Avviato dalla Commissione Esteri e Difesa del Senato l’esame di ratifica dell’accordo tra Italia e Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale

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SENATO DELLA REPUBBLICA

 

ROMA – La Commissione Esteri e Difesa del Senato ha avviato l’esame di ratifica dell’accordo tra Italia e Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale siglato a Skopje nel 2014. Il vice Presidente della Commissione Roberto Menia (FDL), in sostituzione della relatrice Mieli, ha illustrato il disegno di legge ricordando che un disegno di legge di contenuto pressoché identico venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione Esteri della Camera ma non poté vedere completato il proprio iter di esame a causa della conclusione anticipata della XVIII legislatura. Rispetto a quel testo, il disegno di legge di ratifica in esame reca una rivalutazione della stima circa gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento, in ragione della richiesta di aggiornamento fatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con una apposita nota in relazione alle spese pensionistiche. Menia ha spiegato come l’accordo in via di ratifica soddisfi l’esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi e ciò al fine di migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e delle loro famiglie. Composta da 48 articoli, l’intesa bilaterale, destinata a sostituire una precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, risalente al novembre 1957, reca: disposizioni generali e norme sulla legislazione applicabile; disposizioni particolari relative a malattia, maternità, pensioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali, disoccupazione e prestazioni familiari; disposizioni diverse di natura amministrativa e disposizioni transitorie e finali. Per l’Italia, in particolare, – ha rilevato Menia – l’accordo trova applicazione con riguardo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria, all’assicurazione per l’indennità di malattia, alle prestazioni familiari, all’assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. L’intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti. Nel testo si evidenziano inoltre disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applichi la disciplina prevista dal medesimo accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Fatta eccezione per i casi particolari espressamente contemplati relativi, fra gli altri, ai lavoratori dipendenti di un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell’altro Paese o ai lavoratori autonomi provvisoriamente presenti sul territorio di uno degli Stati parte, al personale viaggiante delle imprese di trasporto e agli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché al personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Secondo Menia è altresì rilevante l’art. 11 in ordine al principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall’Intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano. Segnalati anche come di particolare rilievo: l’art. 18, che prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione, l’art. 19, che disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi e l’art. 22, che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione, solo nel caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Da Menia è stato inoltre segnalato l’art. 25, che disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti. Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato, di rivolgersi direttamente alle autorità, alle istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell’altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese. Per facilitare l’applicazione dell’accordo e consentire un più rapido collegamento tra le istituzioni dei due Stati contraenti, è previsto che le autorità competenti designino degli organismi di collegamento. Da Menia è stato anche evidenziato come ulteriori disposizioni riguardino le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell’accordo, le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’intesa bilaterale, le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile, i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte e il principio di protezione dei dati. Da ultimo, il Titolo V reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per la decorrenza e l’entrata in vigore dell’accordo. Menia ha anche rilevato come il disegno di legge di ratifica dell’accordo si componga di quattro articoli. L’art. 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 22 dell’Accordo in 25.000 euro per l’anno 2025, in 76.000 euro per il 2026, in 128.000 euro per il 2027, in 183.000 euro il 2028, in 239.000 euro per il 2029, in 298.000 euro per il 2030, in 360.000 euro per il 2031, in 423.000 euro per il 2032, in 489.000 euro per il 2033 e in 558.000 euro annui a decorrere dall’anno 2034. (Inform)

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