“IMPUGNERÒ L’ATTTO E CONTINUO IL LAVORO”

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 


LEGITTIMATA AD ANDARE AVANTI
🔹PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI RIPORTA IL TESTO DELLA SENTENZA

È GIUSTO INFORMARE 

REGIONE SARDEGNA LA PRESIDENTE ALESSANDRA TODDE DICHIARATA DECADUTA: “IMPUGNERÒ L’ATTTO E CONTINUO IL LAVORO”

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

LEGITTIMATA AD ANDARE AVANTI

🔹PER OPPORTUNA CONOSCENZA SI RIPORTA IL TESTO DELLA SENTENZA

CORTE D’APPELLO – CAGLIARI J.N.E.P. – 3EZ. NOT. CIV.

3 GEN. 2025

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Piazza Repubblica, 18 – 09125 CAGLIARI Piano 3°

Tel. 070.6022 2298 – PEC: prot.ca.cagliari@giustiziacert.it

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

IL COLLEGIO SOPRAINTESTATO 

Riunitosi nella seduta del giorno 20 del mese di dicembre 2024 e composto dai Signori:

dott.ssa Gemma CUCCA, Presidente della Corte ~ Presidente

dott.ssa Salome BENE, Giudice Tribunale dei Minorenni ~ Componente supplente

dott. Francesco ALTERIO, Consigliere della Corte ~ Componente effettivo

dott. Dario DE LUCA, Consigliere della Corte ~ Componente effettivo

dott. ssa Roberta ASUNI, Dottore Commercialista ~ Componente effettivo

dott. Tullio CONTI, Dottore Commercialista ~ Componente effettivo

prof. Riccardo FERCIA, Docente Università di Cagliari ~ Componente effettivo

con l’assistenza della Dott.ssa Daniela Muntoni, Direttore della Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, che svolge le funzioni di Segretario,

Premesso che in data 17 giugno 2024 (prot. llo 8693 del 18 giugno 2024) TODDE ALESSANDRA nata a Nuoro (NU) il 6.02.1969, ivi residente in Piazza Santa Maria della Neve n. 11/13

(C.F TDDLSN69B46F979B), eletta Presidente della Regione Sardegna in esito alle elezioni regionali del 25.02.2024, cui ha fatto seguito, in data 20 marzo 2024, la proclamazione degli eletti, ha depositato una dichiarazione ed un apparente” rendiconto delle spese elettorali relative alla campagna elettorale;

esaminati gli atti prodotti, vista la delibera adottata nella seduta del 12 novembre 2024 e considerata la decisione adottata dalla maggioranza del Collegio, nel corso della seduta del 16 novembre 2024 – secondo la quale il candidato alla Presidenza della Regione non sarebbe sottoposto ad alcun limite di spesa per la propria campagna elettorale in virtù dell’insussistenza di una norma che lo preveda – si è proceduto alla notifica delle contestazioni rilevate da questo Collegio Regionale di Garanzia

Elettorale nei confronti della candidata alla carica di Presidente – Todde Alessandra – effettuata via pec in data 19.11.2024 (Prot. 16858 del 19.11.24) ed in data 22.11.2024 con notifica a mani dall’ufficiale giudiziario (prot. 17114 del 22.11.24), contestazioni formulate come di seguito riportate:

1) la depositata dichiarazione di spesa e di rendiconto non è conforme a quanto sancito dall’art. 7, comma 6 della Legge 515/1993, come richiamato dall’art. 3, comma 1 della Legge Regionale Sardegna n. 1/1994: la candidata alla carica di presidente ha inviato via pec i moduli di dichiarazione di spesa e di rendiconto pubblicati nel sito della Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale predisposti per le spese sostenute dai singoli candidati in cui la medesima ha dichiarato, in relazione alla campagna elettorale, “di aver sostenuto spese, come da rendiconto allegato, per complessivi Euro 90.629,98” e di “aver ricevuto contributi e/o servizi, come da dichiarazione allegata, per Euro 90.670,01”; i detti moduli risultano firmati solo dalla predetta e, agli stessi, la medesima ha allegato un rendiconto di spese elettorali e di fonti di finanziamento che appaiono sostenuti da un comitato denominato “Comitato Elettorale del M5S per l’elezione del Presidente della Regione Sardegna” che, come da lettera di accompagnamento, risulta esser stato inviato alla Corte dei Conti quale rendiconto delle spese elettorali del movimento/partito. Tale modalità non consente di chiarire se le spese indicate nei documenti depositati afferiscano alle spese della singola candidata alla carica di Presidente o alla campagna elettorale dei candidati alla carica di Consigliere sostenuti dal Movimento;

