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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI | Studio Mattonai #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


IN BREVE

ADEMPIMENTI

Nessuna proroga per il CPB ma proroga di 10 giorni per gli F24 scartati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623

Il 31 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 e con esso anche il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Nella giornata di scadenza si sono susseguite diverse indiscrezioni circa la possibilità di un rinvio dei termini per permettere un’analisi più approfondita della convenienza o meno ad aderire, date le continue modifiche alla normativa e i chiarimenti forniti dall’Agenzia a ridosso della scadenza, ma tale proroga non è arrivata.

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623, prendendo atto del malfunzionamento dei propri servizi negli ultimi giorni di ottobre, ha solo stabilito la proroga di 10 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti il 29 e 30 ottobre 2024.

Vedi l’Approfondimento

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pro e contro del “ravvedimento speciale” dedicato ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater

L’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Vedi l’Approfondimento

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

ANTIRICICLAGGIO

La comunicazione del titolare effettivo

L’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, e quindi dotate di autonomia patrimoniale perfetta tenute alla iscrizione al Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., nonché le persone giuridiche private diverse dalle imprese, hanno l’obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione.

Con le ordinanze pubblicate il 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del 9 aprile 2024, sospendendo l’esecutività dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo.

In particolare, risultano sospesi:

  1. l’azione sanzionatoria (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55), essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
  2. i controlli a campione sulle istanze ricevute (art. 4, comma 2, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
  3. l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55);
  4. la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (artt. 5, 6 e 7 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55).

Va osservato che la sospensione prevista nelle more del giudizio riguarda l’operatività del Registro dei titolari effettivi, mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite.

In attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata quindi, le comunicazioni possono comunque essere inviate ed evase dalle Camere di Commercio: la relativa funzione è stata recentemente implementata sulla piattaforma DIRE).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Pubblicato il c.d. decreto “Fiscale” con modifiche al “ravvedimento speciale”

D.L. 19 ottobre 2024, n. 155

Il Governo ha approvato il nuovo decreto “Fiscale”, D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, pubblicato in G.U. n. 246 del 19 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2024.

Tra le novità, si segnala l’art. 7, che, introducendo il nuovo comma 6-bis all’art. 2-quater, D.L. n. 113/2024, va a modificare ancora una volta la normativa del D.Lgs. n. 13/2024 sul regime del ravvedimento, includendo nella sanatoria per gli anni 2018-2022 anche coloro che hanno cause di esclusione da Covid o hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività per una delle annualità interessate.

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:

  • per le imposte sui redditi e le relative addizionali, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 12,5%;
  • per quanto riguarda l’IRAP, la base imponibile dell’imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l’imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l’aliquota del 3,9%.

Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%.

Conseguentemente a tali modifiche, al comma 10 dell’art. 2-quater del decreto “Omnibus” è stata aggiunta un’ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. Tale rettifica, infatti, sarà concessa anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

On line le nuove comunicazioni del “ravvedimento speciale”

D.L. 19 ottobre 2024 n. 155, art. 7

Il D.L. n. 155/2024, decreto cd. “Collegato alla Finanziaria 2025” ha esteso il “ravvedimento speciale” anche alle annualità:

  • interessate da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza Covid-19 (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022 – codici esclusione “15”, “16” e “17”);
  • per le quali è stata dichiarata la causa di esclusione ISA collegata al non normale svolgimento dell’attività (codice esclusione “4”).

L’Agenzia delle Entrate ha quindi nuovamente integrato la lettera/comunicazione disponibile nel cassetto fiscale dei soggetti ISA interessati dalle predette cause di esclusione.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CPB: i codici tributo per aderire al ravvedimento

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886

Sono stati istituiti, con la Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024, tre nuovi codici tributo per permettere il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive) dovuta da coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale e al regime di ravvedimento per gli anni 2018-2022 (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024).

I codici tributo istituiti sono i seguenti: 4074, 4075 e 4076. Nello specifico, il 4074 è per le persone fisiche, mentre il 4075 per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, che devono pagare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali. Il codice 4076, invece, serve per versare l’imposta sostitutiva dell’IRAP. Il tutto ravvedendosi.

Nel modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4076” deve essere indicato, invece, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione, reperibile nella tabella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Nell’ipotesi di versamento a rate, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” vanno indicati il numero della rata in pagamento e quello del totale delle rate dovute, nel formato “NNRR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nello stesso campo si deve scrivere “0101”.

