Guida completa al bonus ristrutturazioni

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Contributi e agevolazioni

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La Legge di Bilancio 2025 ha profondamente modificato il bonus ristrutturazioni, con aliquote diverse in base all’immobile e all’anno in cui si interviene.

Il nuovo bonus ristrutturazioni 2025

La Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha modificato sensibilmente il bonus ristrutturazioni prevedendo aliquote detraibili diverse in ragione dell’unità immobiliare sulla quale si interviene e del periodo di imposta in cui si effettuano i lavori.

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Novità bonus ristrutturazioni con la legge di bilancio – foto Getty Images

Altra importante novità riguarda i contribuenti che hanno redditi medio alti, superiori a 75 mila euro.

Per tali soggetti sono applicate importanti limitazioni all’ammontare massimo detraibile.

Come funziona il bonus ristrutturazioni

Il bonus ristrutturazioni è una agevolazione fiscale che consente di detrarre le spese sostenute per determinate tipologie di lavori dall’imposta sui redditi.

In altri termini, una volta determinato l’ammontare dell’imposta dovuta, si procede con la detrazione dei costi sostenuti per gli interventi.

L’agevolazione, disciplinata dall’art. 16 Tuir, è definita a regime, ovverosia è un beneficio fiscale che non necessita di proroghe annuali come per la quasi totalità delle nuove agevolazioni fiscali, introdotte negli ultimi anni, ma è una detrazione stabile, con la conseguenza che eventuali modifiche legislative intervengono solo su aspetti relativi alla determinazione e all’ammontare del beneficio, dunque, non sulla effettiva operatività.

Quali interventi rientrano nel bonus ristrutturazione

Nel bonus ristrutturazione rientrano diversi interventi, quali nello specifico:

  • interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, qualora siano effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, oltre che sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle precedenti tipologie di interventi, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • interventi relativi all’adozione di misure antisismiche;
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
  • interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Gli ulteriori interventi rientranti nel bonus

Vi sono ulteriori interventi, che pur non rientranti specificamente nel novero degli interventi agevolabili con il bonus ristrutturazioni, in ogni caso, possono fruire della detrazione prevista nel caso in cui siano funzionali alla realizzazione dell’intervento principale, ritenuto principale.

Interventi agevolati con il bonus ristrutturazioni - foto Getty ImagesInterventi agevolati con il bonus ristrutturazioni – foto Getty Images

Ci si riferisce, a esempio, agli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria, ma sono “assorbiti” nella categoria superiore della manutenzione straordinaria, se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme (C.M. 24 febbraio 1998, n. 57/E).

Aliquota rimodulata per il bonus ristrutturazioni

La Legge di Bilancio per il 2025 ha stabilito che a regime la percentuale di spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 sono detraibili al 30%.

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In realtà tale aliquota ridotta troverà applicazione, salvo eventuali future modifiche, a partire dal 2028, perché per il triennio 2025, 2026 e 2027, la Manovra ha previsto un regime transitorio, con percentuali detraibili più ampie.


I costi sostenuti nel citato triennio variano in considerazione della natura e dell’uso dell’immobile, ovverosia se gli interventi sono eseguiti su una unità immobiliare adibita ad abitazione principale o a immobili considerati seconde case.

Se gli interventi agevolabili sono eseguiti sull’abitazione principale, la detrazione IRPEF spetta con aliquota determinata nella misura del:

50% per le spese sostenute nel 2025;

36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Invariato, in entrambi i casi, è il limite di spesa massimo pari a euro 96 mila.

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In tutti gli altri casi, in cui gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, è applicata l’aliquota del:

  • 36% nel 2025;
  • 30% nel 2026 e 2027.

Bonus ristrutturazioni in condominio

Gli interventi rientranti nel bonus ristrutturazioni, se eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, ai sensi dell’art. 1117 c.c., possono essere portati in detrazione ai fini IRPEF, nel rispetto delle seguenti aliquote:

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, del 50% o del 36%, a seconda che il singolo condòmino, che sostiene la propria parte di spese, destini l’unità immobiliare ad abitazione principale oppure a seconde case;
  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, del 36% o del 30%, a seconda che il singolo condòmino, che sostiene la propria parte di spese, destini l’unità immobiliare ad abitazione principale oppure a seconde case.