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

– si è contestata la violazione dell’art. 7, comma 6, L. 515/93, come richiamato dall’art. 3, comma 1 della L.R. Sardegna n. 1/94;

2) non risulta essere stato nominato il mandatario, la cui nomina deve ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 515/1993, come richiamato dall’art. 3, comma 1 della Legge Regionale Sardegna n. 1/1994:

la candidata alla carica di presidente ha compilato i moduli dichiarando di aver ricevuto contributi e/o servizi per Euro 90.670,01 ma non ha provveduto a nominare il mandatario;

– si è contestata la violazione dell’art. 7, comma 3, L. 515/93, come richiamato dall’art. 3, comma 1 della L.R. Sardegna n. 1/94;

3) non risulta essere stato aperto un conto corrente dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi ai sensi dell’art. 7, comma 4 della Legge 515/1993, come richiamato dall’art. 3. comma 1 della Legge Regionale Sardegna n. 1/1994: la candidata alla carica di presidente ha alla luce del fatto che la Presidente Todde, nella memoria depositata in data 3 dicembre u.s, poi ridepositata al protocollo a mani del legale all’uopo incaricato, ha prodotto una dichiarazione nella quale – contrariamente a quanto già specificato nella dichiarazione ricevuta a protocollo il 18 giugno del corrente anno (ove aveva specificato di avere affrontato spese pari ad euro 90.629,98 e ricevuto contributi e/o servizi per euro 90.670,01) – a dichiarato sul suo onore di non aver sostenuto spese, assunto obbligazioni né ricevuto contributi e/o servizi, nonché di essersi avvalsa esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o della formazione politica della cui lista ho fatto parte”

E nel far ciò ha richiesto che tale ultima dichiarazione venisse valutata non “solo integrativa delle precedenti dichiarazioni rese, ma altresì sostitutiva di ogni eventuale dichiarazione e documento alla quale possa essere dato un significato è incompatibile con la stessa”

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

Peraltro, esaminati gli atti, ed alla luce del contenuto della normativa, si deve ritenere che quanto indicato nella memoria inviata e depositata dinanzi a questo Collegio, non possa affatto sanare quanto contestato.

Difatti, per quanto concerne la prima contestazione (punto 1) la candidata alla carica di Presidente non ha fornito chiarimenti in ordine al motivo per cui ella ha reso la dichiarazione in data 15.6.2024, ove, in relazione alla propria campagna elettorale, aveva asserito “di aver sostenuto spese, come da rendiconto allegato, per complessivi Euro 90.629,98 e di “aver ricevuto contributi e/o servizi, come da dichiarazione allegata, per Euro 90.670,01″;

nella memoria depositata a seguito della contestazione effettuata da questo Collegio, si è limitata, difatti, a sconfessare quanto già precedentemente asserito, producendo la citata nuova dichiarazione. Ma è opportuno rilevare, al riguardo, che non è stato affatto contestato alla Todde il mancato deposito della dichiarazione di spesa e rendiconto – come previsto dall’art. 15, comma 8 della legge richiamata (diffida e termine di 15 giorni, come specificatamente richiesto dalla norma) – ma l’anomalia derivante dalla non conformità della dichiarazione di spesa e rendiconto da lei stessa presentata, in quanto questo Collegio le aveva contestato specificamente, ai sensi dell’art. 14 comma IV legge 515/93, le irregolarità rilevate a seguito dell’esame della dichiarazione di spesa e rendiconto depositate con la relativa documentazione, con facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni “memorie e documenti”

D’altronde il legislatore non consente affatto di sostituire la dichiarazione di cui si parla con una successiva dichiarazione di contenuto contrario, tanto più se questa non solo non risolve il contrasto, ma solleva, anzi, l’ulteriore problema di valutare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni medesime inviate alla Pubblica Amministrazione.