Infine, la Risoluzione ricorda che il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale va effettuato con i codici tributo già esistenti: 1668, in caso di utilizzo dei codici tributo 4074 e 4075, e 3805, in caso di utilizzo del codice 4076.

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È stato inoltre pubblicato il provvedimento contenente i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento 2018-2022 per chi ha aderito all’istituto del CPB.

Il perfezionamento del ravvedimento avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

AGEVOLAZIONI

Al via le domande per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 ottobre 2024, n. 387400

L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per la presentazione delle domande per la fruizione del credito d’imposta riservato alle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura che nel 2023 hanno acquistato beni strumentali da impiegare in strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.

L’accesso al credito è vincolato alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione dove dovranno essere indicate alcune informazioni come, ad esempio, i dati dell’impresa beneficiaria e del progetto d’investimento.

Con Provvedimento del 15 ottobre è stato invece approvato il modello di comunicazione con relative istruzioni, da presentare dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente per via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica della Comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il software “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-gli-investimenti-settore-agricolo-pesca-acquacoltura/software-di-compilazione-credito-imposta-per-gli-investimenti-settore-agricolo-pesca-acquacoltura).

Entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione sarà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Fino al 18 novembre 2024 sarà anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

AGEVOLAZIONI

Cessione immobile post superbonus: la quota acquisita per successione è esclusa dalla plusvalenza

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Procedura celere

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 23 ottobre 2024, n. 298

Con Risposta n. 208 del 23 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al superbonus e acquisito solo in parte per successione.

Ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, spiegano le Entrate, è necessario distinguere la quota relativa all’immobile pervenuto per successione, che è esclusa, da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso, che è invece imponibile.

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del TUIR, quale differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta e ­il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Sono invece irrilevanti, nel caso in esame, le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita.

Il presupposto impositivo per gli interventi ammessi al superbonus, viene ancora precisato nella risposta, ricorre anche nel caso in cui i lavori siano stati realizzati solo sulle parti comuni dell’edificio condominiale.

AGEVOLAZIONI

Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie

Corte di Cassazione, Ordinanza 14 ottobre 2024, n. 26703

Per il godimento delle agevolazioni fiscali cd. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale.

La circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.

Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto, ma anche quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest’ultimo.

Così la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell’ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024.

IMPOSTE DIRETTE

Cessione di beni mobili: fa fede la consegna o spedizione

Corte di Cassazione, Ordinanza 26 settembre 2024, n. 25757

La Suprema corte conferma che non influisce sull’imputazione per competenza dei ricavi il momento in cui il venditore avvisa l’acquirente della loro disponibilità.

Ai fini dell’attribuzione dei ricavi per competenza, la consegna va individuata nel momento in cui i beni escono dalla materiale disponibilità del venditore e vengono trasportati e montati presso la sede dell’acquirente in ragione di prestazioni a carico del venditore e non quello in cui la parte venditrice avvisa il cliente della messa a disposizione del bene presso un magazzino della stessa venditrice. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 25757 del 26 settembre 2024. L’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR (ove attribuisce rilievo, per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili, al momento della consegna o della spedizione) intende infatti quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni, anche nell’ipotesi in cui questa trasmissione sia successiva rispetto al trasferimento della proprietà dei beni eventualmente intervenuta in ragione del principio del consenso traslativo.

TERZO SETTORE

Assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative: check list operative

CNDCEC e Fondazione Nazionale Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale Commercialisti hanno pubblicato un documento, ad integrazione di una versione pubblicata a luglio 2023, che fornisce indicazioni circa l’istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.

Con un taglio prevalentemente pratico, il documento, attraverso apposite check-list, indica strumenti operativi per supportare l’imprenditore, l’organo di controllo e il professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti della società, in ordine alla quale la normativa non fornisce elementi sufficientemente esaustivi.

Le check-list proposte, si legge in premessa, rappresentano uno strumento da utilizzare in base a un approccio tipologico e customizzato, per effettuare una valutazione analitica, puntuale e aderente alla realtà aziendale esaminata.

IMPOSTE INDIRETTE

Clausola penale nel contratto di locazione e imposta di registro

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, Sentenza 12 settembre 2024, n. 159/1

Con Sentenza n. 159/1 del 12 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ha affermato che la clausola penale inserita in un contrato di locazione è soggetta alla stessa imposta di registro del contratto cui accede.

