la struttura non risponde se ha eseguito gli esami

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Tribunale di Pisa -sez. civ.- Sentenza n. 34 del 13-01-2025

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1. I fatti: la struttura e gli esami


La sorella e il convivente more uxorio di un signore deceduto un paio di giorni dopo essersi recato ed essere stato dimesso da un ospedale toscano, adivano il Tribunale di Pisa al fine di chiedere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti, quantificati in ben €. 150.000 a favore della sorella e €. 350.000 a favore del convivente.
In particolare, gli attori sostenevano che il loro congiunto (già diabetico e privo di un rene) si era recato all’ospedale lamentando forti dolori al fianco sinistro ed era stato ivi sottoposto ad accertamenti strumentali con ecografia addominale, radiografia dell’addome, radiografia del torace e analisi di laboratorio.
All’esito degli esami di cui sopra, il paziente era stato dimesso la sera stessa con diagnosi di dolore addominale in coprostasi.
Gli attori sostenevano inoltre che tre giorni dopo le dimissioni, erano stati costretti ad allertare il 118 in ragione delle condizioni del paziente e che all’arrivo dell’ambulanza quest’ultimo era incosciente e non presentava respiro ne battito, al punto che i sanitari giunti sul posto avevano dovuto constatare il decesso.
Secondo gli attori, la morte del congiunto era addebitabile ai sanitari dell’ospedale, i quali avevano omesso di eseguire degli accertamenti diagnostici ed avevano valutato erroneamente i risultati di quelli effettuati e del quadro clinico generale in cui versava il paziente. Una corretta valutazione da parte dei sanitari, invece, li avrebbe indotti – a detta degli attori – ad eseguire un clistere che avrebbe scongiurato l’esito infausto.
La struttura sanitaria convenuta aveva in primo luogo contestato la legittimazione attiva di uno degli attori, sostenendo che non avesse fornito prova del suo status di convivente more uxorio del paziente. In secondo luogo, aveva eccepito che la condotta tenuta dai sanitari era corretta, in quanto gli stessi avevano seguito un adeguato iter diagnostico e terapeutico. Infine, l’ospedale sosteneva che il clistere non è considerabile un intervento salvavita e che comunque i sanitari lo avevano prescritto al momento delle dimissioni. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.
Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

 

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2. Le valutazioni del Tribunale


Per quanto riguarda l’eccepito difetto di legittimazione attiva di uno degli attori per mancanza di prova del suo status di convivente more uxorio, il tribunale ha rigettato l’eccezione sostenendo che detta parte attrice avesse provato detto stato, producendo le dichiarazioni dei vicini di casa del paziente che dimostravano la sussistenza di un rapporto stabile di convivenza fra i due.
Nel merito della vicenda, però il tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attorea per infondatezza.
A tal proposito, il giudice ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale: infatti, secondo quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco la struttura socio sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde delle condotte dei sanitari di cui si avvale per eseguire la prestazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
La natura contrattuale della responsabilità deriva dalla stipula di un contratto di spedalità tra la struttura e il paziente, che si perfeziona al momento dell’accettazione del paziente presso la struttura sanitaria.
In considerazione di ciò, il paziente, creditore danneggiato, ha l’onere di provare l’aggravamento della propria situazione patologica e del nesso di causalità con la condotta commissiva o omissiva dei sanitari. Invece, la struttura sanitaria, debitore danneggiante, ha l’onere di provare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi sono stati causati da un evento imprevedibile.

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3. La decisione del Tribunale


Nel caso di specie, secondo il Tribunale, non è in discussione la conclusione del contratto di spedalità tra la struttura sanitaria e il paziente. Invece, gli attori non sono stati in grado di provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai sanitari e la patologia del paziente (che l’ha condotto alla morte).
A tal proposito, infatti, secondo il giudice, la CTU espletata in giudizio ha accertato che lo stato clinico del paziente al momento dell’accesso all’ospedale non presentava carattere di particolare complessità e non richiedeva degli accertamenti diagnostici o trattamenti terapeutici di speciale difficoltà. Anzi, i sanitari hanno eseguito correttamente gli accertamenti diagnostici, in base alla sintomatologia che il paziente riferiva di avere al momento di accesso al pronto soccorso (cioè dolore al fianco sinistro). Inoltre, secondo i periti d’ufficio, da nessuno degli esami eseguiti sul paziente è emersa la presenza di una situazione di emergenza o alcun elemento che consigliasse la prescrizione di una visita chirurgica. Infine, i periti hanno accertato che l’esecuzione di clisteri evacuativi viene generalmente demandata al domicilio del paziente, da eseguirsi eventualmente con l’ausilio di personali infermieristico, e nel caso di specie detto clistere era stato prescritto dai sanitari al momento delle dimissioni del paziente.
Ciò detto, i sanitari hanno concluso che non è stato possibile accertare la causa della morte del paziente e che, in base ai documenti esaminati, detto evento non può essere ricollegato causalmente a delle condotte omissive dal punto di vista diagnostico da parte dei sanitari.
In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che il comportamento dei sanitari dell’ospedale è stato corretto, dal momento che gli stessi hanno tenuto una condotta adeguata alla luce della sintomatologia presentata dal paziente, hanno effettuato i necessari accertamenti, hanno trattenuto il paziente in osservazione e – solo a fronte di un miglioramento della sintomatologia – lo hanno dimesso, fornendogli dettagliate prescrizioni e le cure del caso.
Conseguentemente, il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dai congiunti del paziente deceduto e li hanno condannati a rifondere le spese legali alla struttura sanitaria convenuta, quantificate in oltre €.11.000 (undicimila).



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