In entrambi i casi rimane invariato il limite massimo di spesa pari a euro 96.000.

Adempimenti del bonus ristrutturazione

La Legge di Bilancio 2025 non ha, invece, introdotto significative modifiche in tema di adempimenti, rimasti sostanzialmente invariati e in merito alla documentazione necessaria per fruire del bonus ristrutturazione e per rispondere in caso di eventuali contestazioni:

  • acquisizione di un eventuale titolo abilitativo per lo svolgimento degli interventi nel caso in cui non rientrino nella edilizia libera;
  • invio di raccomandata A/R all’ASL competente, nel caso in cui sia necessario per garantire la sicurezza nel cantiere. Si tratta di un adempimento di estrema rilevanza, atteso che l’eventuale omissione rappresenta una causa di decadenza dal beneficio, non sanabile;
  • pagamento mediante bonifico parlante, contenente la causale dalla quale si evince chiaramente che si tratta di interventi relativi al bonus ristrutturazioni, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e, in caso di più soggetti, devono essere riportati i codici fiscali di tutti i soggetti. Al riguardo occorre precisare che se l’intervento è realizzato su parti comuni condominiali, deve essere indicato il c.f. del condominio e nel caso di condomini minimi il c.f. del condomino che provvede al pagamento per conto del condominio;
  • indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati che riguardano l’immobile soggetto a interventi.

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Come fare il bonifico parlante per la ristrutturazione

Una delle questioni più complicate e controverse riguarda le indicazioni da riportare nella causale del bonifico parlante.

Bonifico parlante per usufruire del bonus ristrutturazione- foto Getty imagesBonifico parlante per usufruire del bonus ristrutturazione – foto Getty Images

Le questioni che hanno sollevato maggiori dubbi riguardano i seguenti casi:

1. Bonifico eseguito da un soggetto (ordinante) diverso dal beneficiario della detrazione. In tal caso non si perde il diritto a fruire dell’agevolazione fiscale allorquando sia correttamente indicato nella causale il codice fiscale del soggetto beneficiario;

2. Bonifici effettuati da conti corrente cointestati. In tale caso, la detrazione potrà essere fruita a uno solo dei due cointestatari, a condizione che venga indicato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa.

3. Nei casi di utilizzo di un bonifico non parlante, incompletezza nella indicazione dei dati contenuti nella causale, anche se tali errori non hanno consentito l’applicazione della ritenuta da parte della Banca e ancora nelle ipotesi in cui non è possibile ripetere il bonifico, l’Amministrazione finanziaria ha affermato, in ogni caso, il riconoscimento della detrazione fiscale. Ciò fermo restando, la facoltà dell’Agenzia di verificare che tali errori o incompletezze non siano state commesse per eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.

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Spese che si possono pagare senza bonifico parlante

Nonostante la previsione normativa di effettuare il pagamento mediante bonifico parlante, vi sono alcune spese che possono essere sostenute anche con altri mezzi di pagamento, quali:

  • gli oneri di urbanizzazione;
  • l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
  • la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Ai fini della detrazione fiscale, le modalità con le quali si effettua il pagamento di tali spese non rilevano.

Quali documenti si devono conservare per il bonus ristrutturazione

Anche in assenza di una specifica contestazione, è bene adempiere a un importante onere di conservazione della documentazione:

  • abilitazioni e titoli amministrativi, in base alla tipologia di intervento che si intende realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nei casi di interventi di edilizia libera la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • fatture e documenti contabili;
  • contabili bancarie e ricevute di avvenuto pagamento;
  • delibere assembleari di approvazioni di lavori;
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, e questi non sia un familiare convivente del possessore;
  • comunicazione preventiva di inizio lavori.



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