La sua funzione, infatti, è inscindibilmente connessa alla causa giuridica del negozio principale, rendendone indissolubile l’unione ai fini tributari ex art. 21, comma 2, D.P.R. n. 131/1986.

Nel caso esaminato, la Corte ha respinto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione impugnata.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate sosteneva la natura autonoma della clausola penale tenuto conto della sua struttura e funzione, correlata al verificarsi di un evento futuro ed esterno al contratto, ovvero l’inadempimento o inesatto adempimento contrattuale.

PREVIDENZA

Contributi INPS da destinare a Enti bilaterali: nuove causali contributo

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49/E

Con convenzioni stipulate tra l’INPS e gli Enti bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità è stato regolato il servizio di riscossione dei contributi a favore dell’INPS, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme a loro spettanti.

Con risoluzione n. 49/E del 15 ottobre, l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’INPS, ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei suddetti contributi:

  • “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
  • “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
  • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
  • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;
  • “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
  • “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
  • “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l’Innovazione del Mercato Occupazionale”;
  • “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
  • “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
  • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

Le nuove causali contributo sono operativamente efficaci dal 4 novembre 2024.

APPROFONDIMENTI

ADEMPIMENTI

Proroga fino al 10 novembre per gli F24 scartati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623

Il 31 ottobre è scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 e con esso anche il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale.

Nella giornata di scadenza si sono susseguite diverse indiscrezioni circa la possibilità di un rinvio dei termini per permettere un’analisi più approfondita della convenienza o meno ad aderire, date le continue modifiche alla normativa e i chiarimenti forniti dall’Agenzia a ridosso della scadenza, ma tale proroga non è arrivata.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31 ottobre 2024, n. 402623, prendendo atto del malfunzionamento dei propri servizi negli ultimi giorni di ottobre, ha solo stabilito la proroga di 10 giorni dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti il 29 e 30 ottobre 2024.

È stato rilevato il malfunzionamento dei servizi telematici Entratel e sono state parecchie le segnalazioni relative agli scarti del Modello F24, con la motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, eseguiti nelle giornate del 29 e del 30 ottobre 2024.

Diversi i tributi oggetto di pagamenti telematici, ordinari e straordinari, con scadenza alla fine del mese di ottobre, quali i pagamenti da effettuarsi in scadenza degli avvisi automatizzati (36-bis o 54-bis) nonché di quelli formali, i ravvedimenti operosi di ritenute relative al Modello 770/2024, i ravvedimenti discendenti da avvisi CCIAA.

A prescindere dai motivi che hanno determinato una così grave situazione si è creato un vero e proprio “black-out” nell’accesso ai servizi telematici delle Entrate che ha impedito a tantissimi contribuenti di ottemperare ai propri adempimenti fiscali.

La Sogei S.p.a. ha comunicato che l’anomalia in fase di acquisizione dei Modelli F24 telematici ha impropriamente comportato lo scarto delle deleghe di pagamento con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, dalle ore 12.48 del 29 ottobre 2024 e le operazioni di ripristino dei sistemi, funzionali alla regolare acquisizione delle deleghe di pagamento, si sono concluse alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024: il malfunzionamento scaturisce da un’anomalia nel software di accoglienza dei Modelli F24 telematici presentati da contribuenti e intermediari attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento direttoriale 31 ottobre 2024, n. 402623, acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente, viene, pertanto, accertato l’irregolare funzionamento, dalle ore 12.48 del 29 ottobre alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024, delle attività di controllo automatico della coerenza rispetto alle specifiche tecniche delle deleghe di pagamento inviate attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1, D.L. 21 giugno 1961, n. 498 dispone che nei casi in cui gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.

Ne consegue che, tutti i termini delle scadenze fiscali del 29 e 30 ottobre 2024 riguardanti adempimenti nei confronti dell’Erario sono considerati tempestivi se effettuati entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e, quindi, entro il 10 novembre 2024.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al CPB

D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, art. 2-quater

L’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

Non si potranno quindi effettuare:

  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.

La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:

  • il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024;
  • la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
  • in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
  • se, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
  • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.

L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.

Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 2 dicembre 2024 LIPE Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al III trimestre. Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Telematica
 
Tratto da My Solution 
Bientina lì, 06/11/2024
Studio Mattonai





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