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Depositato alla Camera il testo della legge di Bilancio 2025 che reca misure fiscali, come il taglio del cuneo e il riordino delle detrazioni. Il Governo conferma il taglio del cuneo fiscale tra le misure destinate a sostenere il potere di acquisto dei lavoratori, in linea con gli obiettivi di sostenibilità di bilancio e in continuità con quelle introdotte nell’ultimo biennio.
Secondo le previsioni, si introduce un sistema progressivo di abbattimento del cuneo fiscale da attuare con una modifica al meccanismo di calcolo delle trattenute in busta paga che distingue 2 diversi benefici:
– il riconoscimento di una somma al lavoratore;
– un’ulteriore detrazione fiscale.
Si tratterebbe di un sistema progressivo che prevede il décalage per i redditi tra 32.000 e 40.000 euro, a favore dei lavoratori con un reddito lordo annuo fino a 32.000 euro.
In dettaglio, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (art. 49 del Tuir), con esclusione di quelli di pensione, con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si riconosce una somma determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente le seguenti percentuali:
– 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
– 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
– 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per l’individuazione della percentuale da applicare il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno e la somma riconosciuta non concorre alla formazione del reddito del lavoratore. Il datore di lavoro recupera l’importo corrisposto al lavoratore mediante la compensazione del credito con altre somme a debito esposte nel modello F24.
La seconda misura prevede, per i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, il riconoscimento di un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, pari:
– a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro;
– al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro (ad esempio un lavoratore con reddito complessivo di 35.000 euro avrebbe diritto all’ulteriore detrazione di 625 euro).
Il sostituto d’imposta è tenuto al calcolo e al riconoscimento della nuova detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, salvo conguaglio e verifica della sua spettanza a fine anno ovvero a fine rapporto. Nelle ipotesi di non spettanza il sostituto recupera la detrazione riconosciuta e, qualora l’importo superi 60 euro, il recupero sarà effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Per entrambe le misure è previsto il riconoscimento automatico da parte del datore di lavoro e, ai fini della determinazione del reddito complessivo, non si assume quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ora si attende l’esame della Manovra e gli eventuali emendamenti che saranno proposti durante l’iter parlamentare.
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