Subappalto o Subaffidamento? Distinzioni nel Codice Contratti Pubblici

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Subappalto o Subaffidamento? Criteri distintivi nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) anche alla luce delle modifiche introdotte dal correttivo (D.Lgs. 209/2024).


La distinzione tra subappalto e subaffidamento è un tema centrale nell’ambito degli appalti pubblici, soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 36/2023 e il correttivo D.Lgs. 209/2024. Comprendere quando sia sufficiente il subaffidamento o quando sia obbligatorio il ricorso al subappalto è fondamentale per la corretta gestione contrattuale e per evitare irregolarità.

Subappalto o Subaffidamento: le differenze fondamentali

Subappalto

Il subappalto si configura quando un’impresa affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni previste dal contratto principale, purché queste rientrino nell’oggetto dell’appalto e siano soggette a qualificazione.

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Caratteristiche principali:

  • Richiede autorizzazione della stazione appaltante;
  • Il subappaltatore deve rispettare le stesse condizioni contrattuali ed economiche dell’appaltatore;
  • Deve garantire parità di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
  • È necessario indicare in gara la quota di lavori che si intende subappaltare;
  • Le prestazioni affidate richiedono qualificazione SOA, se prevista.

Con il D.Lgs. 36/2023, sono stati eliminati i limiti percentuali sul subappalto precedentemente previsti dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, che stabiliva il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale. Oggi, salvo specifiche restrizioni della stazione appaltante, il subappalto può coprire anche l’intera prestazione, in conformità con l’articolo 106 del D.Lgs. 36/2023.

Subaffidamento

Il subaffidamento riguarda, invece, prestazioni accessorie o strumentali che non rientrano nell’oggetto principale dell’appalto e che non necessitano di qualificazione.

Caratteristiche principali:

  • Non è soggetto ad autorizzazione della stazione appaltante;
  • Si applica a forniture, noleggi e servizi ausiliari (es. fornitura di materiali, trasporto, noleggio di attrezzature);
  • Non è soggetto ai vincoli previsti per il subappalto (parità salariale, tracciabilità dei pagamenti, ecc.), se non diversamente disposto dal contratto.

Nel passato, il subaffidamento era soggetto a specifici vincoli quantitativi previsti dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, erano in vigore i seguenti limiti:

  1. Limite del 2% o 100.000€: Il subaffidamento di prestazioni accessorie non poteva superare il 2% dell’importo complessivo del contratto o, in alternativa, non poteva superare un valore di 100.000€. Questo significava che, per contratti di importo elevato, anche prestazioni relativamente piccole avrebbero potuto essere subaffidate solo entro questi limiti percentuali o monetari.
  2. Vincolo del 50% della manodopera: Era previsto che almeno il 50% della manodopera necessaria per l’esecuzione del contratto dovesse essere fornita direttamente dall’appaltatore. Ciò implicava che l’appaltatore non poteva esternalizzare l’intera manodopera coinvolta nei lavori, dovendo mantenere una parte significativa di essa in-house.

Con l’introduzione del D.Lgs. 36/2023 e del correttivo D.Lgs. 209/2024, questi limiti sono stati eliminati, semplificando le regole sul subaffidamento. Oggi, non ci sono più soglie percentuali fisse né limiti monetari specifici per il subaffidamento. Questo significa che:

  • Le imprese possono subaffidare prestazioni accessorie senza dover rispettare i precedenti limiti del 2% o 100.000€, che potevano risultare restrittivi, soprattutto per progetti di grande valore.
  • Non esiste più l’obbligo di mantenere il 50% della manodopera in-house. Gli appaltatori possono, quindi, subaffidare una parte più significativa della manodopera a terzi, se necessario.

L’unico criterio da rispettare ora è la tipologia di attività: se l’attività affidata è accessoria o strumentale (come forniture di materiali, noleggio di attrezzature o servizi ausiliari), si tratta di subaffidamento e non è necessario rispettare limiti quantitativi. Questa semplificazione mira a rendere più flessibile e agile la gestione degli appalti pubblici, consentendo agli appaltatori di gestire meglio le loro risorse e i loro impegni contrattuali.

Quando è sufficiente il subaffidamento e quando è necessario il subappalto?

Per determinare la corretta classificazione, occorre valutare:

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  • L’attività è parte dell’oggetto principale dell’appalto?
    • Sì → Potrebbe trattarsi di subappalto.
    • No → È un subaffidamento.
  • L’attività richiede qualificazione SOA?
    • Sì → È subappalto.
    • No → Potrebbe essere subaffidamento.
  • L’attività è accessoria o strumentale (fornitura materiali, noleggio, trasporto, servizi ausiliari)?
    • Sì → È subaffidamento.
    • No → È subappalto.
  • Le lavorazioni rientrano in categorie prevalenti o scorporabili oltre i 150.000€?
    • Sì → È subappalto.
    • No → Può essere subaffidamento.

 

 

Esempi pratici

Consideriamo un’impresa di costruzione che ha vinto un appalto per la costruzione di un edificio. Se decide di subappaltare i lavori di impiantistica, dovrà seguire le regole sul subappalto, richiedere l’autorizzazione della stazione appaltante e garantire la qualificazione SOA. Al contrario, se l’impresa decide di subaffidare il noleggio di attrezzature per il cantiere, potrà farlo senza richiedere alcuna autorizzazione, poiché si tratta di una prestazione accessoria.

Riferimenti normativi

È importante fare riferimento specifico agli articoli 105 e 106 del D.Lgs. 36/2023 e agli articoli 105 e 110 del D.Lgs. 50/2016, che delineano le normative relative al subappalto e al subaffidamento, offrendo una guida chiara e dettagliata su queste pratiche.

Implicazioni pratiche

Le imprese devono prestare particolare attenzione a queste distinzioni. La corretta classificazione non solo influisce sulla conformità legale, ma ha anche impatti operativi. Ad esempio, un’errata valutazione potrebbe portare a sanzioni o alla revoca dell’appalto.

Conclusioni

Il nuovo Codice ha reso più chiari i confini tra subappalto e subaffidamento, eliminando le soglie percentuali e monetarie ma rafforzando il criterio della qualificazione e della tipologia di attività. Le imprese devono valutare attentamente queste distinzioni per evitare il rischio di ricadere involontariamente nel subappalto senza rispettare gli obblighi previsti. È consigliabile implementare procedure interne di controllo e formazione per il personale per gestire adeguatamente queste pratiche.

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