Accesso agli strumenti di composizione della crisi di impresa anche senza bilancio approvato

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Ai sensi dell’articolo 39, D.Lgs. 14/2019 (“C.C.I.I.”), l’impresa che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (es. concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione omologato) o a una procedura di insolvenza (es. liquidazione giudiziale) deve depositare presso il tribunale una serie di documenti, tra cui i bilanci degli ultimi 3 esercizi (sostituibili dalle dichiarazioni fiscali solo per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio).

Il deposito degli ultimi 3 bilanci è richiesto anche in sede di presentazione di domanda prenotativa (c.d. “in bianco”) di cui all’articolo 44, C.C.I.I.

In ragione della disciplina civilistica di formazione ed approvazione del bilancio delle società di capitali, per tale documento deve intendersi necessariamente quello approvato dall’assemblea dei soci e depositato al registro imprese, in quanto in assenza di tale approvazione si è in presenza di un mero “progetto di bilancio”, ovvero quello predisposto dall’organo amministrativo e sottoposto all’esame dei soci.

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In situazione di crisi aziendale, può, tuttavia, accadere che i bilanci degli ultimi esercizi, chiusi prima della presentazione dell’istanza al tribunale per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, non siano stati approvati all’assemblea dei soci, non solo a causa di problematiche amministrative o dissidi tra i soci, accentuati dall’insorgere della crisi, ma anche perché l’approvazione del bilancio è stata consapevolmente rinviata proprio per la situazione di incertezza discendente dall’imminente accesso ad una procedura “concorsuale”.

Ci si riferisce, in particolare, alla verifica del postulato della continuità aziendale che, come è ampiamente noto, incide in modo estremamente significativo sulla formazione del bilancio.

Ad esempio, se il tribunale dichiarerà ammissibile la domanda di concordato preventivo in continuità aziendale presentata dalla società, potrà considerarsi rispettato detto postulato e, dunque, il bilancio dell’esercizio precedente dovrà essere redatto sulla base del principio della continuità aziendale, ancorché in presenza di indubbie incertezze sul suo mantenimento, legate all’effettiva approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori e alla sua omologa (incertezze da evidenziare adeguatamente in Nota integrativa).

Invece, se il tribunale dovesse dichiarare inammissibile la domanda di concordato si aprirebbe la strada della liquidazione giudiziale, per cui verrebbe meno il postulato della continuità aziendale e, di conseguenza, il bilancio dell’esercizio precedente dovrà essere redatto, come previsto dall’OIC 11, sempre con i criteri di funzionamento, ma sulla base di valutazioni adeguatamente formulate alla luce dell’assenza della continuità aziendale, dovuta all’imminente dichiarazione di liquidazione giudiziale della società (ciò perché per i principi contabili OIC l’adozione di criteri di valutazione di liquidazione è ammessa solo dopo il formale avvio della procedura liquidatoria).

In tale situazione particolare, la verifica della continuità aziendale non dipende tanto da valutazioni dell’organo amministrativo chiamato a predisporre il bilancio, quanto da un atto da parte di un organo terzo (il tribunale).

In generale, la normativa civilistica sull’iter di formazione, approvazione e deposito del bilancio d’esercizio non consente alcun specifico rinvio (oltre al canonico termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio a norma del comma 2, articolo 2364, cod. civ.) per attendere l’acquisizione del set documentale necessario per un’affidabile valutazione in ordine al presupposto della continuità aziendale, perché il bilancio di esercizio assolve a un’essenziale funzione informativa sull’andamento della società a favore non solo dei soci, ma anche dei terzi e proprio la situazione di crisi imporrebbe addirittura una più tempestiva informativa di bilancio.

Tuttavia, ricorrendo la specifica situazione sopra evidenziata risulta evidente l’opportunità di rinviare l’approvazione del bilancio degli esercizi precedenti a dopo l’ammissione alla procedura di regolazione della crisi dato che le incertezze sulla continuità aziendale potrebbero condurre all’approvazione di un bilancio non corretto, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare sulla responsabilità di amministratori e organi di controllo. Ciò, fermo restando che l’organo amministrativo deve aver comunque predisposto il progetto di bilancio d’esercizio sulla base delle migliori informazioni al momento disponibili sulla continuità aziendale.

Infatti, la disciplina civilistica (articolo 2364, comma 2, cod. civ. e articolo 2429, cod. civ.) impone all’organo amministrativo di predisporre il bilancio nei tempi previsti dal Codice e di sottoporlo all’approvazione dell’assemblea, ma non impone a quest’ultima di approvare obbligatoriamente il bilancio, per cui l’assemblea può consapevolmente decidere di rinviare l’approvazione a dopo l’ammissione alla procedura di risoluzione della crisi.

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In tal caso, qualora all’esito delle verifiche del tribunale dovesse mutare lo scenario della continuità aziendale, l’organo amministrativo potrebbe “ritirare” l’originario progetto di bilancio e predisporne uno nuovo che tenga conto degli esiti della domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi.

