Pensioni, welfare e costo del lavoro: novità sulla Legge di bilancio

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La Legge di bilancio 2025 si è incentrata sul costo del lavoro, sul sostegno del welfare e della produttività e sulla materia pensionistica. In particolare, si stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’Irpef, con tre aliquote progressive, pari al 23% per redditi fino a 28 mila euro, al 35% per i redditi entro i 50 mila euro e al 43% per i redditi superiori.

Per quanto concerne l’occupazione femminile, si rende strutturale la misura a sostegno delle lavoratrici madri, rimodulando quella già prevista dalla scorsa Legge di bilancio. A decorrere dall’anno 2025, si prevede un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile non sia superiore a 40mila euro su base annua e il beneficio viene riconosciuto fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Sempre a sostegno della parità di genere nel mercato del lavoro, viene elevata in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per tre mesi, entro il sesto anno di vita del bambino.

Per quanto concerne gli incentivi alle assunzioni, si proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 la maxi-deduzione sul costo del lavoro. La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è del 20% a fronte di un incremento occupazionale. La percentuale sale al 30% se si tratta di assunzioni stabili di particolari categorie svantaggiate (disabili, under 30, donne con almeno 2 figlie etc.). Cessa invece al 31 dicembre 2024 la decontribuzione Sud.

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Si conferma una specifica attenzione anche al tema del welfare e della produttività: per il triennio 2025-2027 viene confermata la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro. Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3mila euro lordi, elevato a 4mila euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

In materia di fringe benefits, viene introdotta un’esenzione fiscale per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

In materia pensionistica si conferma la politica restrittiva, già attuata nelle più recenti manovre di bilancio, volta, da un lato, ad incentivare la permanenza in servizio dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere a particolari forme di pensionamento e, dall’altro, ad inasprire i requisiti in vigore per l’accesso al trattamento pensionistico. In particolare, si estende la possibilità, anche per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, di poter ottenere, in luogo del pensionamento, l’importo corrispondente alla propria quota di contributi obbligatori in busta paga.

Requisiti restrittivi sono invece previsti per coloro i quali intendano accedere al pensionamento anticipato nel sistema di calcolo contributivo. Oltre a prevedere un incremento dell’importo soglia per l’accesso al pensionamento, è previsto un incremento del requisito contributivo di cinque o dieci anni, nel caso in cui l’interessato faccia ricorso a quote contributive versate presso fondi della previdenza complementare.

In materia di sospensione della prestazione di cassa integrazione, viene superata l’attuale previsione normativa relativa alla compatibilità tra fruizione del sostegno al reddito e svolgimento dell’attività lavorativa, stabilendo che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuato.

Viene introdotta la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne.

Viene fornita l’interpretazione autentica della norma che individua le attività di tipo stagionale, facendo rientrare nelle attività stagionali, oltre a quelle storicamente previste dal Dpr n. 1525/1963, anche quelle “organizzate per far fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonchè a esigenze tecnico produttive o legate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.”

In materia di durata del periodo di prova, si prevede che fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è di 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, a partire dal primo giorno di inizio del rapporto di lavoro.  In ogni caso il periodo di prova deve avere:

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  • durata minima: 2 giorni;
  • durata massima: 15 giorni se il contratto termina entro 6 mesi; 30 giorni se il contratto dura più di 6 mesi e meno di 12 mesi.

È consentita la trasformazione dell’apprendistato di primo livello anche in apprendistato di terzo livello.

Si interviene sul tema delle dimissioni per fatti concludenti. In particolare, si prevede che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal Ccnl applicato o, in mancanza, oltre 15 giorni:

  • il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale ha facoltà di effettuare i relativi accertamenti;
  • si ha la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, senza la necessità delle dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non sia in grado di giustificare il motivo dell’assenza.

Le dimissioni per fatti concludenti comportano:

  • l’impossibilità per il lavoratore di poter accedere al trattamento Naspi;
  • il venir meno dell’obbligo per il datore di lavoro di versare il ticket di licenziamento;
  • la facoltà per il datore di lavoro di trattenere l’indennità di mancato preavviso.

Per informazioni: CAF Imprese – Tel. 0564 471242



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