Elezioni Rsu 2025 Sanita’ – CUB

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ELEZIONI RSU 2025

ISTRUZIONI PER L’USO

Calendario:

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

 27 gennaio: annuncio delle elezioni da parte delle organizzazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale

 28 gennaio: messa a disposizione da parte delle amministrazioni dell’elenco generale alfabetico degli elettori a tutti le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; inizio raccolta firme per la presentazione delle liste; primo giorno utile per presentare la lista elettorale

 6 febbraio: termine iniziale per l’insediamento della Commissione elettorale

 14 marzo: termine per la presentazione delle liste elettorali

 17 marzo: termine finale per la costituzione della Commissione elettorale

 3 aprile affissione delle liste elettorali all’albo dell’amministrazione, da parte della Commissione elettorale

 14-15-16 aprile votazioni

 dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14 del 17 aprile: scrutinio

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 17-24 aprile: affissione risultati elettorali da parte della commissione

 28 aprile -6 maggio: invio del verbale elettorale finale all’ARAN da parte dell’amministrazione su apposita piattaforma presente sul sito Aran

Costituzione e funzionamento RSU

Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito all’ ACQ del 12 aprile 2022 possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti.

La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.

Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti

La RSU subentra alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

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1Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.

In favore della RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

a) diritto ai permessi sindacali per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 del

CCNQ 4 dicembre 2017;

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 15 del CCNQ 4 dicembre 2017

c) diritto ad indire l’assemblea dei lavoratori di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017;

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d) diritto di affissione di cui all’art. 5 del CCNQ 4 dicembre 2017, ivi inclusa, ove attivata, la bacheca elettronica;

e) diritto ai locali di cui all’art. 6 del CCNQ 4 dicembre 2017.

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici

COME SI PRESENTA LA LISTA CUB SANITA ITALIANA

Chi può presentare liste elettorali

1. tutte le organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l’accordo quadro del 12 aprile 2022, o che vi abbiano aderito formalmente

2. È condizione necessaria per la presentazione delle liste che le organizzazioni sindacali dichiarino formalmente all’ARAN:

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–l’adesione all’accordo quadro

–l’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali legge 146/1990

-Dichiarazione formale del comparto in cui intende partecipare alle elezioni

Non possono presentare proprie liste le associazioni che non abbiano finalità sindacale;

CUB Sanità ha già espletato tutte le formalità previste dall’accordo quadro e ottenuto la regolare certificazione da ARAN in data 9 /12/2024

Per presentare la lista CUB Sanità è necessario trovare i candidati, i sottoscrittori di lista e un presentatore di lista. Inoltre si possono presentare propri membri per la commissione elettorale.

CANDIDATI

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Le candidature vanno acquisite mediante apposito modulo (allegato 1) a cui deve essere allegata copia del documento di riconoscimento.

Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU da eleggere.

Il numero di componenti da eleggere è fissato dall’art 4 dell’accordo quadro, modificato dall’accordo di integrazione del 26/9/2024 comparto sanità in base al quale la RSU dovrà essere così composta:

– 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;

– 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;

2- 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;

– 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;

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– 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.

Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.

Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500. (Segue, vedi allegato)

PER PROSEGUIRE LA LETTURA DEL VADEMECUM APRI ALLEGATO

ALTRI DOCUMENTI DA SCARICARE:

-doc 1Accettazione candidatura

-doc 2Presentazione lista

-doc 2aDelega

-doc 2bElenco candidati

-doc 2cSimbolo

-doc 3Sottoscrittori

-doc 4Nomina membro commissione elettorale

-doc 4aDichiarazione membro commissione elettorale

-doc 5Nomina scrutatori

-doc 5aDichiarazione scrutatore

-doc 6Richiesta elenco alfabetico elettori

-doc 7Certificazione Aran

-doc 8ACQ RSU 12 aprile 2022



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