Al di là dell’incertezza circa il provvedimento di ammissione da parte del tribunale, l’opportunità di rinviare l’approvazione del bilancio d’esercizio può derivare anche dall’attività in corso per la predisposizione del piano di risanamento e dalla connessa attività di revisione dei valori contabili da parte del professionista attestatore. Detti lavori potrebbero infatti condurre ad apportare rettifiche di alcune poste di bilancio (es. svalutazione di poste attive o iscrizione di maggiori poste passive) che andrebbero opportunamente recepite anche nei bilanci per i quali non è ancora pervenuta l’approvazione da parte dei soci.

Il possibile rinvio dell’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente a dopo l’ammissione alla procedura concorsuale si “scontra”, però, proprio con gli accennati requisiti della domanda, che deve essere accompagnata dal deposito degli ultimi 3 bilanci.

La mancanza del deposito degli ultimi bilanci approvati potrebbe, quindi, inficiare l’ammissibilità della domanda stessa.

In un primo momento la Cassazione, con l’ordinanza n. 33594/2021, ha affermato che i bilanci degli ultimi 3 esercizi, approvati dall’assemblea dei soci e depositati nel registro delle imprese, debbano necessariamente essere allegati alla domanda di concordato preventivo c.d. “con riserva” formulata da una società per azioni, pena l’ammissibilità della domanda stessa.

Tuttavia, con successiva ordinanza n. 6054/2022 la Cassazione è giunta a conclusioni diverse, affermando che la ratio della disposizione che impone il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi sembra avere esclusivamente lo scopo di verificare il superamento delle soglie dimensionali di cui all’epoca vigente articolo 1, comma 2 della Legge Fallimentare (oggi articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.) e non di riflettere la situazione aggiornata dell’impresa (per la quale è richiesto il deposito dell’apposita situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata).

Sulla base di tale ultima interpretazione della Cassazione è, quindi, possibile presentare, in luogo dei bilanci, altra idonea documentazione contabile che consenta di fornire la prova in ordine ai citati requisiti dimensionali.

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In linea con questo filone interpretativo, si pone il decreto del Tribunale di Pistoia del 2.11.2022 (presidente Curci, relatore Garofalo), con il quale è stata dichiarata ammissibile una domanda di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione ex articolo 44, C.C.I.I. da parte di una società per azioni anche in assenza del deposito degli ultimi bilanci approvati d’assemblea dei soci.

Nel caso in oggetto la società ricorrente aveva allegato alla domanda il bilancio dell’esercizio 2019 (approvato e depositato al registro delle imprese), nonché i progetti dei bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021 che l’assemblea dei soci non aveva ancora approvato.

Richiamando la citata Cassazione n. 6054/2022, ed evidenziando la certezza del superamento delle soglie dimensionali, il Tribunale di Pistoia non ha rilevato elementi per affermare che la mancata approvazione dei progetti di bilancio predisposti dall’amministratore sottendesse l’assoluta inattendibilità degli stessi e della documentazione contabile e che pertanto, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, la mancata approvazione dei bilanci di esercizio non appariva idonea ad integrare una lacuna sostanziale del corredo legale della domanda, sì da inficiarne l’ammissibilità.

La problematica in commento si presenta anche per la Composizione negoziata della crisi di impresa (“CNC”), in quanto, a norma dell’articolo 17, comma 3, lett. a), C.C.I.I., l’imprenditore che presenta l’istanza per la CNC deve inserire nella piattaforma telematica i bilanci approvati degli ultimi 3 esercizi (se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese). Inoltre, gli ultimi 3 bilanci devono essere depositati anche presso il tribunale nel caso di richiesta di conferma delle misure cautelari e protettive, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. a), C.C.I.I.

Ma proprio per la CNC il legislatore del terzo correttivo al C.C.I.I. (D.Lgs. 136/2024) sembra aver accolto appieno le citate soluzioni individuate dalla giurisprudenza più recente, in quanto con l’aggiunta della lettera a-bis) all’articolo 17, comma 3 e della lettera a-bis) all’articolo 19, comma 2, C.C.I.I., è stato previsto che in caso di mancata approvazione dei bilanci possono essere presentati i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60  giorni prima della presentazione della domanda.

Si conferma, quindi, che permane l’obbligo dell’organo amministrativo di predisporre i bilanci degli esercizi chiusi prima della presentazione della domanda ma che questi possono anche non essere approvati dall’assemblea dei soci.

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Analoga previsione non è stata inserita nell’articolo 39 e/o 44, C.C.I.I. in relazione alla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento “giudiziale” di regolazione della crisi, probabilmente perché sono state ritenute sufficienti le interpretazioni estensive fornite dalla giurisprudenza.

In ogni caso pare lecito applicare in via analogica le precisazioni introdotte per la CNC che, come detto, risultano in linea con le citate posizioni più recenti assunte dalla giurisprudenza circa il fatto che i bilanci degli ultimi 3 esercizi possano non essere ancora approvati dall’assemblea dei soci e ciò non inficia l’ammissibilità della domanda presentata al tribunale.



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