A ciò si aggiunga che non è stato depositato il documento attestante- ai sensi dell’art. 7 comma 1 re 1593 – la nomina del mandatario che si sarebbe dovuta efetuare “dal giorno successivo enotime delle elezioni”, cosi determinando l’insussisenza di quel soggeto richiesto dal are per certificare la veridicità in relazione al’ammontare dele entrate e dele operazioni da aiare per la campagna elettorale. La circostanza è dirimente ala luce del fato che, dall’estratto conto prodotto dalla candidata medesima si evince che le spese assertivamente effettuate per la sua compagna elettorale sono ascrivibili oltre che ad un numero determinato di soggetti fisici, anche a pari diversi da quello di appartenenza della candidata stessa (PD e Sinistra Futura).

La contestazione di cui al n. 2 (mancata nomina del mandatario) non appare, d’altronde, sanabile: è irrimediabile la mancata nomina di un mandatario – unico soggetto deputato alla raccolta dei fondi per il finanziamento della campagna elettorale – che avrebbe dovuto certificare la veridicità di quanto già dichiarato dalla Todde in data 15 giugno 2024. Oltretutto – come già evidenziato – i finanziamenti e le spese per la propaganda elettorale (come risulta dall’estratto conto prodotto) non sono attribuibili solo al partito di appartenenza della Todde, ma anche ad altri partiti (PD e Sinistra Futura), così venendo a snaturare anche la natura del comitato che avrebbe finanziato la sua campagna elettorale e che avrebbe dovuto avere come scopo – come indicato anche nel proprio atto costitutivo -quello di organizzare e coordinare ogni sorta di attività volta a promuovere e a svolgere la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le elezioni del Presidente della Regione e del VII Consiglio Regionale della Sardegna del 2024, attuando tutte le iniziative di informazione, di comunicazione, di propaganda in tutte le forme previste dalle attuali leggi in materia di elezioni a sostegno del Movimento 5 Stelle e dei suoi candidati (art. 4 Statuto del Comitato). E “per il perseguimento di tale scopo e in funzione strumentale ad esso, il Comitato può curare attivamente la raccolta dei fondi, l’organizzazione, l’amministrazione, il coordinamento, la rendicontazione delle spese relative alla campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per l’elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio Regionale della Sardegna” (V. art. 4 cit.). Ciò significa che la raccolta fondi ha un respiro più ampio che coincide con il programma del Partito e di tutti i candidati che appartengono allo stesso, ma non può essere affatto uno strumento per raccogliere fondi e sostenere tutte le spese che si riferiscono solo ad un singolo candidato – come sembra essere avvenuto per la candidata Todde.

