo sull’articolo 1, comma 1, D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021, il contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80% è riconosciuto sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Viene prorogato, sempre fino al prossimo 31 dicembre 2025, anche il contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, previsto dal successivo comma 2.

Articolo 14, comma 2 Autorizzazione impianti fonti rinnovabili su strutture turistiche o termali

Intervenendo sull’articolo 6, comma 2-septies, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 31 dicembre 2025 i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, possono essere realizzati con le modalità previste dall’articolo 6-bis, comma 1, D.Lgs. 28/2011.

Articolo 14, comma 3 Proroga deroga sui contratti di lavoro subordinato

Intervenendo sull’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, relativo alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, il contratto di lavoro subordinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi;

b) in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Articolo 15, comma 1 Rinvio costituzione organo consultivo nelle società sportive professionistiche

Viene prorogato al 31 dicembre 2025 l’entrata in vigore della previsione di cui all’articolo 13, comma 7, D.Lgs. 36/2021, con cui è stabilito che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Articolo 19, comma 1 Estirpazione per combattere la Xylella fastidiosa

Viene eliminato il limite di 7 anni per poter procedere, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni, previa comunicazione alla Regione, all’estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla Decisione di esecuzione UE 2015/789.

Articolo 19, comma 1-bis Proroga in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore dei cereali

Viene posticipata al 31 luglio 2025 l’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.

Articolo 19, comma 1-ter Revisione macchine agricole

Vengono stabiliti dei nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi:

– 31 dicembre 2025 per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983;

– 31 dicembre 2025 per le macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996;

– 31 dicembre 2025 per le macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.

Articolo 19, comma 1-quater Disposizioni concernenti termini in materia di pesca e acquacoltura

Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per l’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

In particolare, le imprese con sede in Italia, o con una sede stabile nel Paese, devono stipulare entro il 31 dicembre 2025 un’assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.



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