Casamicciola Terme. L’isola fiorita de Calise va abbattuta, il TAR nega la sospensiva al nuovo proprietario Lettieri

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E’ una guerra di principio e di politica, ma anche e investimenti e di economia quella che vede coinvolta la struttura di pregio “L’isola Fiorita” che fu della famiglia di imprenditori Calise, poi finita con una serie di parabole, fallimenti ed acquisizioni anche per via giudiziaria, nelle mani di un’altra proprietà. La cosa ha avuto strascichi politici ed è finita sotto i riflettori politici del settore Urbanistica ed Abusi tanto da determinare l’ordinanza di demolizione al culmine di una serie di accertamenti e verifiche sulla legittimità delle opere. La stagione dei veleni a Casamicciola Terme nell’isola d’Ischia entra ora nel vivo. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) si è pronunciata sul ricorso numero di registro generale 431 del 2025, proposto da Mario Lettieri, l’ex amministratore unico della partecipata comunale Amca attuale proprietario dell’immobile, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Vitale, con domicilio contro Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stanislao Giaffreda, per l’annullamentoprevia sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 85 del 7/11/2024, recante ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi relativamente agli immobili siti sul fondo di via Eddomade;nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, tra cui, per quanto ragione, l’accertamento congiunto VV.UU-UTC del giorno 09/10/2024, prot. n. 526.

Il TAR alla luce della domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, respinge la richiesta condannando alla demolizione l’ex storico locale di pregio della società Calise, la storica pasticceria ormai caduta in rovina del Cavaliere ischitano Emiddio Calise. Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Rocco Vampa che uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale respinge il ricorso di Lettieri, il legale che per anni, grazie alla fiducia di ex sindaci ed attuali assessori, ha retto le sorti del settore rifiuti e spettacoli casamicciolesi fino alla parabola e alla rottura con l’attuale amministrazione di Giosi Ferrandino, dove pure figurano, la gran parte di quegli ex sindaci ed assessori a cui l’avvocato napoletano doveva le sue (e le loro) fortune isolane.Nel merito degli abusi, questo, scrive Vampa, considerato che «all’esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota la sede cautelare, non appaiono ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che: le allegazioni di parte ricorrente non appaiono scalfire la correttezza dell’azione della Amministrazione, tenuto conto dell’ordito delle opere abusive stigmatizzate nella ingiunzione a demolire che: i) da un canto, si appalesano ictu oculi “altre” rispetto a quelle descritte nella domanda di condono presentata in data 1 aprile 1986; dall’altro, concretano un fabbricato toto corde abusivo, insistente su una area di sedime di circa 245 mq, la cui epoca di realizzazione risale ai primi anni 2000, e tutt’affatto privo di qualsivoglia titolo abilitativo; non solo non può dirsi assolto, per vero, l’onus probandi irremissibilmente gravante in capo al ricorrente relativo alla asserita aderenza delle opere contestate a quelle oggetto della domanda di condono; e, invero, in ossequio al cd. “principio di vicinanza della prova”, è ragionevolmente esigibile da chi ha posto in essere le opere, ovvero dal proprietario dell’immobile, la produzione di evidenze documentali atte a comprovare la natura delle stesse – anche attraverso riferimenti alla effettiva consistenza dell’immobile, sia ex ante che ex post (TAR Campania, VI, 28 maggio 2020, n. 2043) – e le caratteristiche morfologiche e planovolumetriche rappresentate nella domanda di sanatoria». Per il TAR non vi è dubbio.«Di contro, e di più, apertamente riconosciute sono le successive modificazioni della consistenza del manufatto oggetto di condono, nel mentre affatto privo di qualsivoglia titolo (mancando peraltro anche un procedimento pendente volto alla sanatoria) si appalesa l’altro corpo di fabbrica parimenti colpito dalla reazione sanzionatoria della civica Amministrazione- spiegano i magistrati- in ogni caso, la presentazione della domanda di condono non autorizzava “l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi».Infine, concludono i giudici: « la congerie di abusi che ne occupa -non contestabili, che non sembrano neanche disconosciuti dal ricorrente nella loro oggettiva consistenza- appare sintomatica della esistenza di un più ampio ed unitario ordito illecito che, insuscettibile di valutazioni atomistiche o parcellizzate, legittimamente appare essere stato represso dalla Amministrazione mercè il gravato provvedimento ingiuntivo. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale, in forza della quale le spese della presente fase seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo».Per questo motivo il Tribunale Amministrativo, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase interinale in favore del Comune di Casamicciola Terme, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori come per legge».L’ ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione. Così è stato deciso dai togati napoletani con l’intervento dei signori magistrati: Santino Scudeller, Presidente; Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore e Mara Spatuzzi, Primo Referendario.La guerra è appena cominciata, al momento Casamicciola si prepara ad un’altra demolizione di un bene di pregio del suo sempre più povero patrimonio edilizio.



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