Consentendo ciò si legittimerebbe la violazione dele norme sancite dala Legge 515/93, richiamata dalla Legge Regionale Sardegna n. 1/94, formando una sorta di schermo antigiuridico tra il candidato o di finanziatori della sua campagna elettorale, alo scopo di sviare all’osservanza della normativa specifica al riguardo esistente. Il fine della legge citata – che disciplina le campagne elettorali – è, diati, quello della trasparenza affinché sia possibile individuare gli autori di ogni singolo finanziamento percepito dal candidato partecipante all elezioni, di modo che – una vola che il candidato sia eletto – sia possibile individuare immediatamente se esiste un collegamento diretto tra quest’ultimo e la scelta amministrativo-politica che viene effettuata dopo l’assunzione dell’incarico per il quale si era candidato nonché per stabilire i limiti di spesa, anche ai fini di una corretta competizione elettorale. Tale individuazione appare offuscata se i finanziamenti, seppur direttamente relativi alla campagna elettorale di un singolo candidato, sono registrati da un comitato che li indica essere stati raccolti anche per la campagna elettorale del partito. Nel caso di specie, invece, i finanziamenti raccolti dal comitato Movimento 5 stelle sono stati indicati dalla Todde come utilizzati direttamente ed esclusivamente per la sua campagna elettorale. Non solo. Difatti, i finanziamenti medesimi avrebbero dovuto confluire nel conto corrente dedicato acceso da un mandatario che deve essere appositamente nominato dal giorno successivo all’indizione delle elezioni (nel caso di specie – come rilevato – inesistente). E sicuramente avrebbero dovuto confluire nel conto dedicato le seguenti fatture: la n. 3/A del 14 febbraio 2024, ove risulta committente elettorale della dottoressa Alessandra Todde il dottor Licheri Ettore Antonio, pari a 3.432,00 euro concernente 55 messaggi politici a pagamento; la n. 53 del 16 febbraio 2024 per campagna pubblicitaria (intestata al Comitato, ma riferita alle sole elezioni del Presidente della Regione 2024); la n. 335DF del 15 febbraio 2024 intestata al Comitato ma indicante nella descrizione “programmazione Messaggi elettorali Presidente Todde dal 13 al 23 febbraio su Videolina, Radiolina ed Unione Sarda; la n. 73 del 19 febbraio 2024 intestata sempre al Comitato, ma indicante nella descrizione “Acquisto spazi pubblicitari su quotidiano Casteddu Online/radio Casteddu Online: campagna pubblicitaria elettorale Alessandra Todde”; la n. 4 del 15.2.2024 che, sebbene intestata al comitato, è relativa all’elezione del solo Presidente della Regione e indica nella descrizione “manifesti 10% con la stampa MSS Alessandra Todde Presidente”; la n. 48 del 9 marzo 2024 intestata al Comitato ma indicante nella descrizione “acquisto di spazi elettorali candidata Alessandra Todde committente Ettore Antonio Licheri; la n. 1/2024 del 15.2 2024, intestata al Comitato elettorale del M3S per le elezioni del Presidente della Regione, concernente l’affitto sala cinema Miramare di Alghero per evento di propaganda elettorale Todde”; la n. 4 FE del 23 gennaio 2024 intestata proprio alla Todde – a dimostrazione della spesa da lei direttamente affrontata – concernente il contratto di locazione novembre e dicembre 2023 e pagata con un bonifico bancario istantaneo e la fattura n. 5 FR del 23.01.2024 intestata sempre alla Todde concernente il contratto di locazione mese di gennaio e febbraio 2024 e pagata, ancora, con un bonifico bancario istantaneo. Quanto predetto si evince chiaramente dalla dichiarazione del locatario Enrico Angius, allegata alle fatture suddette, nella quale lo stesso indica come l’immobile sito in via Sonnino 223 sia stato locato proprio alla Todde per “uso sede elettorale”

‘ . Dichiarazione nella quale l’Angius, diversamente da come indicato nelle fatture – ove appare indicata come modalità di pagamento due bonifici bancari istantanei di Euro 850,00 e di Euro 4.822,55 – dichiara di aver invece ricevuto un bonifico dal comitato pari ad Euro 5.672,55 in data 23.01.2024 (bonifico che effettivamente appare nell’estratto conto del comitato). Nel caso di specie il pagamento delle fatture da parte del soggetto terzo rispetto al candidato che ne ha usufruito potrebbe essere rilevante unicamente ai fini della verifica del limite di spesa in quanto – così come disposto dal secondo comma dell’art. 7 della legge 515/93 – l’importo della spesa è computato “al fine di stabilire il limite di spesa” esclusivamente “al committente che le ha effettivamente sostenute purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza”. Invece – come più volte rilevato – le spese per la campagna elettorale della Todde risultano essere state sostenute non solo dal partito di appartenenza (Movimento 5 Stelle), ma anche dai già citati partiti PD e Sinistra Futura nonché da una moltitudine di altri soggetti (V. allegati prodotti). Appare, dunque, evidente che, al di là del fine predetto, tutti gli importi avrebbero dovuto confluire in un conto dedicato che la candidata Todde avrebbe dovuto appositamente accendere. Ne si può dire che quanto avvenuto rientri nell’ipotesi di cui all’art. 2 comma 1 n. 3 L. 441/1982 ovvero che la candidata “si sia avvalsa esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte” in quanto anche detta dichiarazione prospettata dalla Todde appare un mero escamotage per non avere adempiuto all’apertura del conto ad alla nomina di un mandatario che avrebbe dovuto gestirlo.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

