Transizione 5.0, cambiano le aliquote per il calcolo del credito d’imposta e debuttano semplificazioni per determinare il risparmio energetico. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto numerose novità, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024
Transizione 5.0, cambia l’assetto del credito d’imposta riconosciuto alle imprese.
Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio n. 207/2024 e in via retroattiva in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, a cambiare sono i valori del credito d’imposta spettante così come alcune delle regole alla base delle procedure di richiesta e fruizione del credito d’imposta.
Le soglie di investimento passano da tre a due e cambiano le regole di calcolo in relazione ai moduli fotovoltaici. In campo anche nuove modalità di attestazione del risparmio energetico e l’estensione della possibilità di cumulo con altre agevolazioni.
Il dettaglio delle modifiche introdotte.
Transizione 5.0, come cambia il valore dei crediti d’imposta
Sono i commi da 427 a 429, articolo 1 della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ad aver rivisitato l’assetto del credito d’imposta Transizione 5.0 delineato dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, con il fine di dare maggior appeal all’agevolazione in scadenza il 31 dicembre prossimo.
Una delle principali novità consiste nella nuova struttura alle soglie di investimento e alle aliquote del credito d’imposta spettante.
Con il fine di semplificare le regole di calcolo, le soglie passano da tre a due e, in particolare, l’aliquota del credito d’imposta per gli investimenti di importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro viene portata al 35%, rispetto alla soglia precedentemente fissata al 15 per cento.
Prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, il bonus Transizione 5.0 era così articolato:
- 35% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni di euro.
Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, l’aliquota del 35% si applica ora a tutti gli investimenti fino a 10 milioni di euro. L’aliquota del 5% resta invece invariata per gli investimenti compresi tra 10 e 50 milioni di euro.
Investimenti | Aliquota prima delle modifiche | Aliquota dopo le modifiche LdB 2025 (da 1° gennaio 2024) |
Fino a 2,5 milioni di euro | 35% | 35% |
Tra 2,5 e 10 milioni di euro | 15% | 35% |
Tra 10 e 50 milioni di euro | 5% | 5% |
In parallelo vengono eliminati gli incrementi del credito d’imposta, pari al 20% e al 25%, in caso di riduzione dei consumi energetici superiori a determinate soglie (rispettivamente 6% e 10% per la struttura produttiva, 10% e 15% per i processi produttivi).
Le maggiorazioni, legate all’incremento del risparmio energetico, sono quindi ora così stabilite:
- 40% e 10% se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva in Italia è superiore al 6%, oppure se la riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti nell’investimento è superiore al 10%;
- 45% e 15% se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva in Italia è superiore al 10%, oppure se la riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti nell’investimento è superiore al 15%.
Moduli fotovoltaici, salgono le maggiorazioni alla base di calcolo
A cambiare anche le maggiorazioni riconosciute, in sede di determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, in relazione all’acquisto di moduli fotovoltaici.
Nello specifico, la maggiorazione viene così ridefinita:
- 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con efficienza a livello di modulo di almeno il 21,5% (prima non era prevista alcuna maggiorazione);
- 140% del costo (invece del 120%) per moduli fotovoltaici con celle prodotti nell’UE con efficienza a livello di cella di almeno il 23,5%;
- 150% del costo (invece del 140%) per moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con efficienza di cella di almeno il 24%.
Transizione 5.0, dalle ESCo alla certificazione del risparmio energetico: cosa cambia
Oltre alla revisione delle aliquote per il calcolo del bonus spettante, dalla Legge di Bilancio 2025 arrivano ulteriori semplificazioni e novità.
In primis, l’inclusione delle ESCo tra i soggetti beneficiari: le società di servizi energetici certificate potranno accedere al credito d’imposta in relazione ai progetti di innovazione realizzati presso i propri clienti.
In precedenza, il credito d’imposta era riconosciuto solo alle imprese residenti in Italia o alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuavano nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio dello Stato, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici.
Modifiche rilevanti arrivano inoltre in relazione al calcolo della riduzione dei consumi energetici per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0.
Debutta un nuovo criterio “flessibile” per le società in leasing: sarà possibile calcolare il risparmio energetico non solo sui consumi della propria struttura produttiva, ma anche su quelli del locatario (l’azienda che utilizza i beni).
Anche gli investimenti in beni Industria 4.0 concorreranno al calcolo dei risultati conseguiti e, nello specifico, per i beni che migliorano l’efficienza energetica e sostituiscono beni simili già ammortizzati da almeno 24 mesi rispetto alla data di invio della comunicazione d’accesso al credito 5.0, sarà considerato un contributo minimo al risparmio energetico del 3% (per la struttura produttiva) o del 5% (per i processi produttivi), ferma restando la possibilità di dimostrare un risparmio maggiore.
Sempre in relazione a progetti realizzati da ESCo con un contratto EPC (Energy Performance Contract) che prevede espressamente una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% (struttura) o 5% (processi), la riduzione dei consumi si considera automaticamente raggiunta.
Estesa la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0
Ritocchi anche alle regole di cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni.
Nel dettaglio, il bonus sarà cumulabile con:
- il credito per investimenti in ZES unica e ZLS;
- altre agevolazioni sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del costo sostenuto;
- altre agevolazioni dell’Unione Europea, purché non coprano le stesse quote di costo.
Resta invece il divieto di cumulabilità con il credito d’imposta per beni strumentali nuovi introdotto dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) per le stesse spese ammissibili.
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