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Bolkestein salva circoli sportivi e altri aggiornamenti: il punto con i consulenti di E-Ius #finsubito prestito immediato


Ecco le ultime novità in tema di Terzo settore sportivo ed economia sociale: di seguito la sintesi a cura dei consulenti di E-Ius, per AiCS

Attività legislativa

1.      Emendamento c.d. Salva-circoli A.C. 2038– decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, in corso di conversione in legge, recante modifica all’art. 3 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022).

Lo scorso 28 ottobre le Commissioni riunite di II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno approvato un emendamento che reca modifiche con riguardo alle disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, prevedendo:

(i)                  l’efficacia della proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive gestite dalle ASD e SSD iscritte nel RASD e dagli enti del Terzo settore;

(ii)                esclusione dalla nozione di “servizio” come rilevante ai fini dell’art. 4 della Direttiva 2006/123/CE c.d. Bolkestein e, dunque, dalla procedura mediante bando di gara per le attività sportive dilettantistiche svolte anche attraverso concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, da federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché da ASD e SSD costituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, le quali perseguano esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e comunque non economiche.

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2.      Decreto Omnibus 2024, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, conv. con modificazioni in L. 143/2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre

–          All’art. 3 si conferma espressamente sia per le ASD sia per le SSD l’applicazione del regime di esclusione IVA – efficace fino al 31 dicembre 2024 – sui corrispettivi specifici derivanti da soci, associati e tesserati in forza dello svolgimento di attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali.

Si tratta dell’agevolazione prevista dall’art. 4, comma 4 del decreto IVA (dPR 633/1972) che consente attualmente di considerare fuori campo IVA le attività rese in conformità ai fini istituzionali, ad esempio, da parte di associazioni culturali, sportive dilettantistiche e di promozione sociale verso corrispettivi specifici o contributi supplementari in favore di soci, associati o partecipanti e tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. La misura è tuttavia destinata a cambiare, per effetto della procedura di infrazione UE 2008/2010 e delle conseguenti novità del decreto Fisco-lavoro, attraendo – a partire dal 1° gennaio 2025 – tutte queste tipologie di entrate in campo IVA, ancorché in regime di esenzione.

–          All’art. 4 si estende il tax credit sulle sponsorizzazioni sportive, introdotto inizialmente dal decreto Agosto e oggi applicabile anche agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024 a favore di leghe, società sportive professionistiche, ASD e SSD iscritte al relativo registro e operanti in discipline sportive olimpiche e paralimpiche in ambito sportivo giovanile. Per l’accesso al beneficio occorrerà attendere apposita comunicazione da parte del Dipartimento con la fissazione dei termini per la presentazione delle domande. Espressamente esclusi dal tax credit sono gli investimenti promozionali e sponsorizzazioni effettuate nei confronti degli enti che optano per il regime agevolato della legge 398/91.Per l’accesso al beneficio, l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a enti con ricavi almeno pari a 150mila euro e non superiori a 15 milioni di euro.

–          All’art. 5 si prevede l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta al 5% per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI impartiti anche in forma organizzata da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti IVA. Espressamente escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta sono quelle prestazioni per le quali – come espressamente chiarito dal legislatore – fino al 31 dicembre 2024 resta fermo il regime di esclusione IVA.

3.      Legge 4 luglio 2024, n. 104 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 luglio

Il 19 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 luglio 2024, n. 104, che – tra l’altro – introduce modifiche al Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) e al d.lgs. n. 112/2017 (revisione della disciplina in materia di impresa sociale). Le novità della L. n. 104/2024, in vigore dal 3 agosto, possono essere così riassunte:

a) innalzamento del rapporto tra lavoratori e associati nelle APS dal 5% al 20%;

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b) definizione di un termine (di un anno) che le reti associative hanno a disposizione per reintegrare il numero minimo di associati richiesto dalla legge;

c) introduzione di un termine “mobile” per il deposito del bilancio nel RUNTS da parte della generalità degli ETS (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), nonché del termine di 60 giorni dall’approvazione del bilancio con esclusivo riferimento alle imprese sociali;

d) innalzamento delle soglie dimensionali per la redazione del rendiconto per cassa (da 220mila a 300mila euro), a condizione che l’ente sia privo di personalità giuridica; introduzione di un rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata per gli ETS, con o senza personalità giuridica, che abbiano registrato un volume d’entrate inferiore o pari a 60mila euro;

e) innalzamento dei limiti richiesti dalla legge per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti;

f) introduzione a regime della possibilità, per gli ETS, di svolgere assemblee online o in modalità mista;

g) per le imprese sociali: fissazione al 3% della quota annua di utili netti che tali realtà devono destinare ai fondi di vigilanza;

h) per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione: estensione della possibilità di soddisfare l’iscrizione al RUNTS attraverso l’iscrizione nella sezione speciale nel Registro Imprese;

i) per le imprese sociali costituite in forma societaria che intendano ottenere la personalità giuridica: introduzione della possibilità di seguire una procedura semplificata che prevede la sola verifica notarile.

4.      D.l. Sport e scuola (71/2024): pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106

In data 30 luglio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 106/2024 di conversione del Decreto-legge n. 71/2024. Tra le novità di interesse per il mondo dello sport dilettantistico si segnala (art. 3 del citato D.l.):

–        Rimborsi ai volontari sportivi: i volontari sportivi possono ricevere rimborsi forfettari, nel limite di 400 euro mensili, per le spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute;

–        Dipendenti pubblici e lavoro sportivo: i dipendenti pubblici possono svolgere attività di lavoro sportivo con la specifica che, entro la soglia di compensi non superiore a 5.000 euro annuo, non occorrerà richiedere apposita autorizzazione ma mera comunicazione all’amministrazione di appartenenza. L’importo della soglia, precisa la nuova norma, è “complessivo”; quindi, comprende tutte le somme che il dipendente pubblico percepisce per lo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo;

–        Lavoro autonomo e redditi diversi: il D.l. abroga l’articolo 53, comma 2, lettera a, del Tuir, che prevedeva che i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o co.co.co., sono assimilabili ai redditi di lavoro autonomo. Con la specifica che, quindi, i compensi corrisposti a fronte di prestazioni di lavoro sportivo non abituali potrebbero essere qualificati come redditi diversi.



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