D’altronde le spese affrontate – così come dichiarate – concernono non solo materiali e mezzi (ad esempio manifesti o autoriproduzioni fotografiche/santini, così come precisa l’art. 11 comma 1 lettera a L. 515/93), ma anche la sede per la propaganda elettorale del singolo candidato Todde come, altresi, tutte le suindicate fatture. Anche tale circostanza conferma, dunque, la necessità dell’apertura di uno specifico conto corrente sul quale far confluire le somme raccolte dal comitato e della nomina di un mandatario per la raccolta stessa e la gestione dei fondi per la campagna elettorale di ogni singolo candidato.

Di conseguenza appaiono confermate le contestazioni: n. 3 in quanto la candidata non ha documentato di avere aperto un conto corrente dedicato; n. 4: non risulta l’asseverazione e la sottoscrizione del rendiconto da parte del mandatario (si ribadisce mai nominato); n. 5) non è stato prodotto l’estratto del conto corrente bancario/postale dedicato; n. 7: quanto affermato al riguardo – secondo cui “le donazioni veicolate con lo strumento Paypal sono confluite nel conto corrente del comitato elettorale” – non trova riscontro nell’esame della documentazione depositata (la normativa prevede l’apertura di un conto corrente o di un conto corrente postale dedicato in quanto chi effettua un versamento viene compiutamente generalizzato, identificazione assente quando si effettua un finanziamento attraverso la Paypal). Allo stato risulterebbe chiarito solo quanto richiesto nella contestazione n. 6.

A ciò si aggiunga che dall’accertamento deliberato dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale – come comunicato dal Direttore Provinciale della Direzione Provinciale di Nuoro, a seguito dell’invio dei documenti dalla sede Centrale di Roma – emerge altresì la presenza nel cassetto fiscale di una fattura intestata alla candidata Todde – e mai depositata dalla medesima – relativa alle spese Enel del’ 11.01.24 (Euro 153,16) del locale sito in Cagliari, Via Sidney Sonnino n. 223, che risulta essere stato preso in locazione proprio dalla predetta come sede della propria campagna elettorale (anche in tal caso – come già indicato in merito al deposito di due dichiarazioni di spesa contrastanti – gli atti vengono trasmessi per quanto di competenza alla locale Procura della Repubblica).

Alla luce delle rilevate irregolarità e violazioni delle norme penali inerenti il deposito di dichiarazioni contrastanti e delle anomalie rilevate – come suesposto – si impone la trasmissione di copia degli atti succitati alla Procura della Repubblica in sede per quanto di eventuale competenza, nonché la comminazione delle sanzioni amministrative e, infine, stante l’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, la decadenza dalla carica del candidato eletto e trasmissione del provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale per la procedura di competenza come previsto dall’art. 15, comma 7, L.515/93.

P.Q.M

DETERMINA

a carico di Todde Alessandra, nata a Nuoro il 06.02.1969, tenuto conto della molteplicità e della rilevanza delle irregolarità riscontrate, della totale inosservanza della normativa di cui alla Legge 515/1993 e L.R. Sardegna n. 1/94, la sanzione amministrativa di euro 40.000,00 (ritenuta più grave la contestazione di cui al capo 1: euro 25.822,84 aumentati ex art. 8 Legge 689/81 nella misura predetta in considerazione della molteplicità delle irregolarità riscontrate).

INGIUNGE

alla Sig.ra TODDE ALESSANDRA di versare la somma di Euro 40.000,00 a titolo di sanzione amministrativa presso l’Agenzia delle Entrate entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ingiunzione, sotto pena di esecuzione, con l’onere di depositare presso questo Collegio copia della ricevuta di avvenuto versamento e con l’avvertenza che entro il medesimo termine di trenta giorni dalla notifica potrà proporre opposizione alla presente ordinanza ingiunzione dinanzi al competente Tribunale ai sensi dell’art. 22 L. n. 689/1981.

Tenuto conto delle violazioni della normativa, così come suindicate

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Cagliari

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto

di Sua competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna, nonché alla Procura della Repubblica stante le anomalie riscontrate nelle dichiarazioni depositate e l’omesso deposito della citata fattura presente nel cassetto

fiscale della stessa.

