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Durante la Videoconferenza del 5 febbraio 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha precisato che, in materia di imposta di soggiorno, la sanzione da irrogare per l’omessa presentazione della dichiarazione è parametrata al tributo “dovuto”, anche se questo è già stato tempestivamente versato.
A tale riguardo, si ricorda anzitutto che, benché l’imposta di soggiorno sia a carico di coloro che alloggiano nella struttura ricettiva, è il gestore della struttura che, in quanto responsabile d’imposta, è tenuto ad addebitare al cliente l’ammontare del tributo e a riversarlo all’ente locale.
Dunque, ai sensi dell’art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011, il gestore della struttura recettiva è responsabile:
– del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
– della presentazione della dichiarazione, che va trasmessa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
– degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
In caso di omessa o infedele dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell’importo “dovuto”.
Durante la Videoconferenza del 5 febbraio 2025 è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria quale sanzione debba essere irrogata nel caso in cui il gestore della struttura ricettiva, pur avendo omesso di presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno entro i termini prescritti, tuttavia abbia provveduto a versare tempestivamente il tributo locale, secondo le scadenze stabilite dal Comune.
In particolare, è stato domandato se possa ritenersi che, anche in materia di imposta di soggiorno, in caso di omessa o tardiva dichiarazione, qualora sia stato comunque tempestivamente versato il tributo, debba essere irrogata una sanzione fissa di importo pari a 50 euro. Ciò analogamente a quanto previsto per altri tributi locali, come ad esempio per l’IMU, per il quale il comma 775 dell’art. 1 della L. 160/2019 stabilisce che “In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro”.
La risposta del Ministero delle Finanze è negativa. Viene infatti rilevato che la disciplina sanzionatoria relativa all’imposta di soggiorno non reca alcuna previsione analoga a quella di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 sopra riportata, né esiste una disposizione similare valida per la totalità dei tributi locali.
Al contrario, l’art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011 parametra la sanzione per l’omessa dichiarazione all’importo “dovuto” (e non al “tributo non versato”, come precisato dalla disposizione in materia di IMU), e comunque non prevede alcuna sanzione minima di importo fisso.
Alla luce di tali considerazioni, il Ministero rileva che, anche nel caso in cui sia già stata versata l’imposta di soggiorno, la sanzione prevista nei confronti del gestore della struttura ricettiva è quella di cui all’art. 4 comma 1-ter del DLgs. 23/2011, che va dal 100% al 200% dell’importo “dovuto” (sulla base della dichiarazione omessa), anche se detto tributo risulta essere già stato tempestivamente versato.
Viene peraltro aggiunto che se, in tale ipotesi, sussiste una sproporzione tra la misura della sanzione irrogata e la gravità della violazione commessa (cui non è sottesa alcuna evasione d’imposta), può trovare applicazione la riduzione della sanzione prevista dall’art. 7 comma 4 del DLgs. 472/97, ai sensi del quale “Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile” (come previsto nella versione post modifiche ex DLgs. 87/2024, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; per le violazioni commesse in data antecedente, la riduzione è prevista “fino alla metà del minimo”). Si ricorda, infatti, che la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative tributarie è valida anche per le violazioni relative ai tributi locali, ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 473/97.
Soluzione conforme alla sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2023
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