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Con ordinanza n. 26439 del 10 ottobre 2024, la Corte di Cassazione si è occupata di una controversia fiscale relativa al pagamento del contributo unificato, innescata dall’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria da parte di una contribuente.
Impugnazione iscrizione ipotecaria, contributo unificato
La contribuente aveva impugnato esclusivamente l’iscrizione ipotecaria e non le cartelle di pagamento che la precedevano.
Nel dettaglio, la medesima contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, oltre che per vizi suoi propri, per intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva a seguito della mancata notificazione delle sottese cartelle.
Mentre la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il suo ricorso, la Commissione Tributaria Regionale le aveva dato ragione, sull’assunto che l’iscrizione ipotecaria rappresentava una controversa unitaria, indipendentemente dagli atti precedenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la contribuente, in realtà, aveva impugnato sia l’iscrizione ipotecaria che le sei cartelle di pagamento sottostanti, il che avrebbe influenzato il calcolo del contributo unificato.
Secondo il Ministero, in altri termini, impugnando anche le cartelle, si sarebbe dovuto applicare un contributo unificato maggiore.
La decisione della Cassazione: CU unico
La Suprema corte ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che la contribuente aveva correttamente limitato la sua impugnazione all’iscrizione ipotecaria e che il contributo unificato doveva essere calcolato solo sul valore di questo, senza includere il valore delle cartelle di pagamento sottostanti.
Unità della controversia
Il contribuente – ha ribadito la Corte – può impugnare solo l’iscrizione ipotecaria senza dover necessariamente impugnare anche gli atti presupposti (come le cartelle di pagamento), e che ciò non influisce sul calcolo del contributo unificato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, è consentito che il contribuente impugni una iscrizione ipotecaria al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Nel caso di impugnazione di un’iscrizione ipotecaria, quindi, il valore della controversia deve essere determinato esclusivamente in base al valore del tributo sottostante, senza duplicare il contributo includendo le cartelle di pagamento.
Da qui il rigetto del ricorso, con condanna del MEF al pagamento delle spese processuali.
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