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L’assessore Righini ha illustrato in commissione la proposta di legge per il riordino di alcune aree naturali protette

Il nuovo assetto riguarda il Parco sub-urbano Valle del Treja e le Riserve naturali del Lago di Posta Fibreno, dei laghi Lungo e Ripasottile e quella delle Montagne della Duchessa. Istituiti tre nuovi Enti regionali di gestione: Alta Tuscia, Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa e Parchi del Litorale nord e della Maremma laziale.

13/02/2025 – L’assessore regionale Giancarlo Righini ha illustrato in commissione Agricoltura e ambiente la proposta di legge n. 186 del 10 gennaio 2025, concernente: “Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette”. Si tratta di un provvedimento che dà attuazione alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), che, all’art.39, comma 6, prevede che la Giunta regionale sottoponga al Consiglio “le proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette”, al fine di individuare le aree che possono costituire un unico sistema e a definirne il livello d’interesse regionale o provinciale.

Nella fattispecie, la proposta di legge n. 186 detta disposizioni per il riordino di alcune aree naturali protette esistenti, mediante due modalità: a) l’affidamento della gestione ai soggetti gestori subentrati di quattro aree naturali protette (Parco sub-urbano Valle del Treja, Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, Riserva naturale parziale delle Montagne della Duchessa; b) l’istituzione di tre nuovi Enti regionali di gestione: “Alta Tuscia”, “Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa” e “Parchi del Litorale nord e della Maremma laziale”.

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L’assessore Giancarlo Righini ha spiegato che il provvedimento “mira a semplificare la gestione delle aree protette regionali con la costituzione di nuovi enti di gestione, più strutturati e forti territorialmente, che rappresenteranno importanti sistemi di grandissimo valore ambientale, con caratteristiche omogenee sul piano naturalistico, storico, culturale e socio-economico”. Per Righini, la nuova legge rappresenta “una straordinaria opportunità di sviluppo sostenibile per le aree protette regionali, territori a cui questa giunta sta dando grandissima attenzione e rinnovato slancio, sebbene – ha detto l’assessore – determinerà un grande cambiamento per tutti gli enti coinvolti”.
Su questo punto, sia Righini che il presidente dell’ottava commissione, Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, hanno accolto la richiesta di Valerio Novelli (M5s) e Mario Ciarla (Pd) di pianificare un accurato ciclo di audizioni, per dare a tutti i soggetti coinvolti la possibilità di formalizzare le loro proposte e le loro osservazioni.

La proposta di legge n. 186 si compone di 14 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Al Capo I (articoli 1 e 2), vengono definite finalità e obiettivi della legge per gestire le aree naturali protette di interesse regionale, tenuto conto della loro dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche, nell’ambito di un sistema a gestione unitaria. È previsto il riordino di alcune aree naturali protette esistenti, mediante due modalità: l’affidamento ai soggetti subentrati della gestione delle suddette quattro aree naturali protette e l’istituzione dei tre nuovi Enti di gestione, che si affiancano a quelli esistenti (alcuni dei quali, di conseguenza, cambieranno denominazione). Vengono quindi definiti i soggetti coinvolti nel riordino delle aree protette: i gestori uscenti (comune o consorzio tra comuni) e i gestori subentranti, cioè gli enti regionali di diritto pubblico.

Al Capo II (articoli da 3 a 8), vengono definite le modalità di affidamento della gestione ai soggetti gestori subentranti.
All’articolo 3 vengono indicati gli affidamenti puntuali e la ridenominazione dei nuovi enti di gestione del sistema di aree naturali protette. In dettaglio:
a) la gestione del Parco sub-urbano Valle del Treja viene affidata all’Ente regionale di diritto pubblico Parco di Veio, che assume la nuova denominazione di Ente regionale di diritto pubblico “Parchi di Veio e della Valle del Treja”;
b) la gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e la Riserva naturale parziale delle “Montagne della Duchessa” viene affidata all’Ente regionale di diritto pubblico Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, che assume la nuova denominazione di Ente regionale di diritto pubblico “Rieti Natura;
c) la gestione della Riserva naturale lago di Posta Fibreno viene affidata all’Ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, che assume la nuova denominazione di Ente regionale di diritto di pubblico “Parchi dei Monti Simbruini e dell’Appennino laziale meridionale”.
Restano invariate le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.

All’articolo 4 viene definita la procedura per il subentro dei soggetti gestori per garantire la continuità della gestione e assicurare la qualità dei servizi erogati. I dipendenti appartenenti ai ruoli del personale della Giunta regionale, in servizio presso i soggetti gestori uscenti, sono assegnati ai soggetti gestori subentranti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
All’articolo 5 viene disposta la procedura per la soppressione dei consorzi di gestione del Parco suburbano Valle del Treja e della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, con nomina dei Commissari liquidatori da parte del presidente della Regione. Fino a tale nomina, i consorzi di gestione non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
All’articolo 6 vengono disposti alcuni criteri generali per il coordinamento, tra cui quello che consente ai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle aree naturali protette di integrare le comunità dei soggetti gestori subentranti, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale.
All’articolo 7 vengono disposte le misure di salvaguardia necessarie a evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie, adottate nelle aree naturali protette ai sensi delle relative leggi istitutive o dei relativi atti applicativi.
All’articolo 8 viene disposto che, al termine della procedura di subentro e di soppressione dei consorzi, i soggetti gestori subentranti procedano all’adeguamento degli statuti alle disposizioni della nuova legge.

Al Capo III (articoli da 9 a 11) è disposta l’istituzione dei nuovi enti di gestione, restando invariate le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.
L’articolo 9 istituisce l’Ente regionale di diritto pubblico “Alta Tuscia”, che gestirà la Riserva naturale di Monte Rufeno e quella di Selva del Lamone e il Monumento naturale Bosco del Sasseto.
L’articolo 10 istituisce l’Ente regionale di diritto pubblico “Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa”, che gestirà la Riserva parziale naturale Monterano, il Parco suburbano Marturanum e il Parco Antichissima Città di Sutri.
L’articolo 11, infine, istituisce l’Ente regionale di diritto pubblico “Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale”, che gestirà la Riserva naturale di Macchiatonda, il Monumento naturale di Pyrgi e il Monumento naturale della Frasca.

Al Capo IV sono previste le disposizioni finali: le abrogazioni di legge (articolo 12), le disposizioni finanziarie (articolo 13) e l’entrata in vigore della legge (articolo 14).

Hanno partecipato alla seduta, oltre al presidente dell’ottava commissione, Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, e ai consiglieri Novelli e Ciarla, i consiglieri: Vittorio Sambucci (vicepresidente della commissione), Daniele Sabatini, Daniele Maura, Michele Nicolai, Edy Palazzi (tutti di Fratelli d’Italia) e Michela Califano (Pd). A cura dell’Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio

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