Cagliari, 20 dicembre 2024

Il Presidente del Collegio

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Dott.ssa Gemma Cucca

CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

Depositato in Cancelleria

Cagliari, lì – 3 GEN, 2025

IL DIRETTORE

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come sopra io sottoscritto Funzionario UNEP presso l’Ufficio N.E.P. della Corte d’Appello di Cagliari ho notificato copia di quanto precede a: Todde Alessandra (nata a Nuoro il 06.02. 1969) ed ivi
e nelle mani del destinatario 

M Funzionario /UNEP

Dott. Pierpadio Dora


🔹
#ègiustoinformare #regionesardegna

ITALIA 🇮🇹 Sabato 4 gennaio 2025

Cosa succede adesso con la decadenza di Alessandra Todde da presidente della Sardegna

Il provvedimento per irregolarità nelle spese elettorali è immediatamente esecutivo, ma potrebbe essere bloccato dal ricorso presentato da Todde

Dopo che il Collegio regionale di garanzia elettorale ha dichiarato decaduta la presidente della Sardegna Alessandra Todde, la decisione su come procedere spetta adesso al Consiglio regionale sardo, che si trova però davanti a una situazione piuttosto difficile da interpretare.

Todde è stata dichiarata decaduta dalla carica di consigliera regionale, e quindi implicitamente anche da quella di presidente della regione.

Venerdì il Collegio di garanzia elettorale (una struttura della Corte d’appello che ha il compito di controllare le spese elettorali dei candidati) ha dichiarato decaduta Todde sulla base di errori e irregolarità nella rendicontazione delle sue spese per la campagna elettorale del 2024.

Todde era stata eletta con una coalizione di centrosinistra, ed è la prima politica del Movimento 5 Stelle a diventare presidente di regione.

Secondo le contestazioni contro di lei, descritte dall’Unione Sarda, Todde non avrebbe nominato un mandatario elettorale, cioè un garante che si fa carico di tutti gli atti e le spese, e la cui nomina dovrebbe essere obbligatoria.

Non avrebbe utilizzato un conto corrente dedicato per le spese elettorali, previsto per legge.

Infine, la sua campagna elettorale avrebbe fatto confusione nella rendicontazione delle spese riferibili a Todde e di quelle riferibili al M5S

Altri giornali scrivono inoltre che ci sarebbero grosse discrepanze tra le spese effettuate (che supererebbero il limite prescritto dalla legge) e quelle rendicontate, ma secondo i collaboratori di Todde questo sarebbe dovuto a un «errore materiale»: alcuni documenti sarebbero stati presentati due volte.

Todde ha fatto sapere sui social media che

«la notifica della Corte d’Appello rappresenta un atto amministrativo che affronterò nelle sedi opportune perché ho piena fiducia nella magistratura»

Significa che Todde farà ricorso presso un tribunale ordinario, che dovrà decidere se convalidare o meno la decisione del Collegio di garanzia elettorale.

In teoria la decisione del Collegio di dichiarare Todde decaduta dovrebbe essere definitiva e immediatamente esecutiva.

Sia la legge nazionale sia quella regionale prevedono che il Collegio informi della propria decisione il Consiglio regionale, il quale a sua volta deve convalidare il provvedimento di decadenza, senza margini di discussione.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Giunta per le elezioni, un organo del Consiglio.

Ma la decisione di Todde di fare ricorso potrebbe sospendere il procedimento.

Il tribunale a cui si è rivolta Todde potrebbe decidere, mentre sono in corso le indagini, di sospendere l’efficacia del provvedimento di decadenza.

Per questo la Giunta per le elezioni potrebbe decidere di aspettare a convalidare il provvedimento, in attesa di una sentenza del tribunale.

Di fatto, quello che succederà a Todde nelle prossime settimane dipenderà dalle decisioni da un lato del tribunale in cui è stato presentato il ricorso, e dall’altro dal Consiglio regionale, dove il M5S e il Partito Democratico, alleati, hanno la maggioranza.

#sapevatelo2025



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link