In quali casi si può chiedere la sospensione del mutuo stipulato per l’acquisto della casa e come fare?
Le famiglie che si trovano in difficoltà economiche (dimostrabili) possono chiedere la sospensione dei mutui 2025 stipulati per l’acquisto della prima casa. Ciò è possibile con accesso al Fondo Gasparrini. Quali sono i requisiti per accedere e il modulo per la domanda?
Il Fondo Gasparrini, anche conosciuto come Fondo di solidarietà mutui prima casa, è gestito da Consap ed è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. Consente di sospendere il pagamento del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi al verificarsi di difficoltà oggettive che incidono negativamente sul reddito familiare.
Ovviamente il piano di ammortamento si allungherà di un periodo pari a quello della durata di sospensione.
La messa in stand-by del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria.
Ecco in quali casi si può richiedere la sospensione del mutuo prima casa e come fare.
Cosa prevede il Fondo Gasparrini
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini) è stato istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Questo fondo prevede la possibilità per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate.
La sospensione può essere chiesta dai nuclei con un reddito Isee inferiore a 30.000 euro, devono inoltre verificarsi ulteriori condizioni.
Per ottenere il beneficio, devono verificarsi delle situazioni di temporanea difficoltà economica. Il Fondo prevede anche il rimborso degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa
Il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate a incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.
Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dagli istituti di credito.
Sospensione mutui prima casa: chi ne beneficia?
I cittadini che possono fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo prima casa sono soggetti che hanno difficoltà in seguito a:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente a una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
In questi due casi si può ottenere una sospensione commisurata al periodo di difficoltà economica, quindi:
- 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Inoltre, il fondo è strutturale e può essere richiesto anche nei casi di:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (articolo 409 n. 3 del Codice di Procedura Civile);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero d’invalidità civile non inferiore all’80%.
La sospensione, specifica il decreto attuativo, può essere reiterata, sempre nel limite dei 18 mesi di durata massima complessiva, anche per periodi non continuativi entro le risorse in dotazione del Fondo.
La richiesta della sospensione delle rate
La sospensione delle rate di un mutuo sulla prima casa può essere richiesta dagli aventi diritto anche se il mutuo copre unitamente le spese di ristrutturazione o per liquidità. Non sono però ammesse le sospensioni richieste per i mutui contratti esclusivamente per ristrutturazione e/o liquidità. I beneficiari avranno anche diritto al pagamento del 50% degli interessi maturato sul debito residuo.
Nella fase di sospensione del mutuo la banca non può chiedere il pagamento della metà mancante della quota d’interessi rimasto a carico del mutuatario. I mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate previste dal Fondo Gasparrini.
L’art. 2 comma 477 lett. a) della Legge 244/2007 prevede l’esclusione dalla richiesta di sospensione dei mutui che presentano al momento della domanda ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi.
Deve essere sottolineato che non è ammessa la sospensione del mutuo nel caso in cui lo stesso sia stato richiesto per la costruzione di un immobile adibito ad abitazione (art.2, comma 476 della Legge 244/2007).
Come fare richiesta per accedere al fondo e sospendere le rate. Ecco il modulo
Il nuovo modulo, aggiornato e semplificato rispetto al modello precedente, può essere compilato online direttamente sui siti di:
- Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Consap;
- Abi.
Una volta compilato, il modulo va inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Il cittadino in possesso dei requisiti che vuole ottenere in tempi rapidi la sospensione del mutuo deve contattare la banca che gli ha concesso il finanziamento e presentare la documentazione necessaria.
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
In caso di mutuo cointestato il modulo di domanda deve essere sottoscritto dagli altri cointestatari del mutuo. I cointestatari che non siano in possesso dei requisiti previsti alla sopraccitata normativa, dovranno compilare e sottoscrivere esclusivamente il riquadro 1 del modello di domanda.
Documentazione richiesta per la sospensione delle rate del mutuo 2025
Affinché si possa ottenere la sospensione delle rate dei mutui è necessario presentare idonea documentazione. La stessa cambia in base alla posizione lavorativa e all’evento che ha generato la difficoltà economica.
In particolare, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro occorre allegare alla domanda la lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa.
In caso di contratto a tempo determinato, si allega copia del contratto o della relativa proroga, nonché delle eventuali comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto.
In caso di dimissioni per giusta causa è necessario allegare la sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si può rilevare la sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore o, in alternativa, lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
In caso di difficoltà economiche legate all’insorgere di handicap, si allega il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per il territorio di residenza del richiedente che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
Al verificarsi della sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario, devono essere allegati i provvedimenti adottati dal datore di lavoro.
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